Court allows private plaintiffs to initiate proceedings to declare signatures on investment conversion documents forged without prior summons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court quashed the appellate court's dismissal of the plaintiffs' claim, ruling that they could proactively initiate proceedings to declare signatures on investment conversion documents forged. The lower court had rejected the appeal because the plaintiffs failed to specify which documents contained the alleged fake signatures and failed to prove damages. The Supreme Court held that the procedural rules for disavowing private writings do not apply when a party voluntarily initiates litigation to establish the non-authenticity of specific signatures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2049 cod. civ.; Art. 163 cod. proc. civ.: A party claiming the non-authenticity of a signature is not required to wait for a summons to disavow the document; they may legitimately initiate proceedings to have the forgery ascertained.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25991-2019 proposto da: BONETTI MONICA, BRUNELLI MARIA GRAZIA, in proprio e quali eredi di Bonetti Walter, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA F. CONFALONIERI, 5, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CARUSO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO BELEFFI, PIER GIUSEPPE DOLCINI; - ricorrenti - contro FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE, N. 10, presso lo studio dell'avvocato LUCIO GHIA che la rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1520/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.
ALDO ANGELO DOLMETTA. FATTI DI CAUSA 1.- Nel marzo del 2010 Monica Bonetti e Maria Grazia Bonetti, in proprio e quali eredi di Walter Bonetti, hanno convenuto avanti al Tribunale di Forlì la s.p.a. Banca Fideuram, per sentirla condannare, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., al risarcimento dei danni patiti in relazione al comportamento illecito di Valerio Pedulli, a suo tempo promotore finanziario della convenuta. Hanno esposto di avere acquistato delle quote di Fonditalia per il tramite del promotore, che per qualche tempo le aveva informate della buona sorte dell'investimento, pur non fornendo mai resoconti scritti.
A un certo punto, più non comparendo il promotore, si erano peraltro rivolte direttamente alla Banca: per scoprire che, in realtà, le somme investite erano state «convertite» in altro investimento, con gran perdita del capitale così tramutato. Ricevuta dalla Banca la documentazione relative alle scritture di «conversione» dell'investimento, le attrici hanno dichiarato che queste recavano delle sottoscrizioni apocrife. Ric. 2019 n. 25991 sez. M1 - ud. 12-11-2020 -2- 2.- Con sentenza del settembre 2013, il Tribunale ha respinto la domanda attorea, osservando, in particolare, che in sede di citazione le attrici si erano limitate ad allegare la presenza di firme apocrife in tutte le disposizioni di conversione, «senza indicare con precisione quali fossero, tra i numerosi documenti prodotti, quelli recanti le asserite firme false»; e aggiungendo che, inoltre, non risultava provato il danno che asserivano di avere subito. 3.- Monica e Maria Grazia Bonettì hanno impugnato questo provvedimento avanti alla Corte di Appello di Bologna.
Questa, con sentenza depositata in data 9 maggio 2019, ha rigettato l'appello così proposto. 4.- La Corte territoriale ha osservato che l'atto di citazione si era limitato ad affermare che «tutte le disposizioni di conversione dell'investimento, a fronte del quale era stato appunto modificato l'iniziale investimento, portavano firme apocrife»: per costante giurisprudenza, per contro, il disconoscimento di una scrittura privata «deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza». Il disconoscimento della scrittura, inoltre, «deve avvenire in modo formale e inequivoco:
è, pertanto, inidonea a tale fine una contestazione generica, come quella effettuata dalle odierne appellanti». Per quanto attiene alle scritture che sono state prodotte dalla banca - ha proseguito la Corte territoriale -, le attrici nulla hanno dedotto nell'ambito dell'udienza di prima comparizione; solo con la prima memoria ex art. 183 comma 6 cod. proc. civ., hanno menzionato le relative scritture, per assumere in termini generici il disconoscimento delle medesime: come correttamente rilevato dal giudice del primo grado, tale disconoscimento è tardivo, oltre che non specifico.
Ric. 2019 n. 25991 sez. M1 - ud. 12-11-2020 -3- M Dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni - ha ulteriormente rilevato la Corte territoriale - le attrici hanno proposto querela di falso, in una col deposito delle memorie di replica: anche tale proposizione di querela, dunque, risulta inammissibile, poiché non risulta proposta prima della rimessione della causa al collegio. 5.- Avverso questo provvedimento Monica e Maria Grazia Bonetti hanno presentato ricorso per cassazione, che risulta articolato in sei motivi. Resiste con controricorso la s.p.a.
Fideuram, che pure ha formulato ricorso incidentale condizionato. RAGIONI DELLA DECISIONE 6.- I motivi addotti dal ricorso principale assumono le censure qui di seguito riportate. Il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 115 e 214 cod. proc. civ. Rilevano le ricorrenti che le sentenze del merito sono errate poiché sia l'atto di citazione in primo grado, che quello in appello, indicano in modo chiaro e univoco che Monica e Maria Grazia Bonetti hanno sottoscritto solo gli «atti inziali» e che «tutti i successivi documenti, nessuno escluso», recano firme apocrife.
