Cassation court dismisses appeal regarding late labor claim insinuation due to lack of justified delay grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower tribunal's rejection of a late labor claim insinuation. The appellant argued that the delay was justified by an unassignable cause, but the court found no evidence supporting this assertion. Consequently, the claim was deemed untimely and the appeal was rejected for failing to meet statutory requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 u.c.o. l.f.; Art. 360 c.p.c.: The assessment of an unassignable cause justifying delay is a factual matter for the trial judge, and the cassation court cannot substitute its own evaluation unless the lower court's reasoning is logically flawed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: BRUNO VINCENZO rappresentato e difeso dagli avv.ti Gina Dell’orfano ginadellorfano@pec.ordineavvocatitorino.it e Luisa Dell’Orfano luisadell’orfano@pec.ordineavvocatitorino.it, RG 3452/2019- g.est. m.ferro Pag. 1 di 7 F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 3452/2019 Numero sezionale 6122/2021 Numero di raccolta generale 20836/2021 Data pubblicazione 21/07/2021 elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Torino, via Brofferio n.1, come da procura in calce all’atto -ricorrente- Contro FALLIMENTO OIS IN LIQUIDAZIONE, in persona curatore fallimentare p.t. -intimato- per la cassazione del decreto Trib. Roma 14/12/2018, n. 4280/2018, in R.G. n. 69030/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 dal Consigliere relatore dott.
Massimo Ferro. FATTI DI CAUSA Rilevato che:
1. BRUNO VINCENZO impugna il decreto Trib. Roma 14.12.2018, n. 4280/2018, in R.G. n. 69030/2017 che ne ha rigettato l’opposizione allo stato passivo, già proposta avverso il decreto del giudice delegato del FALLIMENTO OIS IN LIQUIDAZIONE 20.09.2017, con cui era stata dichiarata inammissibile la domanda tardiva di insinuazione del credito privilegiato di complessivi euro 48.276,86 o della minor somma di euro 27.354,97 derivante dal rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società fallita sino all’11.12.2014, data, quest’ultima, in cui il curatore aveva inviato la lettera di risoluzione del rapporto con effetto immediato;
2. il tribunale ha premesso che:
a) il ricorrente, già alle dipendenze della società fallita, aveva presentato due domande di insinuazione al passivo, una in data 23.10.2013 (n.583) ed una successiva in data 29.11.2016 (n.859);
b) oggetto dell’opposizione era la seconda domanda, per quale l’inammissibilità conseguiva dalla mancata prova RG 3452/2019- g.est. m.ferro Pag. 2 di 7 F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 3452/2019 Numero sezionale 6122/2021 Numero di raccolta generale 20836/2021 Data pubblicazione 21/07/2021 giustificativa del ritardo, ai sensi dell’art.101 u.co. l.f., della sua proposizione;
3. il tribunale ha così ritenuto che:
a) la domanda di insinuazione era tardiva e non giustificata, poiché presentata in data 29.11.2016, oltre il decorso del termine annuale già dal decreto di esecutività dello stato passivo, reso in data 3.10.2014;
b) il curatore aveva inviato l’avviso previsto dall’art.92 l.f., tant’è che l’opponente aveva in precedenza depositato una domanda di insinuazione al passivo in data 22.11.2013, dunque ben conosceva del fallimento;
c) anche poi considerando l’insorgenza del diritto al T.F.R. dalla cessazione del rapporto, il licenziamento era avvenuto il 11.12.2014, conseguendone che la presentazione della domanda del presunto, secondo, credito avvenuta solo in data 29.11.2016, cioè più di due anni dopo, era comunque addebitabile allo stesso istante;
4. il ricorso è su due motivi: a) (primo motivo) nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 101 l.f., anche in combinato disposto con l’art. 72 l.f., in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c., avendo errato il tribunale ove non ha considerato che, per i crediti maturati dopo il fallimento, non opera detto termine di decadenza, posto che l’opponente è stato licenziato in data 11.12.2014, il TFR è maturato solo con la cessazione del rapporto di lavoro e dopo l’approvazione dello stato passivo ed il curatore doveva comunque provvedere al pagamento; b) (secondo motivo) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia di cui all’art. 360 co.1 n.5 c.p.c. anche in relazione all’art. 96 l.f., avendo trascurato il tribunale l’incertezza del primo provvedimento ammissivo, il parere del curatore di rigetto della domanda per sua duplicazione, il fatto che il provvedimento del g.d. si era limitato alla inammissibilità della domanda, conseguendone il dubbio se il credito per TFR non fosse stato semplicemente ammesso ovvero da ritenersi ammesso per euro RG 3452/2019- g.est. m.ferro Pag. 3 di 7 F i r m a t o D a :
C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 3452/2019 Numero sezionale 6122/2021 Numero di raccolta generale 20836/2021 Data pubblicazione 21/07/2021 8000,00 ovvero per euro 27.354,97 secondo la dichiarazione datoriale invocata dal curatore.
