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Ordinanza — n. 20932/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and assertive grounds regarding procedural exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20932/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Centro Diagnostico San Ciro SRL inadmissible, ordering the payment of costs to the opposing health authority. The appellant challenged a lower court's refusal to recognize a settlement agreement, arguing violations of procedural articles regarding evidence evaluation and the nature of the dispute. The Court rejected these arguments as generic and assertive, noting that the lower court correctly distinguished between a settlement and a procedural waiver, requiring specific legal reasoning which was absent.

Regesto Legislator

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Art. 348 bis c.p.c.; Art. 360 n. 3, 4, 5 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, assertive, or fail to specifically address the ratio decidendi of the lower court's decision on procedural exceptions.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds procedural exception settlement agreement c.p.c. violation assertive argument ratio decidendi spese mediche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 348 bis c.p.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
articolo 348 bis c.p
articolo 116 c.p
02-03-2021 -2- cessazione della materia del contendere - era stata conclusa nel corso del giudizio di primo grado, ma era stata dedotta per la prima volta solo in appello e, quindi, tardivamente; con il primo motivo si deduce la violazione dell'articolo 116 c.p.c.
articolo 132 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315
13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v.
Cass., 13 maggio 2014, n. 10306
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15166-2019 proposto da: CENTRO DIAGNOSTICO S.CIRO SRL, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE', DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso unitamente dagli Avvocati PIETRO MANZITLA, ORIANA PRAGLIOLA; - ricorrente contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NAPOLI 1 CENTRO, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZION E, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresenta e difesa dall'Avvocato ALASSINI() BONIFACIO; - controricorrente- avverso la sentenza n. 5024/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/11/2018;

Rilevato che: con decreto ingiuntivo n. 3806 del 2011 il Tribunale di Napoli ordinava alla Asl Napoli 1 Centro, il pagamento, in favore del Centro Diagnostico San Ciro SRL, della somma di euro 299.920 per prestazioni sanitarie effettuate nei mesi di Novembre e Dicembre 2009. Avverso tale decreto proponeva opposizione l'Azienda sanitaria deducendo l'assenza di prova, da parte del Centro Diagnostico, del mancato superamento della capacità operativa massima e sostenendo il superamento dei tetti di spesa; Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 1 dicembre 2016, accoglieva l'opposizione revocando il decreto e compensando le spese processuali nella misura di 1/3; avverso tale decisione proponeva appello il Centro Diagnostico.

Si costituiva l'Azienda sanitaria contrastando i motivi di impugnazione ed eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c; con sentenza del 7 novembre 2018 la Corte d'Appello di Napoli rigettava l'impugnazione condannando il Centro Diagnostico San Ciro al pagamento delle spese di lite; avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Centro Diagnostico affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l'Azienda Sanitaria Locale di Napoli 1 Centro. Considerato che: per meglio chiarire l'oggetto del giudizio è opportuno premettere che la Corte d'appello di Napoli, nella decisione impugnata, ha negato rilevanza alla allegata transazione, sulla base del rilievo che la stessa - la quale avrebbe determinato la Ric. 2019 n. 15166 sez.

M3 - ud. 02-03-2021 -2- cessazione della materia del contendere - era stata conclusa nel corso del giudizio di primo grado, ma era stata dedotta per la prima volta solo in appello e, quindi, tardivamente; con il primo motivo si deduce la violazione dell'articolo 116 c.p.c. in relazione all'articolo 360, n. 3 c.p.c. sul presupposto del travisamento della prova e lamentando una valutazione manifestamente illogica, che avrebbe determinato l'errata risoluzione di una questione di fatto o di diritto. Nel caso di specie, la cessazione della materia del contendere sarebbe oggetto di un'eccezione in senso lato e non in senso stretto, come ritenuto dalla Corte d'Appello; il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni.

In primo luogo la censura non è specifica perchè non coglie la ratio decidendi. La Corte territoriale ha precisato che, indipendentemente dalla rilevabilità o meno d'ufficio della questione e, quindi, prescindendo dalla natura dell'eccezione, se in senso stretto o in senso lato, il rilievo officioso richiede che la questione sia stata sottoposta al giudice attraverso risultanze processuali ritualmente acquisite. Tale profilo non è adeguatamente trattato nel motivo; a riguardo va detto che questa Corte ha affermato che "l'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché essa può rilevarsi anche d'ufficio, purché emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite" (Cass.

