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Ordinanza Interlocutoria — n. 20729/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to failure to notify defense counsel of hearing date via certified email.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20729/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal because the lower court failed to notify the defense counsel of the hearing date via certified email, despite their correct registration. The defense argued that the notification was invalid under the Civil Procedure Code, while the lower court proceeded without it. Consequently, the Cassation court ordered a remand to the new docket to ensure proper notification before the hearing.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: Failure to notify defense counsel of the hearing date via certified email renders the proceeding void, necessitating a remand to the new docket.

Parole chiave

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notification of hearing certified email remand to new docket civil procedure code defense counsel rights controversie patrimoniali aspetti economici contenzioso commerciale

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
il decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, con la relazione del giudice relatore, non è stato notificato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., ai difensori delle società ricorrenti, avv.
Art. 366, comma 2, c.p.c.
Saverio Schiavone, nonostante gli stessi nel ricorso per cassazione avessero indicato correttamente l'indirizzo di posta elettronica certificata, come previsto dall'art. 366, comma 2, c.p.c., a seguito della modifica introdotta dalla L.
L. n. 183 del 2011, art. 25
366, comma 2, c.p.c., a seguito della modifica introdotta dalla L. n. 183 del 2011, art. 25;
art. 380 bis c.p
il decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, con la relazione del giudice relatore, non è stato notificato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., ai difensori delle società ricorrenti, avv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26277-2019 proposto da: PIRELLI & C. SPA, e PIRELLI TYRE SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell'avvocato MATTEO FUSILLO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati SAVERIO SCHIAVONE, SILVIA RANCATI; - ricorrenti - contro BONFANTI ROBERTO, BONFANTI MASSIMO, MANDELLI LUISA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBERTO CARONCINI 51, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA MARI, rappresentati e difesi dall'avvocato LAURA MARA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 275/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Considerato che:

1. il decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, con la relazione del giudice relatore, non è stato notificato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., ai difensori delle società ricorrenti, avv. Silvia Rancati e avv. Saverio Schiavone, nonostante gli stessi nel ricorso per cassazione avessero indicato correttamente l'indirizzo di posta elettronica certificata, come previsto dall'art. 366, comma 2, c.p.c., a seguito della modifica introdotta dalla L. n. 183 del 2011, art. 25;

2. occorre pertanto disporre un rinvio a nuovo ruolo del presente procedimento per consentire la rituale notifica del decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio unitamente alla proposta del consigliere relatore.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio del procedimento a nuovo ruolo. Così deciso nell'adunanza camerale del 23.3.21 Il Presidente Dott.ssa Adriana Doronzo DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggi, 20 LUG 2021 IL CA NCELUEAR E Ric. 2019 n. 26277 sez. ML - ud.