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che:
1. i due motivi, trattati unitariamente per l’intima connessione, sono inammissibili, per plurimi profili; va premesso che entrambi enunciano circostanze (tra cui, insinuazioni al passivo di terzi, piano di riparto, impugnative di licenziamento) ovvero questioni (sospensioni feriali dei termini) senza coordinamento con il principio di specificità; il ricorso non assolve all'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione che «imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio ..., senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata» (da ultimo Cass. 342/2021);
2. inoltre, costante giurisprudenza di questa Corte ritiene che ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella pronuncia impugnata, il ricorrente che ciononostante la proponga nella sede di legittimità ha l'onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di RG 3452/2019- g.est. m.ferro Pag. 4 di 7 F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a :
B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 3452/2019 Numero sezionale 6122/2021 Numero di raccolta generale 20836/2021 merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi Data pubblicazione 21/07/2021 abbia provveduto, riportando dove, come e quando l’abbia fatto, così dando modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa; ciò in quanto «i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decídendum del giudizio di merito, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (Cass. n. 30044 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 27568 del 2017); il mancato assolvimento di un simile onere di allegazione impone di constatare l'inammissibilità della censura proposta in ragione della sua novità rispetto alle questioni poste avanti al giudice di merito;
3. quanto al tema, per come selezionabile, questa Corte ha altresì chiarito che anche per i crediti sorti nel corso della procedura concorsuale operano cause di decadenza di tenore temporale, nella domanda di insinuazione al passivo, per il principio secondo cui, contemperando mancate previsioni espresse e però canoni di celerità tipici della concorsualità, «tale insinuazione, tuttavia, incontra un limite temporale, da individuarsi - in coerenza e armonia con l'intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all'art. 24 Cost. - nel termine di un anno, espressivo dell'attuale sistema in materia, decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare» (Cass.3872/2020, 18544/2019 ed ora 31190/2021, 2308/2021); nella specie, il credito per TFR del ricorrente non risulterebbe essere stato contemplato in un piano di riparto, così integrando la nozione di contestazione, per la quale, già si era detto, resta comunque fermo l’onere dell’insinuazione «ben potendo l'epoca di maturazione del RG 3452/2019- g.est. m.ferro Pag. 5 di 7 F i r m a t o D a :
C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 3452/2019 Numero sezionale 6122/2021 Numero di raccolta generale 20836/2021 Data pubblicazione 21/07/2021 credito... assumere rilievo ai fini della non imputabilità del ritardo» (Cass. 17594/2019;
4. opera allora nella vicenda un principio generale, cui ha correttamente assolto il giudice di merito, con motivazione non qui sindacabile circa la mancata prova della non imputabilità del ritardo della domanda, posto che è stato riscontrato il riferimento proprio allo stesso ricorrente della conoscenza del fallimento, nonché della ricezione dell’atto di licenziamento, in date e circostanze che, rispetto alla insinuazione tardiva in esame, integrano la predetta nozione di ritardo non incolpevole; invero, se nell’ipotesi di domanda tardiva di ammissione al passivo ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 101 l.f.
«la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile, la quale giustifichi il ritardo del creditore, implica un accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità” (Cass.16103/2018), tale canone ben appare assimilabile alla nozione di sussistenza delle condizioni per partecipare al concorso con la domanda di credito, al fine di scrutinare il dies a quo del conseguente rispetto del citato limite temporale della domanda;
5. né appare rilevante l’invocazione, sul punto, di una portata dubbia della prima ammissione al passivo, già solo per le menzionate ragioni d’inammissibilità del relativo motivo, cui si aggiunge la deduzione di un vizio del decreto, per come sviluppato con la seconda censura, non rispettoso della nuova formulazione dell’art.360 co.1 n.5 c.p.c., che ha espunto dall’ordinamento la critica sulla contraddittoria o insufficiente motivazione (Cass. s.u. 8053/2014); neanche può dirsi, infine, decisiva la asserita non considerazione del primo decreto ammissivo -ma su altri crediti di lavoro - del giudice delegato, nessun elemento essendone stato riportato così da poter ravvisarvi una certa ammissione al passivo, sia pur con riserva tipica, invero non apposta dal giudice delegato, anche quanto al T.F.R.; per esso, invero, RG 3452/2019- g.est. m.ferro Pag. 6 di 7 F i r m a t o D a :
C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 3452/2019 Numero sezionale 6122/2021 Numero di raccolta generale 20836/2021 Data pubblicazione 21/07/2021 l’ipotizzata maturazione non poteva che correlarsi, da un punto di vista quantitativo, solo allo scioglimento del rapporto di lavoro e, sul piano della spettanza in astratto, si era dato atto che, per siffatto credito, la domanda - fosse o meno stata proposta – era stata “respinta” (pag. 4 ricorso), motivando sulla “venuta ad esistenza al momento della cessazione del rapporto di lavoro, allo stato non ancora verificatasi”; né consta che tale reiezione sia stata impugnata, anche solo al fine di conseguire una più netta ammissione con riserva; il ricorso è, pertanto, inammissibile; ne consegue la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2021 il Presidente dott. Giacinto Bisogni RG 3452/2019- g.est. m.ferro Pag. 7 di 7 F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7