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Ordinanza Interlocutoria — n. 20731/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to lower section due to lack of binding precedent requirement for new legal issue.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20731/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against the Second Instance Court's decision rejecting the professors' claim for recalculation of the 'De Maria' allowance. The lower court ruled the allowance was no longer due after the 2008 reform of the medical personnel equivalence system. Since this specific legal question had not been previously addressed by the Court, the cassation grounds were found insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 375 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The Court of Cassation must remitt a case to a lower section for public hearing when the legal issue raised is new and lacks prior binding precedent, thereby failing the requirement for nomofilactic value.

Parole chiave

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Art. 375 c.p.c. Art. 380-bis c.p.c. nomofilactic value new legal issue remitt to lower section De Maria allowance medical personnel equivalence adattamento delle retribuzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 375 c.p.c.
La Corte, rilevato il difetto dei presupposti di cui all'art. 375 c.p.c., rimette la causa alla sezione quarta per la trattazione in pubblica udienza 2019' 332.eg -0;-2e) Ric.12015ìn sez.
Art. 380-bis c.p.c.
art. 31 d.P.R. n. 761/1979
art. 6 d.lgs. n. 517/99
De Maria, non dovuta, dovendosi escludere che la stessa possa ancora percepirsi una volta attuatosi il nuovo regime dell'art. 6 d.lgs.
art. 380-bis cod. proc. civ
art. 375 c.p
La Corte, rilevato il difetto dei presupposti di cui all'art. 375 c.p.c., rimette la causa alla sezione quarta per la trattazione in pubblica udienza 2019' 332.eg -0;-2e) Ric.12015ìn sez.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 38269-2019 proposto da: MASCELLINO MARIA TERESA, GRECO CESARE, NASO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE GUATTANI N 15, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE GAGLIARDO, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO MARTINELLI; - ricorrenti - contro AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI, 68, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO MANNO, che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2894/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2019 n. 38269 sez. ML - ud. 11-05-2021 -2- RILEVATO che, con sentenza del 19 luglio 2019 la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava la domanda proposta dai Prof. Giuseppe Naso e Cesare Greco e dalla Dott.ssa Maria Teresa Mascellino nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, presso cui i predetti professori e ricercatori presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università "La Sapienza" erano incaricati della direzione di struttura semplice percependo oltre allo stipendio di docenti universitari l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 31, comma 1, d.P.R. n. 761/1979, computata però utilizzando come riferimento la retribuzione di posizione minima contrattuale del dirigente equiparato e non quella spettante al dirigente titolare di un incarico di direzione di struttura semplice, domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al ricalcolo dell'indennità ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979 dovuta in forza dell'incarico ricoperto e la condanna dell'Azienda al pagamento dei relativi importi; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto la predetta indennità, c.d.

De Maria, non dovuta, dovendosi escludere che la stessa possa ancora percepirsi una volta attuatosi il nuovo regime dell'art. 6 d.lgs. n. 517/99 inteso a mutare, sostituendolo con il riconoscimento di un trattamento aggiuntivo graduato, il sistema di equiparazione dal trattamento del personale medico ospedaliero del trattamento spettante al personale universitario, termine da farsi ragionevolmente risalire al 2008, deponendo in tal senso il DPCM 24.5.2001, recante all'art. 3, comma 4, la previsione per cui solo per i cinque anni successivi all'emanazione del medesimo assicurava ad ogni professore o ricercatore universitario una retribuzione complessiva non inferiore a quella in godimento all'atto di entrata in vigore del d.lgs. n. 517/1999 e, pertanto la domanda fondata su una causa petendi insussistente; che, per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l'Azienda Policlinico Umberto I di Roma; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO che la questione oggetto della controversia ed investita dai quattro motivi di impugnazione attiene al diritto alla conservazione dell'indennità c.d. De Maria da parte dei professori e ricercatori universitari operanti presso le strutture sanitarie convenzionate con il servizio sanitario nazionale e, più in generale, alla perdurante operatività, a seguito dell'emanazione del d.lgs. n. 517/1999, del sistema di equiparazione con il trattamento economico del personale medico del SSN previsto dal d.P.R. n. 761/1979 e che su tale questione questa Corte non risulta essersi pronunziata in precedenza, di modo che la presente controversia assume valenza nomofilattica; che, pertanto, questo Collegio, non ritenendo sussistere i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c., rimette la causa alla sezione quarta per la trattazione in pubblica udienza

P.Q.M.

La Corte, rilevato il difetto dei presupposti di cui all'art. 375 c.p.c., rimette la causa alla sezione quarta per la trattazione in pubblica udienza 2019' 332.eg -0;-2e) Ric.12015ìn sez. ML - ud.E06-3rrli -2- Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'Il maggio Il Pr sidente (-) A.Sr) DEPOSITATA N CANCELLENA Oggi, 2 0 LUG 2021 K. CANCELLASRE k. CA