Non v'era alcun bisogno, perciò, di «formulare ulteriori riconoscimenti» di sorta. Il secondo motivo assume omesso esame di fatto decisivo per l'esito della controversia. Osservano le ricorrenti che la stessa Banca convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha affermato che le «disposizioni di conversione disconosciute ex adverso sono contenute nel doc. n. 1 di parte attrice», pure distintamente riportando la specifica numerazione delle scritture in questione (fogli nn., 14, 14, 18, 19, 20, 21). I giudici del merito non Ric. 2019 n. 25991 sez.
MI - ud. 12-11-2020 -4- hanno preso in considerazione questo aspetto, in sé stesso potenzialmente decisivo. Il terzo motivo assume nullità della sentenza dell'appello, per vizio di omessa motivazione, non avendo la stessa in alcun modo illustrato la ragione per cui, posto che Monica e Maria Grazia Bonetti avevano contestato tutte le scritture di conversione e ciascuna di esse, la contestazione sarebbe stata «indeterminata». Il quarto motivo contesta la decisione della Corte di Appello, là dove questa afferma la tardività del disconoscimento delle scritture di conversione, per essere stato formulato solo in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 cod. proc. cìv.
Così facendo, la Corte viola la norma dell'art. 115 cod. proc. civ. - si afferma -, posto se non altro che la contestazione e il disconoscimento erano già stati formulati nel contesto dell'atto di citazione. Il quinto e il sesto motivo censurano la valutazione di tardività della querela di falso proposta dal ricorrente: il quinto motivo per violazione dell'art. 221 cod. proc. civ.; il sesto motivo, per nullità della sentenza, non essendo stato riportato nel dispositivo il pronunciamento in questione. 7.- Il ricorso incidentale condizionato risulta composto da tre motivi.
Questi motivi convergono tutti nel rilevare che la sentenza della Corte di Appello non ha esaminato la «eccezione formulata in appello da Fideuram, come relativa alla formazione del giudicato su capo autonomo della sentenza di primo grado (assenza di danno)». Nella citazione in appello Monica e Maria Grazia Bonetti non hanno impugnato - si assume - la statuizione sulla mancata prova del danno, emessa dal giudice del primo grado. Ric. 2019 n. 25991 sez. M1 - ud. 12-11-2020 -5- Il primo motivo afferma, in proposito, la violazione dell'art. 112 cod. proc. cív.
Il secondo denunzia vizio di omessa motivazione. Il terzo violazione degli artt. 2909 cod. civ. 329 e 112 cod. rpoc. cìv. 8.- Il primo e il secondo motivo del ricorso principale - da esaminare in modo congiunto, in ragione della loro stretta contiguità - sono fondati, secondo i termini e nei limiti che si vengono a illustrare. 9.- Secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, il soggetto, «che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione», «non è tenuto ad attendere di essere evocato in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base del documento, per poi operare il disconoscimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 214 ss. cod. proc. cív.».
Egli ben può, dunque, «legittimamente assumere l'iniziativa del processo, onde vedere accertata, secondo le ordinarie regole probatorie, la non autenticità di detta sottoscrizione, nonché per sentire accogliere quelle domande che postulino tale accertamento»: in simile evenienza, cioè, nella vertenza non trova «applicazione alcuna la disciplina del disconoscimento della scrittura privata come delineata dal codice di rito». Si veda, per tutti questi propositi, in particolare la pronuncia Cass., 12 ottobre 2001, n. 12471, nonché, tra quelle più vicine nel tempo, Cass., 18 gennaio 2008, n. 974;
Cass., 23 luglio 2014, n. 16777. 10.- Nel caso in esame, la pretesa formulata da Monica e Maria Grazie Bonetti, attrici in primo grado e appellanti, è univoca nell'affermare la natura apocrifa di tutte le scritture di conversione prodotte, senza discrimìne, sì che la connessa domanda di accertamento si manifesta avere oggetto senz'altro determinato. Ric. 2019 n. 25991 sez. M1 - ud. 12-11-2020 -6- 20\1 D'altra parte, che questo sia l'oggetto dell'accertamento richiesto è stato espressamente riconosciuto dalla convenuta Banca, che pure procede a una elencazione singulatim delle scritture di conversione che vengono in esame. 11.- All'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale segue che gli altri motivi di tale ricorso devono ritenersi assorbiti. 12.- Da ritenere fondato è pure il primo motivo del ricorso incidentale condizionato.
Il controricorso proposto da Banca Fideuram riporta distintamente, nel contesto del suo svolgimento (p. 12 s., n. 3), l'eccezione che questa ha sollevato in sede di comparsa di costituzione in appello («l'atto di appello ... è completamente privo di censure in ordine alla seconda parte della motivazione, con la quale la domanda attorea è stata rigettata per assenza di danno»). La sentenza della Corte di Appello di Bologna, d'altro canto, non risulta in qualche modo prendere in considerazione detta eccezione. 13.- L'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale importa assorbimento degli altri due motivi proposti. 14.- In conclusione, vanno accolti i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri; pure va accolto il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri.
Di conseguenza, va cassata la sentenza impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Bologna che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità. Ric. 2019 n. 25991 sez. M1 - ud. 12-11-2020 -7-
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi; accoglie inoltre il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Bologna che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazi