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Ordinanza Interlocutoria — n. 21088/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 21088/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21088/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n.13747-2020 proposto da: RAHMAT ADNAN, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della COR l'E DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'Avvocato GIUSEPPE LUFRANO; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 26/03/2020; udita la relazione della causa svolta nelle camere di consiglio non partecipate del 19.1.2021 e 16/3/2021 dal Consigliere relatore, dott.

Regesto Legislator

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art. 14 d.lgs. n. 251/07; Ordinanza Interlocutoria — n. 21088/2021 — snciv · Corte di Cassazione: M1 - ud. 19-01-2021 -2- protezione sussidiaria, ex art. 14 d.lgs. n. 251/07, né della protezione umanitaria in quanto lo svolgimento di attività lavorativa in Italia, in mancanza di ulteriori aspetti sintomatici di un'effettiva e seria integrazione, non costituiva elemento sufficiente per compiere una valutazione di elevata vulnerabilità, non sussistendo pertanto un'incolmabile sproporzione tra il contesto di vita vissuto e quello in cui verserebbe in caso di rimpatrio. Rahmat Adnan ricorre in cassazione con tre motivi. Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all'udienza di discussione.

Parole chiave

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motivi soggettivi successivi alla fuga rifugiato politico allontanamento in diritto degli stranieri inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan partenza illegale ripristino dello statuto di rifugiato

Disposizioni normative citate

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art. 14 d.lgs. n. 251/07
19-01-2021 -2- protezione sussidiaria, ex art. 14 d.lgs.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n.13747-2020 proposto da: RAHMAT ADNAN, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della COR l'E DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'Avvocato GIUSEPPE LUFRANO; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 26/03/2020; udita la relazione della causa svolta nelle camere di consiglio non partecipate del 19.1.2021 e 16/3/2021 dal Consigliere relatore, dott.

ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE Rahmat Adnan, cittadino del Pakistan, propose ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, di quella umanitaria, adducendo di essere stato costretto a partire dal paese d'origine a causa delle aggressioni subite da esponenti locali del partito musulmano, per conto dei suoi datori di lavoro, che sarebbero state motivate dalla sua manifestata intenzione di lasciare il lavoro, dopo il periodo di prova, relativo ad attività pubblicitaria dedita alla creazione di falsi profili sui social network per gettare discredito su politici ed organi dello Stato, non condividendo tale attività.

Con decreto del 26.3.2020, il Tribunale di Ancona ha respinto tale ricorso, osservando che: il racconto del ricorrente non era credibile, in quanto totalmente generico, privo di qualsiasi indicazione utile per poter accertare il reale accadimento dei fatti descritti, neppure in termini di verosimiglianza e non ben delineato nel tempo omettendo di indicare il contenuto delle notizie false e il nome dei politici colpiti da tali notizie, e di rappresentare la natura, intensità e modalità delle minacce ricevute; da tale racconto erano emerse anche contraddizioni (in ordine al numero dei fratelli rispetto a quanto detto innanzi alla Commissione) e dichiarazioni inverosimili, quale il riferimento al parlamentare che si sarebbe recato presso la sua abitazione e avrebbe sparato in aria e alla mancata preventiva conoscenza del tipo di lavoro che avrebbe svolto; pertanto, non era riconoscibile lo status di rifugiato; dai report esaminati non si desumevano i presupposti del riconoscimento della Ric. 2020 n. 13747 sez.

M1 - ud. 19-01-2021 -2- protezione sussidiaria, ex art. 14 d.lgs. n. 251/07, né della protezione umanitaria in quanto lo svolgimento di attività lavorativa in Italia, in mancanza di ulteriori aspetti sintomatici di un'effettiva e seria integrazione, non costituiva elemento sufficiente per compiere una valutazione di elevata vulnerabilità, non sussistendo pertanto un'incolmabile sproporzione tra il contesto di vita vissuto e quello in cui verserebbe in caso di rimpatrio. Rahmat Adnan ricorre in cassazione con tre motivi. Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all'udienza di discussione.

RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, d.lgs. n. 13/17, 115 c.p.c., 3 d.lgs. n. 251/07 e 8 d.lgs. n. 25/08, in quanto, da un lato, il got innanzi al quale era avvenuta la discussione, e che si era riservato di decidere, non aveva fatto parte del collegio che ha emesso il decreto, e dall'altro lamentando che il Tribunale aveva ritenuto inattendibile il racconto del ricorrente senza verificare la coerenza complessiva delle dichiarazioni rese. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/07 per aver il Tribunale escluso l'esistenza in Pakistan di una situazione di violenza generalizzata, come invece desumibile dai report esaminati.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs., n. 286/98, per non aver il Tribunale ritenuto che il ricorrente versasse in una condizione di vulnerabilità legittimante il permesso umanitario, sebbene l'integrazione in Italia risultasse dal rapporto di lavoro, in mancanza della comparazione tra la situazione attuale dell'istante con quella che vi sarebbe in caso di rimpatrio. Ric. 2020 n. 13747 sez. M1 - ud. 19-01-2021 -3- Il collegio ritiene che, con specifico riferimento al terzo motivo, sussistano i presupposti per rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione rimessa con ordinanza interlocutoria 28316/2020 della Prima Sezione in ordine ai presupposti della protezione umanitaria in presenza di indici di integrazione in Italia.

In particolare, la Corte di Cassazione ha investito le Sezioni Unite della questione afferente alla valutazione se il rimpatrio dello straniero possa determinare una violazione del diritto alla vita privata e familiare, anche a norma dell'art. 8 CEDU, a fronte di una situazione di effettivo radicamento nel territorio italiano da intendersi in relazione non solo all'attività lavorativa, ma anche in ordine alle varie relazioni umane, sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello "sradicamento" che incentri la valutazione comparativa sulla condizione raggiunta dal ricorrente nel paese d'accoglienza, con attenuazione del rilievo delle condizioni del paese d'origine non eziologicamente ad essa ricollegabili.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della sentenza delle Sezioni Unite. Così deciso nella camera di consiglio del 19 gennaio 2021. Il P