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Ordinanza — n. 20750/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against appellate court for applying incorrect fee schedule to indeterminate value case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20750/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the appellant's second ground of appeal regarding the calculation of litigation costs. The appellant argued the lower court incorrectly applied a fee schedule for cases with values between 5,200 and 26,000 euros to a case with an indeterminate value. The court found the appellate court erred by applying a lower tariff bracket than the mandatory minimum for indeterminate value cases, thereby absorbing the first ground of appeal and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 6 D.M. 77/2014; When a cause has an indeterminate value, the court must apply the tariff bracket for values between 26,000 and 260,000 euros, and cannot apply a lower bracket unless the case is of particular importance.

Parole chiave

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indeterminate value litigation costs fee schedule appellate review remand for retrial azienda ausiliare nell'assicurazione contro gli infortuni assicurazione infortuni obbligatoria multa disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 158 c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la "nullità della sentenza impugnata per vizio di costituzione del giudice (violazione dell'art. 158 c.p.c., in relazione all'art.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
158 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.)".
Art. 62 d.l. 21 giugno 2013 n. 69
Si duole della incostituzionalità dell'art. 62 d.l. 21 giugno 2013 n. 69 per violazione degli artt.
Art. 3 Cost.
158 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.
Art. 106 comma 2 Cost.
Art. 91 c.p.c.
D.M. 10 marzo 2014 n. 55
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la "violazione degli arti 91 c.p.c., 5 d.m. 10 marzo 2014 n. 55 e della tabella n.
Art. 5 comma 6 D.M. 77 del 2 aprile 2014
2 ivi allegata", in quanto la Corte territoriale avrebbe applicato erroneamente l'art. 5 comma 6 d.m.
art. 158 c.p
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la "nullità della sentenza impugnata per vizio di costituzione del giudice (violazione dell'art. 158 c.p.c., in relazione all'art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6826-2020 proposto da: F.LLI ADEZIO GABRIELE & DELMO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA N. RICCIOTTI 11, presso lo studio dell'avvocato MICHELE SINIBALDI, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO CIRULLI; - ricorrente - contro ANAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONZAMBANO 00, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI GIOVANNI, che la rappresenta e difende; controricorrente - avverso la sentenza n. 1426/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 17/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA. Ric. 2020 n. 06826 sez. M3 ud. 18-05-2021 -2- Rilevato che:

1. Nel 2012 il Comune di Ortona convenne in giudizio l'ANAS S.p.a. al fine di sentirla condannare al rispristino di un cavalcavia che impediva la regolare viabilità nel tratto comunale, danno cagionato da un autocarro guidato da Gianluca Paolucci e di proprietà della società F.11i Adezio Gabriele & Delmo s.r.l. L'ANAS chiamò in causa il proprietario e il conducente del veicolo per sentirli condannare all'esecuzione delle opere necessarie per ripristinare il cavalcavia. La Fili Adezio Gabriele & Delmo s.r.l. eccepì in via preliminare la prescrizione del diritto vantato dall'ANAS e a sua volta autorizzata, chiamò in causa, quale garante, Assicurazioni Generali s.p.a. che eccepì l'improcedibilità della domanda per mancata previa diffida ex art. 145 C.d.a.

Il Tribunale di Chieti, con sentenza n. 254/2014, accolse le eccezioni preliminari di intervenuta prescrizione e di improcedibilità della domanda e ordinò l'estromissione della F.11i Adezio dal giudizio che proseguì tra il Comune e l'ANAS. Condannò quest'ultima al pagamento delle spese in favore della società estromessa per una somma pari a euro 2.3000,00.

2. La Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza n. 1426/2019, pubblicata il 17 settembre 2019, ha rigettato l'appello proposto dalla F.11i Adezio Gabriele & Delmo s.r.l. relativo alle spese di lite, confermando l'importo riconosciuto dal Tribunale, tenuto conto della indeterminabilità del valore della causa e delle questioni di non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.

3. Avverso tale pronuncia F.11i Adezio Gabriele & Delmo s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria. ANAS S.p.a. resiste con controricorso.Considerato che:

4. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la "nullità della sentenza impugnata per vizio di costituzione del giudice (violazione dell'art. 158 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.)". Si duole della incostituzionalità dell'art. 62 d.l. 21 giugno 2013 n. 69 per violazione degli artt. 3 e 106 comma 2 Cost. nella parte in cui non vieta che il giudice ausiliario possa partecipare al collegio investito dell'appello contro sentenza redatta da un giudice onorario di tribunale. 4.1. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la "violazione degli arti 91 c.p.c., 5 d.m. 10 marzo 2014 n. 55 e della tabella n. 2 ivi allegata", in quanto la Corte territoriale avrebbe applicato erroneamente l'art. 5 comma 6 d.m. 10 marzo 2014 n.

55. Quest'ultimo dispone che le cause di valore indeterminabile si considerano di valore compreso tra i 26.000,00 e i 260.000,00 euro; nel caso di questioni particolarmente complesse il valore massimo è di 520,000.00. Pertanto, alla luce di tale normativa, il giudice, anche nel caso di questioni non particolarmente complesse, non potrebbe applicare una soglia inferiore a 26.000,00, come invece avvenuto nel caso di specie, in cui il giudice ha liquidato la somma di euro 2.300,00.

5. Occorre esaminare preliminarmente il secondo motivo sulla base della ragione più liquida. Il motivo è fondato. L'art. 5 del D.M. n. 77 del 2 aprile 2014 stabilisce i criteri per la deteiminazione delle spese sulla base dell'oggetto della causa. Il comma 6 prevede che le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore a curo 26.000 e non superiore a curo 260.000 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Il valore può essere solo aumentato qualora la causa risulti di particolare importanza (cfr. secondo inciso comma 6 art. 5), fino ad arrivare allo scaglione (entro) di euro 520.000.La Corte ha, pertanto, errato in quanto pur premettendo il valore indeterminabile della causa ha poi contraddittoriamente applicato lo scaglione tariffario relativo alle cause di valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro andando al dì sotto di quanto previsto dal D.M. citato.

La Corte territoriale non poteva applicare uno scaglione diverso (in ribasso) da quello previsto dall'art. 5 comma 6, D.M. 77/2014 per le cause di valore indeterminabile. 5.1. L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento del primo.

6. Pertanto la Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione.

P.Q.M.

Pertanto la Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte su