Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20933/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20933/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20933/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28505-2019 proposto da: FERRANTE GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV n. 99, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI LAURO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONINO INGIULLA; - ricorrente - contro IMMOBILIARE GROTTA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato DAVIDE ZAGNI; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 673/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 20/06/2019;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

articolo 1458 c.c; Ordinanza — n. 20933/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, l'art.1458 c.c. non sarebbe applicabile all'ipotesi in esame, di rapporto contrattuale risolto consensualmente, atteso che tale noma codicistica riguarda, invece, la risoluzione del contratto per inadempimento e prevede che quella risoluzione non travolge le prestazioni già eseguite. Alla risoluzione per mutuo consenso, non si applicherebbe la regola della retroattività Ric. 2019 n. 28505 sez. M3 - ud. 02-03-2021 -3- degli effetti, salva diversa pattuizione, per cui le prestazioni precedentemente eseguite non sarebbero travolte dalla risoluzione.

Parole chiave

Generato dall'IA
contratto di amministrazione d'immobili proprietà immobiliare società immobiliare azione di manutenzione contratto di possesso negozi immobiliari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 1458 c.c
L'argomentazione della ricorrente esclude, nello stesso modo, che trovi applicazione il principio previsto dall'articolo 1458 c.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28505-2019 proposto da: FERRANTE GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV n. 99, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI LAURO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONINO INGIULLA; - ricorrente - contro IMMOBILIARE GROTTA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato DAVIDE ZAGNI; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 673/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 20/06/2019;

Rilevato che: con ricorso dell'8 giugno 2017 Immobiliare Grotta s.r.l. chiedeva e otteneva dal Tribunale di Mantova, un decreto ingiuntivo nei confronti di Giovanna Ferrante per il pagamento della somma di euro 15.000, a titolo di canoni di affitto di azienda, oltre interessi; avverso tale decreto, depositato il 14 giugno 2017, proponeva opposizione Giovanna Ferrante con atto di citazione del 10 luglio 2017, chiedendo la revoca del decreto. Si costituiva l'opposta contestando la fondatezza dell'opposizione richiedendo, comunque, nel caso di accoglimento della stessa, la condanna della controparte al pagamento della somma da accertare in corso di causa.

Disposto il mutamento del rito, il Tribunale di Mantova, con sentenza del 19 Aprile 2018, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava Immobiliare Grotta s.r.l. al pagamento delle spese di lite; avverso tale decisione proponeva appello la società immobiliare, reiterando la richiesta di condanna della controparte al pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo ovvero di quelle da accertare in corso di causa. Si costituiva Giovanna Ferrante, chiedendo il rigetto della impugnazione; la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 20 giugno 2019, in accoglimento dell'appello rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo e condannava Giovanna Ferrante al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio; avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione Giovanna Ferrante affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso la s.r.l. Immobiliare Grotta. Ric. 2019 n. 28505 sez. M3 - ud. 02-03-2021 -2- Considerato che: preliminarmente il ricorso presenta profili di inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 3 c.p.c. Come già chiarito da questa Corte in fattispecie sovrapponibile (Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754) è preliminare e decisivo, il rilievo per cui parte ricorrente non riporta, come necessario, la sequenza dei fatti di causa rilevanti, in quanto il testo del ricorso, nella parte riservata alla esposizione sommaria del fatto, consta di un'incompleta esposizione delle circostanze del giudizio di primo e di secondo grado; inoltre, la lettura dei motivi non consente l'idonea comprensione degli stessi, e attraverso di essi delle correlative vicende processuali, senza attingere all'esterno del ricorso.

In particolare, non sono esplicitati i motivi della opposizione a decreto ingiuntivo, ma solo le conclusioni e, nello stesso modo, non è illustrata la posizione processuale della opposta. Questo rende difficilmente comprensibili i passaggi motivazionali della decisione di primo grado riportati a pagina quattro del ricorso. Analogamente l'esposizione dei motivi di appello risulta assolutamente insufficiente, come pure la posizione della parte appellata e la motivazione del giudice di secondo grado; ove fosse, comunque, consentito l'esame del ricorso, con il primo motivo si deduce la violazione degli articoli 1362, 1372, 1458, 1453 c.c., in relazione all'articolo 360, n. 3 c pc.

Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, l'art.1458 c.c. non sarebbe applicabile all'ipotesi in esame, di rapporto contrattuale risolto consensualmente, atteso che tale noma codicistica riguarda, invece, la risoluzione del contratto per inadempimento e prevede che quella risoluzione non travolge le prestazioni già eseguite. Alla risoluzione per mutuo consenso, non si applicherebbe la regola della retroattività Ric. 2019 n. 28505 sez. M3 - ud. 02-03-2021 -3- degli effetti, salva diversa pattuizione, per cui le prestazioni precedentemente eseguite non sarebbero travolte dalla risoluzione.

