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Ordinanza — n. 20931/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses suspension of labor dispute due to lack of legal dependency between proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20931/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a jurisdictional regulation request to resume proceedings before the Peace Court. The labor consultant had sought to suspend his opposition to the default judgment pending a separate liability claim, arguing legal dependency. The court rejected this, finding no substantive fact common to both cases and noting the secondary trial had not yet commenced.

Regesto Legislator

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Art. 295 c.p.c.; The suspension of proceedings based on legal dependency requires a substantive fact common to both judgments, which is absent when the secondary trial has not yet begun.

Parole chiave

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legal dependency suspension of proceedings jurisdictional regulation labor dispute default judgment sospensione delle prestazioni violazione dei doveri professionali deduzione delle spese professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 295 c.p.c.
art. 380-ter c.p
MARIO FRESA, che, visto l'art. 380-ter c.p.c., ch‘iede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga l'istanza di regolamento di competenza, con le conseguenze di legge.
art. 295 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., ord., 6/11/2015, n. 22784
Cass., ord., 24/09/2013, n. 21794
Cass., ord., 24/09/2013, n. 21794; Cass., ord., 9/12/2011, n.
Cass., ord., 9/12/2011, n. 26469
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Testo completo

te 91,‹ c,) ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9925-2020 proposto da: FACENDA VINCENZO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'Avvocato BIAGIO DARINO, - ricorrente - contro NIGRO DONATO; - intimato - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. 68/2020 del GIUDICE DI PACE di EBOLI, depositata il 19/02/2020; udita la relazione della causE svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. (p ANTONIETTA SCRIMA; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.

MARIO FRESA, che, visto l'art. 380-ter c.p.c., ch‘iede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga l'istanza di regolamento di competenza, con le conseguenze di legge. Considerato che: Vincenzo Facenda, consulente del lavoro, chiese ed ottenne dal Giudice di Pace di Eboli l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di Donato Nigro, per il pagamento di prestazioni professionali; si oppose l'ingiunto, proponendo, altresì, domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per l'importo di euro 25.582,68; con ordinanza del 19 febbraio 2020 il Giudice adito, separando le due cause, dichiarò la sua incompetenza per valore, ritenendo competente il Tribunale di Salerno, in relazione alla domanda riconvenzionale, assegnò il termine per la riassunzione della causa dinanzi al predetto Tribunale e compensò le spese di lite; inoltre, rilevata la pregiudizialità della causa concernente la domanda riconvenzionale, sospese il giudizio di opposizione a d.i.; avverso tale ordinanza Vincenzo Facenda ha proposto regolamento di competenza, con un motivo;

Donato Nigro non ha svolto attività difensiva in questa sede; il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso; rilevato che: con l'unico motivo di ricorso il Facenda contesta la sussistenza del rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i due giudizi, quello di opposizione a d.i., relativo ai compensi dovuti al consulente per l'attività svolta, e quello da riassumere innanzi al Tribunale di Salerno, inerente all'accertamento della responsabilità professionale; osservato che: Ric. 2020 n. 09925 sez. M3 - ud. 26-01-2021 -2- la sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico- giuridico e non già in senso meramente logico; ciò si verifica quando la decisione del processo dipenda dall'esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato (Cass., ord., 6/11/2015, n. 22784;

Cass., ord., 24/09/2013, n. 21794; Cass., ord., 9/12/2011, n. 26469), il che non si verifica nel caso di specie, perché la causa relativa alla domanda riconvenzionale non ha per oggetto un fatto costitutivo o un elemento fondante della fattispecie della situazione sostanziale in discussione nel processo innanzi al Giudice di Pace di Eboli; inoltre, la sospensione del processo è stata pronunciata ancor prima che il convenuto riassumesse la causa innanzi al Tribunale di Salerno; manca pertanto, nel caso di specie, lo stesso requisito, essenziale per la sospensione, della contestuale pendenza dei due giudizi; ritenuto che: alla luce delle ragioni sopra espresse, il ricorso debba essere accolto, vada ordinata la prosecuzione del processo e la regolamentazione delle spese del presente procedimento vada rimessa al definitivo; stante l'accoglimento del ricorso, vada dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte Ric. 2020 n. 09925 sez.

M3 - ud. 26-01-2021 -3- del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e ordina la prosecuzione del giudizio; spese al definitivo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 gennaio 2021. Il Presidente \iA Ti Fuiziesarie Gi