Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20905/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses expulsion appeal claiming family ties and life risks without sufficient evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20905/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court correctly rejected the claim that mere cohabitation or marriage requests constituted sufficient grounds to halt expulsion. The appellant argued that his illegal entry was irrelevant given his long-term residence and family bonds, while the Prefetto relied on his lack of legal status. The Court ruled that without concrete proof of marriage or children, the lower judge was not required to apply the strengthened protection of Article 13, paragraph 2-bis of Law 286/1998.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998; The court must assess the actual effectiveness of family ties through specific evidence like marriage or children, rather than relying on general criteria such as length of residence or social integration.

Parole chiave

Generato dall'IA
expulsion appeal family ties evidence Article 13 Law 286 cohabitation validity strengthened protection allontanamento malgrado rischio di persecuzione conversione religiosa cittadini stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
Art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 781/2019
Cass. 11955/2020
Cass. s.u. 4315/2020
raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020)
Corte Cost. 202/2013
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: AWUAH CHRISTIAN rappr. e dif. dall’avv. Luca Barcellini, luca.barcellini@bergamo.pecavvocati.it, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione, come da procura in calce all’atto -ricorrente- Contro PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - intimato- RG 13769/2020- g.est. m.ferro Pag. 1 di 5 F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a :

B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 13769/2020 Numero sezionale 6126/2021 Numero di raccolta generale 20905/2021 per la cassazione dell’ordinanza Giudice di pace Bergamo 14.1Data pubblicazione 21/07/2021.2020, in R.G. n. 4509/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro. FATTI DI CAUSA Rilevato che:

1. AWUAH CHRISTIAN impugna l’ordinanza Giudice di pace Bergamo 14.1.2020, in R.G. n. 4509/2019 che ha respinto la sua impugnazione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Bergamo il 9.9.2019;

2. il giudice ha ritenuto che:

a) la mera allegazione di convivenza con altra cittadina extracomunitaria non costituiva ragione di vizio del provvedimento;

b) l’ingresso illegale e l’assenza di titolo abilitativo alla permanenza erano ragioni per motivazione sufficiente dell’espulsione;

c) non risultavano vizi quanto alla traduzione dell’atto, pervenuto in inglese, lingua ufficiale del Ghana;

3. il ricorso è su tre motivi, deducendosi:

a) violazione dell’art.13 co.2 d.lgs. n. 286 del 1998, difettando tutti i presupposti della norma ed in particolare l’ingresso illegale nel territorio nazionale, essendo invece il ricorrente entrato nel novembre del 2002 ed avendo conseguito, fino al 2017, un permesso di soggiorno e poi dichiarazione di ospitalità sindacale (Comune di Chiuduno); b) “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio” e “violazione dei diritti civili in caso di ritorno ...nel Paese d’origine”, avendo errato la pronuncia nel non considerare il rischio per la vita e l’incolumità al rimpatrio in Ghana, stante anche la fede cristiana professata dal richiedente;

c) omesso esame, nell’ordinanza, della “richiesta di matrimonio e la convivenza” indicate dal ricorrente, quali condizioni ostative all’espulsione, trattandosi di effettività provata del vincolo familiare. RG 13769/2020- g.est. m.ferro Pag. 2 di 5 F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 13769/2020 Numero sezionale 6126/2021 Numero di raccolta generale 20905/2021 Data pubblicazione 21/07/2021 RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che:

1. i motivi, da trattare in via congiunta perché connessi, sono inammissibili, per plurimi profili; invero il ricorso omette di censurare in modo adeguato, decisivamente, la duplice affermazione del giudice di pace, in punto di mera allegazione (e dunque mancata prova) dell’attualità di un rapporto di convivenza e dell’assenza di un titolo abilitativo alla permanenza; nessuna di tali circostanze appare ricostruita in termini alternativi dal ricorrente, né questi fornisce elementi istruttori, introdotti avanti al giudice di merito e pretesamente trascurati in ordinanza, da cui inferire una reale pretermissione motivazionale;

2. viene meno perciò, con tale limite, la possibilità di riconoscere nel ricorso sufficienti tratti di specificità, posto che l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità dall'art. 366, co. 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, «non può essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata» (Cass. 342/2021, 20454/2005);

3. la citata carenza si accompagna altresì, in questa sede, all’apparente novità della questione persecutoria religiosa, per la quale il ricorso si limita ad un generico richiamo del tema, in sede di “ampia RG 13769/2020- g.est. m.ferro Pag. 3 di 5 F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 13769/2020 Numero sezionale 6126/2021 Numero di raccolta generale 20905/2021 discussione orale”, così come della circostanza della “ospitalità Data pubblicazione 21/07/2021 rilasciata”, senza che siano stati aggiunti elementi di doverosa e più chiara cd. localizzazione processuale e dunque non potendosi esaminare il merito della pretesa violazione dell’art.19 co.1 d.lgs. n.286 del 1998; va invero ribadito che «il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicchè la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico"» (Cass. 28184/2020);

4. quanto infine al richiamo alle norme sul ricongiungimento familiare, oltre alla incompletezza redazionale rilevata, se ne ribadisce l’inconferenza, ai sensi dell’art.13 co.2bis d.lgs. n. 286 del 1998, poiché risulta assente, già nella prospettazione della condizione invocata, un sufficiente grado di “vincolo familiare dell’interessato”, del tutto genericamente ascritto ad una “richiesta di matrimonio”, oltre che ad una “convivenza” non altrimenti specificate secondo i termini di apprezzabilità cui rinvia l’interpretazione corrente della norma; per essa, invero, «è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine» per cui «si applica - con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di RG 13769/2020- g.est. m.ferro Pag. 4 di 5 F i r m a t o D a :

C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 13769/2020 Numero sezionale 6126/2021 Numero di raccolta generale 20905/2021 diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU Data pubblicazione 21/07/2021 con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost.

Tuttavia il giudice del merito è tenuto, onde pervenire all'applicazione della tutela rafforzata di cui al citato art.13, comma 2 bis, a dare conto di tutti gli elementi qualificanti l'effettività di detti legami (rapporto di coniugio, durata del matrimonio, nascita di figli e loro età, convivenza, dipendenza economica dei figli maggiorenni etc) oltre che delle difficoltà conseguenti all'espulsione, senza che sia possibile, fuori dalla valorizzazione in concreto di questi elementi, fare riferimento ai criteri suppletivi relativi alla durata del soggiorno, all'integrazione sociale nel territorio nazionale, ovvero ai legami culturali o sociali con il Paese di origine» (Cass. 781/2019, 11955/2020); la elementarità di quanto rappresentato non trova, all’evidenza, alcuno spazio nel pur ampio catalogo prospettato dai citati precedenti; il ricorso è, pertanto, inammissibile; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020)

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis del citato art.

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2021 il Presidente dott. Giacinto Bisogni RG 13769/2020- g.est. m.ferro Pag. 5 di 5 F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D