Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 20730/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court transfers labor dispute to Section IV for joint hearing due to procedural connection with pending Supreme Court case.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20730/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court ordered the transfer of the labor dispute to Section IV for potential joint hearing with a related Supreme Court proceeding. The appellant argued that a lingering interest to act existed regarding the illegality of a transfer and demotion after a prior reinstatement order was annulled. The Court found sufficient objective and subjective connections between the two pending cases to justify the transfer rather than dismissing the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380 bis c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When two pending proceedings before the Supreme Court share both subjective and objective connections arising from the same factual matrix, the Court may order their transmission to a specific Section for joint evaluation or combined hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
labor dispute transfer procedural connection joint hearing order interest to act reinstatement annulment decisioni di riassegnazione o trasferimento trasferimento disciplinare desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 100 c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha formulato istanza di riunione con altro giudizio pendente e la società ha comunicato memoria; CONSIDERATO CHE 1.
Art. 360 c.p.c.
3 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
art. 414 c.p
con ricorso ex art. 414 c.p.c.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
art. 360 c.p
3 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
art. 100 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 26144 del 2020
Cass. n. 10754 del 2020
26144 del 2020; Cass. n. 10754 del 2020) e al fine di consentire la valutazione in ordine all'istanza di riunione o di trattazione congiunta, reputa opportuno disporre la trasmissione del procedimento alla Sezione Quarta Lavoro;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 37986-2019 proposto da: DE ANGELIS COSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ()DERISI DA GUBBIO 31, presso lo studio dell'avvocato ASSUNTA BORZACCHIEILO, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHI TRUPPI; - ricorrente - contro VODAFONE ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO, 8, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MUSTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO TOFACCF11; - Controricorrente - avverso la sentenza n. 410/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUII A, depositata il 06/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FABRIZIO AMI _,NDOI RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Potenza, con sentenza n. 566 del 3 gennaio 2012, in accoglimento dell'appello proposto da Cosimo De Angelis nei confronti della \lodatone Italia Spa, dichiarò l'illegittimità sia del trasferimento del lavoratore disposto dalla società da Potenza a Pozzuoli sia del conseguente licenziamento intimato in data 12 gennaio 2005, ordinando la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte o in altre equivalenti;

2. Vodatone, in esecuzione del comando giudiziale, ripristinò il rapporto di lavoro con il De Angelis presso la sede di Pescara a decorrere dal 23 luglio 2012;

3. con ricorso ex art. 414 c.p.c. il De Angelis convenne innanzi al Tribunale di Pescata la società \rodatone per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

1) dichiarare inefficace, nullo, comunque illegittimo l'impugnato "trasferimento" del ricorrente presso la sede della società convenuta in Pescara, anche previo accertamento e declaratoria, eventualmente pure in via incidentale, della mancata ottemperanza alla sentenza n. 566/2011 della Corte d'Appello di Potenza nonché dell'intervenuto demansionamento nella sede di destinazione del lavoratore;

2) per l'effetto, ordinare alla convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni già svolte o in mansioni equivalenti presso la sede di Potenza;

3) in via subordinata, nell'eventualità che l'adito giudice avesse respinto le ragioni di invalidità del trasferimento, accertato e dichiarato l'intervenuto demansionamento (presso la sede di Pescara), dichiarare il Ric. 2019 n. 37986 sez. ML - ud. 21-04-2021 -2- diritto del ricorrente all'assegnazione alle mansioni da ultimo espletate nella sede di provenienza (Potenza) o in mansioni equipollenti ed ordinare alla società convenuta di provvedere immediatamente a detta assegnazione;

4. nelle more di tale giudizio, con sentenza del 30 novembre 2017, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Potenza che aveva dichiarato l'illegittimità del trasferimento e del conseguente licenziamento del De Angelis; 5.. con sentenza del 6 giugno 2019, la Corte d'Appello di L'Aquila, in "parziale riforma" della pronuncia del Tribunale di Pescara che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, ha dichiarato "il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di De Cosimo";

6. i giudici d'appello — in sintesi - hanno considerato che, con la Cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Potenza, era venuto meno "l'interesse dell'appellante ad ottenere una pronuncia (anche solo di accertamento)" che dichiarasse "la legittimità o meno delle modalità di attuazione della reintegra adottate dalla società appellata stante che una pronuncia sul punto non può prescindere dalla reintegrazione come disposta dalla sentenza, poi cassata, stante che la legittimità del primo trasferimento presso la sede di Pozzuoli e il successivo licenziamento sono tuttora sul) judice"; secondo la Corte distrettuale pertanto "deve pronunciarsi sentenza di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'appellante con riguardo alle domande di accertamento della illegittimità del trasferimento presso la sede di Pescara e dell'intervenuto demansionamento con riassegnazioni delle mansioni da ultimo espletate nella sede di provenienza ovvero equivalenti (sia pure espunte delle correlate richieste reintegratorie) indipendentemente dall' originaria fondatezza o meno di dette domande";

Ric. 2019 n. 37986 sez. ML - ud. 21-04-2021 -3- 7. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con unico articolato motivo; ha resistito con controricorso la società intimata;

8. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha formulato istanza di riunione con altro giudizio pendente e la società ha comunicato memoria; CONSIDERATO CHE 1. con l'unico motivo, ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 100 c.p.c.; lamenta che la Corte distrettuale abbia negato la persistenza di un interesse ad agire rispetto all'azione di accertamento della illegittimità del trasferimento e del demansionamento subito presso la sede di Pescara, nel periodo in cui vi era stato un effettivo ripristino del rapporto di lavoro in seguito all'ordine giudiziale, rispetto al quale non produceva effetto caducatorio il successivo annullamento del licenziamento e della reintegrazione; deduce che l'interesse ad ottenere la pronuncia tendente a rimuovere uno stato di incertezza, anche dopo la sopravvenienza in corso di causa, era riconoscibile anche sulla, base della esplicita riserva, formulata sin dall'atto introduttivo del giudizio, di proporre "azione, nei confronti della società datrice, anche di natura risarcitoria, conseguente pure alle domande (e relative pronunce) qui avanzate";

2. il procuratore del De Ingelis ha poi comunicato "che è pendente tra le stesse parti altro giudizio innanzi alla Suprema Corte avente R.G. n. 27369/2020", il quale oltre ad essere connesso soggettivamente, presenta una connessione "anche sotto il profilo oggettivo Ric. 2019 n. 37986 sez. ML - ud. 21-04-2021 -4- (parzialmente), traendo origine i giudizi da medesima vicenda lavorativa";

3. il Collegio, in ragione della esistenza di ragioni di connessione tra i due procedimenti, entrambi pendenti dinanzi a questa Corte (cfr. Cass.n. 26144 del 2020; Cass. n. 10754 del 2020) e al fine di consentire la valutazione in ordine all'istanza di riunione o di trattazione congiunta, reputa opportuno disporre la trasmissione del procedimento alla Sezione Quarta Lavoro;

P.Q.M.

I ,a Corte dispone la trasmissione del procedimento alla Sezione Quarta Lavoro per la valutazione in ordine alla eventuale trattazione congiunta o riunione col proc. RG. n. 27369/2020. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 21 aprile 2021 Il Pres lente Dott.ss Carla Ponterio DE