Cassation court dismisses appeal as inadmissible because tax debt was already established in pre-bankruptcy proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the former administrator of Primula S.R.L. inadmissible. The lower court found that the tax debt was already fully documented in the pre-bankruptcy investigation by the Guardia di Finanza, including evidence of fraudulent compensation and unpaid taxes. The court ruled that the mere absence of tax notices (cartelle) does not negate the existence of a matured debt when such information is already part of the bankruptcy file, rendering the new procedural challenge unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15, co. 9 l.f.; Art. 13, co. 1-bis d.P.R. 115/02: The existence of a matured tax debt in pre-bankruptcy proceedings, evidenced by the Guardia di Finanza's investigation report, precludes the debtor from challenging the debt's validity or maturity in a subsequent bankruptcy appeal, as the debt is already considered established for the purpose of bankruptcy proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: D’AMICO NICOLA rappr. e dif. dagli avv.ti Angelo Cima, avvangelowaltercima@puntopec.it, e Pietro Colucci, avvpietrocolucci@pintopec.it, elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Campobasso alla Trav. Via Zurlo n. 8, come da procura in calce all’atto -ricorrente- Contro RG 20758/2019- g.est. m.ferro Pag. 1 di 7 F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a :
B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 20758/2019 Numero sezionale 6123/2021 Numero di raccolta generale 20857/2021 Data pubblicazione 21/07/2021 FALLIMENTO PRIMULA S.R.L., con socio unico, in persona del curatore fallimentare p.t., rappr. e dif. dall’avv. Tommaso Spinelli Giordano, tommasospinelligiordano@pec.studiolegaletsg.it, elettivamente domiciliato presso lo studio, in Roma, via L.Bissolati n. 76, come da procura in calce all’atto -controricorrente- e contro PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA; - intimato- per la cassazione della sentenza App.
Bologna 05/06/2019, n. 1780/2019, in R.G. n. 607/2019, rep. 2223/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro. FATTI DI CAUSA Rilevato che:
1. D’AMICO NICOLA impugna la sentenza App. Bologna 05/06/2019, n. 1780/2019, in R.G. n. 607/2019, rep. 2223/2019 che ha respinto il suo reclamo avverso la sentenza Trib. Rimini 13. 2.2019, n.10/2019 dichiarativa del fallimento della Primula s.r.l., di cui era stato amministratore e quale resa su richiesta del P.M. locale;
2. la corte ha premesso che, secondo il tribunale:
a) la società aveva fittiziamente trasferito il 18.12.2017 la sede all’estero (Albania), come pure fittizio era risultato – dalle indagini penali del P.M. – il passaggio – oltre che di quota - della carica amministrativa, nella specie da D’Amico ad altra persona (Jorgo Bilani), mai residente in Italia e nemmeno comparsa alla sottoscrizione dei relativi atti, conclusi in suo vece dal padre dell’attuale ricorrente;
b) il RG 20758/2019- g.est. m.ferro Pag. 2 di 7 F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 20758/2019 Numero sezionale 6123/2021 Numero di raccolta generale 20857/2021 Data pubblicazione 21/07/2021 trasferimento, anteriore alla domanda di fallimento, non era seguito da reale attività economica alla nuova sede ed anzi la G.d.F. aveva appurato il coinvolgimento, da parte dei due D’Amico, in continui avvicendamenti di capitale e amministrazione in 27 società, con la gestione di alberghi in Rimini, ciclo dimesso dopo un anno, mutamento all’estero di sede dopo ingente indebitamento fiscale e però continuazione in loco del medesimo assetto aziendale;
c) la giurisdizione italiana era dunque affermata anche per le ricerche senza esito delle notifiche agli indirizzi trasferiti in Albania e le denunce degli stranieri, intestatari a loro insaputa delle società stesse;
d) l’insolvenza derivava dal mancato deposito dei bilanci e senza che la società avesse dimostrato l’insussistenza dei requisiti soggettivi dell’art.1 l.f., nonché dai debiti fiscali emersi dalle informative della G.d.F., per un importo superiore a 30.000 €;
3. la corte ha ritenuto, sul reclamo di D’Amico, dichiaratosi amministratore di fatto e sulla sola doglianza che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati fosse inferiore al limite dei citati euro 30.000, che invece:
a) il superamento del limite previsto dall’art. 15 co.9 l.f., era documentale, risultando già dal debito nei confronti della Agenzia delle Entrate, essendo irrilevante tanto la mancata emissione per esso (pari a quasi 140 mila € di indebite compensazioni) delle cartelle quanto l’istanza di definizione agevolata per l’ulteriore debito previdenziale (ridotto in ipotesi inferiore a 30.000 €);
b) invero, quanto al secondo, la rateizzazione del pagamento convenuta con INPS non era stata onorata, conseguendone la decadenza dal beneficio del termine, con riespansione dei debiti a 110.000 € circa e, quanto al primo, il debito fiscale accertato dalla G.d.F ascendeva alla maggior somma di circa 172.000 €, cui andavano aggiunti – come rendicontato dal curatore sentito in udienza – altri debiti verso banche e altri creditori, per un passivo del gruppo superiore a 5 milioni €; RG 20758/2019- g.est. m.ferro Pag. 3 di 7 F i r m a t o D a :
C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 20758/2019 Numero sezionale 6123/2021 Numero di raccolta generale 20857/2021 Data pubblicazione 21/07/2021 4. il ricorso è su un unico motivo e ad esso resiste con controricorso il fallimento Primula s.r.l.; si deduce violazione - ai sensi dell’art.360 co.1 n.3 c.p.c.