Pertanto, la dizione "senza corrispettivo" avrebbe dovuto essere riferita ad una rinuncia agli eventuali crediti già scaduti e non alle eventuali prestazioni future; il motivo è inammissibile, perché non è specifico. Non è strutturato come censura all'argomentazione decisiva del giudice di appello. Infatti, pur menzionando i criteri ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e seguenti c.c, in realtà è tutto incentrato sulla mancata applicazione dell'articolo 1458 cc all'ipotesi di risoluzione consensuale. Ma tale profilo non assume rilevanza, sotto un duplice aspetto:

• in primo luogo perché il riferimento a tale norma operato dalla Corte territoriale costituisce un'argomentazione di contorno non decisiva, perché conferma la motivazione fondata su altre valutazioni; • in secondo luogo, perché la censura non conduce all'applicazione di criteri diversi da quelli posti a sostegno della decisione di appello. Infatti, il giudice di secondo grado ha precisato che ai contratti di durata non si applica l'effetto retroattivo della risoluzione, da riferire anche alle prestazioni già eseguite. L'argomentazione della ricorrente esclude, nello stesso modo, che trovi applicazione il principio previsto dall'articolo 1458 c.c. ed in particolare, l'effetto retroattivo della risoluzione, con il ripristino dello status quo ante "che deve, anzi, ritenersi implicitamente escluso per effetto della globale valutazione datane dalle parti all'atto dello scioglimento del contratto (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 5065 del 29/04/1993, Rv. 482160 - 01); Ric. 2019 n. 28505 sez. M3 - ud. 02-03-2021 -4- per il resto le censure non consistono in una contestazione specifica al ragionamento del giudice di appello, attraverso l'individuazione dei criteri ermeneutici erroneamente applicati, ma si traducono nella prospettazione di una interpretazione alternativa, più appagante; con il secondo motivo si deduce la violazione dell'articolo 1591 cc , in relazione all'articolo 360, n. 3 c.p.c. La Corte avrebbe corroborato la propria motivazione con l'ulteriore argomentazione relativa alla sproporzione del sinallagma, derivante dall'applicazione della tesi dell'appellante, che determinerebbe, per quest'ultima, il vantaggio costituito dal mancato pagamento, sia dei canoni relativi alle mensilità non pagate, sia delle successive mensilità, fino alla consegna del bene.

Al contrario, nel caso di specie, non sussisterebbe alcun ritardo nella consegna dell'immobile e, comunque, secondo la giurisprudenza di legittimità, il locatore può agire solo dimostrando l'effettiva lesione del patrimonio; il motivo è inammissibile perché non è specifico. Si censura un'argomentazione aggiuntiva della Corte territoriale, peraltro, assolutamente ragionevole, secondo la quale, accedendo alla tesi dell'odierna ricorrente, il conduttore inadempiente avrebbe il doppio vantaggio di non pagare i canoni pregressi scaduti e di non corrispondere i canoni futuri, sino al rilascio dell'immobile.

Tale considerazione prescinde del tutto dal consueto principio che impone al creditore di dimostrare l'effettiva lesione del patrimonio. L'argomentazione della Corte riguarda, invece, la sproporzione, evidente sottesa all'interpretazione prospettata dall'odierna parte ricorrente, e tale considerazione non è adeguatamente contrastata con il '7 secondo motivo; Ric. 2019 n. 28505 sez. M3 - ud. 02-03-2021 -5- con il terzo motivo si censura la violazione degli articoli 1321, 1372, 1988 e 1236 cc, con riferimento all'articolo 360, n. 3 c.p.c. La Corte territoriale avrebbe ritenuto implausibile la ricostruzione del primo giudice in quanto, a fronte di una chiara ricognizione del debito, sarebbe stata necessaria una specifica indicazione di remissione del debito.

Tale ricostruzione sarebbe errata in quanto la ricognizione di debito non costituisce una fonte autonoma di obbligazione, ma produce il mero effetto confermativo di un precedente rapporto fondamentale, con la conseguenza che, venendo meno il rapporto fondamentale, verrebbe a mancare anche la valenza giuridica della ricognizione di debito; il motivo è inammissibile perché non è specifico. La Corte territoriale non ha affermato che la ricognizione di debito costituiva di per sé una fonte autonoma di obbligazione, ma che, in sede di interpretazione del contratto e di valutazione del comportamento delle parti, rappresentava un profilo assolutamente irragionevole quello di una ricognizione di debito risalente a un mese prima della risoluzione, non seguita da alcuna chiara remissione.

In sostanza, secondo la ragionevole valutazione della Corte territoriale, conformemente alla giurisprudenza di legittimità citata dalla ricorrente, non sarebbe stata dimostrata l'inesistenza del rapporto fondamentale o la cessazione di quegli effetti vincolanti e, conseguentemente, la ricognizione di debito, continuava a costituire un forte indice interpretativo della volontà delle parti di mantenere ferme le precedenti pattuizioni e cioè l'esistenza di un credito del locatore; ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella Ric. 2019 n. 28505 sez.

M3 - ud. 02-03-2021 -6- misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v.

Cass. 13 maggio 2014, n. 10306). P.T.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in C 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso ar