Italian Court dismisses appeal for non-filing; respondent counter-claim notified court of missing filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal improcedible because the appellant failed to file the document within the statutory deadline. Although the respondent filed a counter-claim, they had previously notified the Court of the appellant's non-filing, triggering the Court's power to dismiss the appeal ex officio. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; The Court of Cassation may declare an appeal improcedible on its own initiative if the respondent has notified the Court of the appellant's failure to file the appeal within the prescribed time limits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22097-2020 proposto da: BIAGI PATRIZIA , ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge ; - ricorrente non costituito - contro COMUNE PALERMO , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO PALESANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 90/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 21/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE. RILEVATO CHE Il Comune di Palermo avevano depositato controricorso avverso il ricorso a lui notificato ( 17.10.2019) con cui Biagi Patrizia aveva impugnato al sentenza della Corte di appello di Palermo n. 90/2019. Il ricorso relativo all'impugnazione non era depositato . Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; CONSIDERATO CHE 1) Parte ricorrente non ha provveduto a depositare il ricorso e pertanto, quest'ultimo, deve essere dichiarato improcedibile in continuità con il principio già enunciato da questa Corte, secondo cui "Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi dì mancato deposito di esso ove la parte resistente ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con controricorso" (Cass.n. 26529/17).
Per quanto detto il ricorso è improcedibile. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo; Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
Ric. 2020 n. 22097 sez. ML - ud. 22-04-2021 -2- La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 2000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Cosi' deciso in Roma in data 22