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Ordinanza — n. 20753/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to missing specific document references in the cassation petition. The court ruled that the lower court's decision on evidence evaluation is non-reviewable. The appeal was rejected because the petition failed to cite specific procedural acts as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20753/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible for failing to meet statutory formalities. The appellant argued the lower court erred by ignoring evidence regarding the car dealer's offer to replace the damaged vehicle, claiming this was a decisive fact. The court rejected this, stating that evaluating factual evidence falls within the sole discretion of the trial judge and cannot be reviewed on appeal, while also noting the petition did not cite specific procedural documents as mandated by law.

Regesto Legislator

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Art. 132 c.p.c.; Art. 366 n. 6 c.p.c.: The Supreme Court cannot re-evaluate facts or evidence, and appeals must explicitly cite specific procedural acts to be admissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility specific document citation requirement fact-finding judicial discretion procedural formalities evidence evaluation review motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 c.p.c.
Art. 118 disp. Att.
Art. 366 n. 6 c.p.c.
Art. 369 co. 2 c.p.c.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
artt. 132 c.p
4.2 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione degli artt. 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. III, n. 86 del 10 gennaio 2012
Cass. sez. III n. 4201 del 22 febbraio 2010
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art.
Cass. 14/03/2014, n. 5955
115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass.
Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245
5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13400-2020 proposto da: MITREA VICTOR AUREL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MANCINI; - ricorrente - contro MOTOR IMPACT DI IULIANO DANIELA, in persona della titolare pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO DE CESARIS, GIOVANNI FARAONE; controricorrente - avverso la sentenza n. 676/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 12/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA. / / Ric. 2020 n. 13400 sez. M3 - ud. 18-05-2021 -2- Rilevato che:

1. Victor Aurei Mitrea convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Vasto la Motor Impact di Daniela Iuliano al fine si sentir accertare la responsabilità della concessionaria per i vizi dell'autovettura acquistata e la conseguente condanna alla restituzione dell'importo pagato a titolo di corrispettivo nonché il rimborso delle spese sostenute per riportare il veicolo dalla Romania all'Italia. Espose cherentre si trovava in Romania, l'autovettura si incendiò a causa di un cortocircuito del motorino di avviamento; che, la concessionaria, immediatamente contattata chiese il rimpatrio dell'auto per ispezionarla ed una volta riportatffitalia rassicurò il proprietario proponendogli la sostituzione del veicolo con un'altra vettura senza tuttavia raggiungere un accordo per responsabilità della concessionaria stessa.

Si costituì in giudizio la Motor Impact di Daniela Iuliano chiedendo il rigetto della domanda in mancanza di prove circa la causa dell'incendio. Osservò altresì' che sul mezzo erano state apportate alcune modifiche, tra cui l'installazione di un caricatore CD alimentato dalla batteria a motore, e che tali manomissioni dovevano ritenersi causa dell'incendio. Istruita la causa in via documentale il Tribunale dì Vasto rigettò la domanda condannando il Mitrea al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta. Il giudice ritenne che l'attore non aveva fornito alcuna prova circa la riconducibilità dell'incendio ad un vizio occulto dell'autovettura.

Avverso tale decisione Victor Aurei Mitrea ha proposto appello lamentando la violazione delle norme sul riparto dell'onere della prova nonché l'illogicità della motivazione per non aver il Tribunale ammesso, in quanto ininfluente, il capitolo di prova relativo al riconoscimento, da parte della concessionaria, della responsabilità per i vizi dell'autovettura.2. La Corte d'Appello dell'Aquila, con sentenza n. 676/2019 del 12 aprile 20197 a conferma della sentenza di primo grado, ha rigettato l'appello proposto dal Mitra condannandolo al pagamento delle spese.

3. Avverso tale decisione Victor Aurei Mitrea propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Resiste la Motor Impact di Daniela Iuliano con controricorso illustrato da memoria. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta "violazione degli artt. 2687 e 1512 c.c. — omessa pronuncia - difetto di motivazione — omesso esame di un fatto decisivo". La Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere non raggiunta dal Mitrea la prova certa ed obiettiva circa cause dell'incendio. Inoltre il giudice di merito avrebbe illegittimamente sollevato controparte dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 co. 2 c.c., la responsabilità della manomissione nella causazione dell'incendio. 4.2 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.

Att. — omesso esame di un fatto decisivo — nullità della sentenza. Si duole della illogicità e della carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui non ha ammesso, ritenendolo influente, il capitolo di prova relativo alla proposta della concessionaria di sostituzione dell'autovettura danneggiata con altro mezzo.

5. I motivi, congiuntamente esaminati per la loro intrinseca connessione, sono inammissibili poiché le doglianze si risolvono in una richiesta di valutazione dei fatti di causa, rientrante nel sovrano apprezzamento del giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità. La Corte di cassazione, invero, non è legittimata a compiere una rivalutazione degli atti processuali, dei fatti o delle prove, potendo i(sit9S./tz'ft kitOW;tgì controllare che la motivazione della sentenza oggetto di impugnazione sia lineare e scevra di vizi logico .41 Il ricorso è altresì inammissibile er violazione dell'art 366 n. 6 c.p.c.

Tale articolo stabilisce che il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda ed il successivo art 369 co. 2 precisa che insieme al ricorso debbano essere depositati "a pena di improcedibilità" i documenti sui quali il ricorso si fonda. La ratio delle suddette previsioni riposa nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo di ricorso senza dover procedere all'esame dei fascicoli d'ufficio o di parte (cass. sez. III, n. 86 del 10 gennaio 2012), non potendosi affidare al giudice di legittimità il compito di svolgere un'attività di ricerca negli atti (cfr. cass. sez.

III n. 4201 del 22 febbraio 2010).

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.000 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ~'ngl'à.. -- dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis del citato art.

13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del