Sez. 6 - 3, n. 8903 del 04/05/2016; Cass. Sez. 2 n. 10728 del 03/05/2017; Cass. Sez. 2 n. 15309 de/ 17/07/2020 ) e ciò in quanto "introduce una questione processuale idonea a chiudere la lite, dichiarando la cessazione della materia del contendere sulla base di un fatto che non attiene al merito della controversia" (Cass. Sez. 1, n. 18195 del 24/10/2012); Ric. 2019 n. 15166 sez. M3 - ud. 02-03-2021 -3- ma si rinvengono anche decisioni parzialmente divergenti, secondo cui "occorre accertare se la transazione investa o meno l'oggetto della domanda contenziosa, sicché non può esservi declaratoria di cessazione della materia del contendere, che costituisce pronuncia processuale per sopravvenuta carenza di interesse, idonea a formare giudicato solo processuale, ma va esaminato il merito della domanda, la quale va rigettata qualora si accerti che la transazione ha regolamentato tutti i rapporti contenziosi tra le parti" (Cass.

Sez. 3 n. 3598 del 24/02/2015); nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato che l'eccezione di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione può essere rilevata d'ufficio, per la prima volta, anche in appello, ma deve riferirsi a una transazione intervenuta dopo la sentenza di primo grado. Quando invece, come nell'ipotesi in esame, è intervenuta nelle more del giudizio di primo grado, il documento avrebbe dovuto essere depositato e la circostanza dedotta nella prima udienza utile successiva. Nel caso in esame, invece, la prima allegazione della transazione è contenuta nell'atto di appello; a fronte di tali considerazioni espresse nella decisione impugnata, la censura è inammissibile, oltre che per difetto di specificità sul contenuto e sull'allocazione dell'atto transattivo, anche, per omessa specificazione della fase processule raggiunta dal giudizio di prime cure, al momento della stipula della stessa.

In sostanza, parte ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi con quanto evidenziato dal giudice di appello, specificando in quale momento del giudizio di primo grado era intervenuta la transazione, così prendendo posizione sulla natura giuridica della relativa eccezione e sui tempi in cui andava dedotta; Ric. 2019 n. 15166 sez. M3 - ud. 02-03-2021 -4- inoltre, questa Corte non è posta nelle condizioni di valutare la decisività della transazione, atteso che parte ricorrente omette di allegare il contenuto del documento asseritamente transattivo, stipulato inter partes, non consentendo così a questa Corte di verificare la fondatezza della censura e lo specifico interesse ad una regolamentazione giudiziale dei rapporto fondata sul contenuto dell'accordo transattivo; infine, la violazione di legge dedotta (in particolare, riferita all'articolo 116 c.p.c.), anche nell'accezione descritta nella premessa del motivo, non è attinente alla tematica in oggetto, che non riguarda l'errata valutazione delle prove, ma esclusivamente una questione di diritto che, nei termini prospettati, interessa la natura giuridica e processuale dell'eccezione avente ad oggetto l'intervenuta cessazione della materia del contendere; con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'articolo 132 c.p.c. e si deduce la conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 360, n. 4 c.p.c.

Secondo la giurisprudenza di legittimità l'intervenuta transazione costituirebbe un profilo di inammissibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse e ciò a prescindere dalla ritualità e tempestività del deposito del relativo documento; il motivo è inammissibile perché l'orientamento richiamato riguarda il giudizio di legittimità nel quale operano sbarramenti processuali all'ingresso di nuovi documenti, diversi rispetto a quelli del giudizio di appello. Pertanto, i principi richiamati non sono pertinenti e non sono idonei a confutare l'argomentazione centrale della decisione impugnata; con il terzo motivo si lamenta l'omessa valutazione di un fatto storico decisivo, ai sensi dell'articolo 360, n. 5 c.p.c.

Muovendo dal presupposto secondo cui la transazione incide sul diritto Ric. 2019 n. 15166 sez. M3 - ud. 02-03-2021 -5- sostanziale oggetto della pretesa processuale, il giudice avrebbe dovuto prenderne atto e adottare una pronuncia di cessazione della materia del contendere; il motivo è inammissibile in quanto generico ed assertivo, facendo derivare dall'asserita differente natura giuridica della rinunzia agli atti del giudizio (rispetto alla transazione), l'effetto dell'ineludibilità, nel secondo caso, di una pronuncia di cessazione della materia del contente; ma ciò senza alcuna ulteriore argomentazione giuridica; ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v.

Cass. 13 maggio 2014, n. 10306). P.T.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in C 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del cy---1 Ric. 2019 n. 15166 sez. M3 - ud. 02-03-2021 -6- 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così de