Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to describe contested court reasoning in the grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to describe the specific portion of the lower court's reasoning they intended to challenge. Although the appellant argued the appeal was about prescription interruption, the court found the grounds lacked the required detail to allow the Supreme Court to verify alleged defects. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the legal costs to the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 366, n. 6 c.p.c.: An appeal for cassation is inadmissible if the grounds fail to describe the specific part of the lower court's reasoning that is being censured, preventing the court from evaluating the alleged defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3413-2018 proposto da: DE RISO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati PASQUALE SICIGNANO, MASSIMO FORTUNATO; - ricorrente - contro AVITABILE ALFONSO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA CUOMO; - controricorrente - contro GROUPAMA ASS.NI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANNALISA SALLUSTIO; - controricoffente - avverso la sentenza n. 1791/2017 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 19/06/2017;
Rilevato che: Giuseppina De Riso evocava in giudizio, davanti al Giudice di pace di Gragnano, Alfonso Avitabile e la società Groupama Assicurazioni, già Nuova Tirrena, deducendo che il 12 giugno 2009 in Gragnano la sua autovettura era stata tamponata dal veicolo di proprietà del convenuto; il Giudice di pace, con sentenza, n. 1486 del 2012, affermava che il diritto al risarcimento dei danni era prescritto e rigettava la domanda; avverso tale decisione proponeva appello la De Riso, rilevando che il termine di prescrizione avrebbe dovuto essere computato nei rapporti tra danneggiato e danneggiante e non nei confronti dell'assicuratore.
Inoltre, sarebbero intervenuti ulteriori atti di interruzione della prescrizione; il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 19 giugno 2017, rigettava l'appello provvedendo sulle spese di lite; avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Giuseppina De Riso affidandosi a due motivi. Resistono con separati controricorsi Groupama Assicurazioni Spa e Alfonso Avitabile, che deposita memoria tardivamente pervenuta in / data 9 dicembre 2020. Considerato che: Ric. 2018 n. 03413 sez. M3 - ud. 10-12-2020 -2- con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 2947 c.c., in relazione all'articolo 360, n. 3 c.p.c.
Secondo la giurisprudenza di legittimità le cause di interruzione della prescrizione riguardanti un litisconsorte necessario si estenderebbero anche nei confronti dell'altro. Nel caso di specie il ricorrente avrebbe provveduto a interrompere la prescrizione nei confronti di uno dei litisconsorti, inviando una lettera raccomandata e notificando l'atto di citazione; il motivo è inammissibile perché dedotto in violazione dell'articolo 366, n. 6 c.p.c.. A prescindere dalla applicabilità dei principi indicati, parte ricorrente assume di avere interrotto il termine di prescrizione inviando atti idonei ad uno dei litisconsorti processuali.
Ma la deduzione è fatta in violazione della norma citata poiché omette di indicare il destinatario di tali atti, la natura giuridica degli stessi, il contenuto ed il decorso del termine; in alcun modo trascrive, allega o localizza all'interno del fascicolo di legittimità i documenti in esame. Tale non potendosi ritenere il riferimento oltremodo generico contenuto a pagina 11 del ricorso, alla circostanza secondo cui "l'appellante aveva correttamente provveduto a notificare -a mezzo raccomandata a. r. ed a mezzo dell'atto di citazione del primo giudizio- validi atti interruttivi della prescrizione"; sotto tale profilo, peraltro, la censura non si confronta in alcun modo con la decisione del giudice di appello, consistendo nella reiterazione palese delle difese adottate nei confronti della sentenza del Giudice di pace, come emerge chiaramente dal contenuto del motivo, con il quale si contrasta la decisione del primo giudice, riferendosi all'odierno ricorrente quale appellante, mentre alcun riferimento riguarda la sentenza impugnata, ovverosia la decisione del Tribunale;
Ric. 2018 n. 03413 sez. M3 - ud. 10-12-2020 -3- con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 360, n. 4 c.p.c, per violazione degli articoli 132, 115 e 116 c.p.c. In particolare, la decisione impugnata pur formalmente esistente, non chiarirebbe le ragioni del decisum. In ogni caso, risulterebbe contraddittoria, soprattutto nella parte in cui afferma la sussistenza gli atti interruttivi nei confronti di una parte e non nei confronti dell'altra; il motivo è inammissibile per le ragioni già evidenziate (violazione dell'articolo 366 n. 6 c.p.c.) perché non è riportata la parte della motivazione del Tribunale che sarebbe solo apparente, nonostante l'esistenza formale della motivazione e questo non consente alla Corte di legittimità di operare una qualsiasi valutazione al fine di verificare la sussistenza del vizio dedotto in ricorso.
In definitiva, il secondo motivo difetta della descrizione della parte della motivazione che si intende censurare. E ciò a prescindere dal fatto che non sono chiarite le ragioni per le quali l'assicuratore dovrebbe rispondere di un fatto che in sentenza si assume non dimostrato; ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo ed in favore di ciascuno dei controricorrenti - seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., _. sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.T.M. Ric. 2018 n. 03413 sez. M3 - ud. 10-12-2020 -4- dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidandole in C 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3 in data 10