Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 20714/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case for hearing due to alleged error in finding explicit rejection of prescription defense in prior judgment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20714/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court remitted the case to a public hearing because the applicant argued the lower court incorrectly identified an explicit rejection of the prescription defense in a prior judgment. The applicant claimed the previous ruling had implicitly accepted the defense, whereas the court found no such explicit rejection in the record. Consequently, the court determined the issue required further examination rather than being dismissed on admissibility grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 bis, quarto comma, c.p.c.; The court must remit a case for hearing when the applicant alleges an error in the lower court's finding of an explicit rejection of a defense in a prior judgment, even if the defense was not explicitly raised in that proceeding.

Parole chiave

Generato dall'IA
revocazione ordinanza giudicato prescrizione amministrativa opposizione esecuzione rinvio pubblica udienza errore di fatto art. 391 bis c.p.c. opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 bis, quarto comma, c.p.c.
Non sussistendo dunque palesi ragioni di inammissibilità, la causa va rinviata alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 391 bis, quarto comma, c.p.c..
articolo 615 c.p
In grado di appello, in particolare, il "bunale di Treviso ritenne improponibile il gravame, sul presupposto che l'unico rimedio consentito all'interessato fosse l'opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 c.p.c., e non l'opposizione ex articolo 23 della legge 689/81.
art. 615 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
n. 4574/14
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA io(ER LO ro R"k sul ricorso 9835-2019 proposto da: FINA SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CORTINA D'AMPEZZO 269, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO DE SANTIS, che lo rappresenta e difende unitamente a se stesso e all'avvocato PAOLO PERERA; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, MINISTERO della DIFESA 80425650589; - intimati - avverso l'ordinanza n. 30848/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. In data non indicata nel ricorso la Prefettura di Treviso no eò a tl Sergio Fina un avviso di intimazione (c.d. "avviso di mora"), ai sensi dell'art. art. 50, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, richiedendo il pagamento della somma di curo 144,60 a titolo di sanzione amministrativa irrogata per una violazione al codice della strada, ed avverso la quale tutte le impugnazioni dell'intimato erano state rigettate.

2. Avverso tale atto l'interessato propose opposizione dinanzi al Giudice di pace di Treviso ai sensi dell'articolo 23 della legge 689/81, invocando la prescrizione della sanzione pecuniaria, nonché di quelle accessorie. L'opposizione venne rigettata sia in primo che in secondo grado. In grado di appello, in particolare, il "bunale di Treviso ritenne improponibile il gravame, sul presupposto che l'unico rimedio consentito all'interessato fosse l'opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 c.p.c., e non l'opposizione ex articolo 23 della legge 689/81.

3. Avverso la sentenza d'appello Sergio Fina propose ricorso per cassazione. Questa Corte, con ordinanza 29 novembre 2018 n. 30848, pur accogliendo il ricorso, ritenne di poter decidere la causa nel merito e rigettò l'opposizione. La suddetta ordinanza ritenne che: Ric. 2019 n. 09835 sez. M3 - ud. 06-05-2021 -2- -) la circostanza che l'opponente, errando, avesse formalmente qualificato la propria domanda come "opposizione ex art. 23 della legge 689/81", invece che come "opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c." non bastava, di per sé, a ritenere improponibile la domanda, in quanto occorreva avere riguardo al contenuto effettivo delle doglianze poste a fondamento dell'opposizione; -) nel caso di specie, l'opponente aveva "nella sostanza eiperito una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c."; che pertanto doveva essere esaminata nel merito; -) la sentenza impugnata andava perciò cassata, ma non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa poteva essere decisa nel merito.

4. A questo punto la suddetta ordinanza passa ad esaminare il merito dell'opposizione, e sviluppa un ragionamento così riassumibile: -) l'opponente aveva dedotto, a fondamento dell'opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta prescrizione del credito erariale, maturata dopo la formazione del titolo esecutivo; -) tuttavia la questione non poteva essere proposta perché su essa si era formato il giudicato; -) il giudicato si era formato perché, nel pregresso e separato giudizio di impugnazione del verbale di contestazione della sanzione amministrativa, conclusosi con una sentenza della Corte di cassazione (n. 4574/14), quest'ultima aveva rilevato la tardività dell'eccezione di prescrizione, "sollevata soltanto nella memoria".

5. Di tale ordinanza è richiesta la revocazione da Sergio Fina, con ricorso fondato su un solo motivo. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. Ric. 2019 n. 09835 sez. M3 - ud. 06-05-2021 -3- RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è ammissibile. Esso, infatti, non pone una questione di corretta valutazione del giudicato (che sarebbe questione di diritto): più semplicemente, il ricorso sostiene che l'ordinanza revocanda avrebbe erroneamente ravvisato l'esistenza, nel precedente e separato giudizio di impugnazione della sanzione amministrativa, di un "esplicito provvedimento di rigetto" dell'eccezione di prescrizione.

Tuttavia dall'esame della sentenza di questa Corte n. 4574/14 emerge che in quel giudizio non si fece mai questione di prescrizione: e del resto nemmeno si sarebbe potuta fare, in quanto la prescrizione invocata nel giudizio di opposizione all'esecuzione concluso dall'ordinanza revocanda si assumeva essere maturata dopo la formazione del titolo esecutivo. Non sussistendo dunque palesi ragioni di inammissibilità, la causa va rinviata alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 391 bis, quarto comma, c.p.c.. P.q.m. -) rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 6 maggio 2021. Il Presidente (Adelaide Arnendola) DEPOSITATA ININ CANCELLI-31A Il CANCELLI