– dell’art. 15, co.9., l.f., avendo errato la corte ove ha trascurato che, ai fini del fallimento, devono essere accertati solo i debiti non pagati e scaduti risultanti all’esito dell’istruttoria prefallimentare, con esclusione di quelli condizionati e inesigibili od oggetto di accertamenti successivi, gravando comunque sul creditore la relativa prova; nella specie, il presunto debito erariale per indebite compensazioni non era riscontrato per Primula s.r.l. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che:
1. l’unico motivo è inammissibile, per plurimi profili; invero il ricorso omette di censurare, decisivamente, l’accertamento del debito previdenziale che, per la corte, doveva ritenersi condotto – al momento della sentenza di fallimento - per l’intero proprio ammontare, in virtù del mancato adempimento alla regolarizzazione convenuta con INPS, in definizione agevolata e differita, da parte del debitore, che così ne era decaduto; trova pertanto applicazione il principio per cui, considerata nella specie l’entità ampiamente superiore al limite dei 30.000 € propria di detto debito (anche in aggiunta a quelli non contestati, per una cartella INAIL e verso il fornitore HERA, pari a complessivi circa 18.000 €), «la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione ... configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione» (Cass. 17182/2020, 6985/2019, 20454/2005);
RG 20758/2019- g.est. m.ferro Pag. 4 di 7 F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 20758/2019 Numero sezionale 6123/2021 Numero di raccolta generale 20857/2021 Data pubblicazione 21/07/2021 2. quanto al debito fiscale, a fronte della esplicita affermazione della corte, a ripresa del riscontro del tribunale, per cui le poste di debito comunicate dall’Agenzia delle Entrate erano state riportate nella relazione informativa della Guardia di Finanza e dunque erano pienamente entrate “agli atti” del procedimento prefallimentare, anche per gli effetti dell’art.15 co.9 l.f., la ricorrente si è limitata a contestare tale previsione, senza tuttavia riportare per esteso ed almeno per punti salienti il contenuto di tale documento; viene meno perciò, con tale limite, la possibilità di riconoscere nel motivo di ricorso sufficienti tratti di specificità, posto che l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, co. 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, «non può essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata» (Cass. 342/2021, 20454/2005);
3. sul principio della sufficiente risultanza di un indebitamento, per un passivo scaduto ed esigibile pari ad almeno 30.000 €, Cass.10952/2015 ha precisato che «ai fini del computo del limite minimo di fallibilità previsto dall'art. 15, ultimo comma, legge fall. deve aversi riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di fallimento, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa» ed è pacifico che si ha riguardo «alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, RG 20758/2019- g.est. m.ferro Pag. 5 di 7 F i r m a t o D a :
C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 20758/2019 Numero sezionale 6123/2021 Numero di raccolta generale 20857/2021 Data pubblicazione 21/07/2021 dell’esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore» a detto limite (Cass. 26926/2017, 5377/2016); orbene, secondo la sentenza impugnata, con apprezzamento di fatto insuscettibile di rivisitazione in questa sede, stante la diffusa motivazione del convincimento positivo espresso sul punto (Cass. s.u. 8053/2014), l’ampiezza della relativa ricognizione procedeva, oltre che dalla somma dei citati debiti certi e di quelli previdenziali, riattualizzati per omesso rispetto della procedura di definizione agevolata, proprio dall’ingente e complesso debito tributario;
4. per esso, può ripetersi che la natura esigibile e la maturazione del debito non esigono affatto che sia recato da cartelle (Cass.28192/2020), posto che la comunicazione del medesimo, veicolata al tribunale attraverso la citata relazione d’indagine patrimoniale della Guardia di Finanza, unitamente a tutti gli altri elementi di corrosione organizzativa e disordine contabile (come il mancato deposito dei bilanci), di per sé indicavano sia il titolo plurimo della pretesa tributaria, quali le indebite compensazioni (con crediti inesistenti) e il mancato versamento di imposte, che gli importi; immessa tale informazione sul passivo già nell’istruttoria prefallimentare, non ha dunque alcun rilievo che il destinatario non si sia costituito avanti al tribunale, essendo comunque il giudice, prima della decisione, al cospetto di debito scaduto, secondo un’accezione ben compatibile con il requisito di fallibilità posto dalla legge a chiusura del sistema, sotto il profilo della rilevanza apprezzabile; così che anche i riscontri, recati in giudizio dal curatore, in via diretta e rendicontando dello stato passivo, attengono ad elementi meramente confermativi di una esposizione qualificata, nei sensi dell’art.15 co.9 l.f. già agli atti del relativo procedimento; il ricorso è, pertanto, inammissibile; ne conseguono la condanna alle spese del procedimento, secondo la regola della soccombenza e con liquidazione come da dispositivo e la dichiarazione della sussistenza dei RG 20758/2019- g.est. m.ferro Pag. 6 di 7 F i r m a t o D a :
C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 20758/2019 Numero sezionale 6123/2021 Numero di raccolta generale 20857/2021 Data pubblicazione 21/07/2021 presupposti per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del procedimento, liquidate in euro 7.000, oltre euro 100 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% sui compensi e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2021 il Presidente dott. Giacinto Bisogni RG 20758/2019- g.est. m.ferro Pag. 7 di 7 F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0