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Ordinanza Interlocutoria — n. 20712/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows revocation appeal due to unclear reference to first or second instance in cassation order.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20712/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the revocation appeal admissible and remanded the case for public hearing. The appellant argued the cassation order incorrectly addressed procedural issues from the second instance rather than the first instance. The court found the order ambiguous regarding which instance the procedural defect concerned, ruling the defect was not manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 390, para. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 390, para. 1, lett. b) c.p.c.: A revocation appeal based on a material error is admissible if the contested order fails to specify whether the alleged error concerns the first or second instance, provided the defect is not manifestly unfounded.

Parole chiave

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revocation appeal admissibility material error in cassation order first instance procedural defect second instance procedural defect ambiguous cassation ruling indennità assicurativa risarcimento per errore giudiziario contenzioso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 390, para. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 390, para. 1, lett. b) c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10695-2019 proposto da: CAMPAGNUOLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRISCIANO 67, presso lo studio dell'avvocato PIERO PONZELETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIANO MENNA; - ricorrente - contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO RAIO; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 4317/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Giuseppe Campagnuolo ha chiesto la revocazione, per errore materiale, della ordinanza di questa Corte 14 febbraio 2019 n. 4317.

2. Quella ordinanza venne pronunciata all'esito di un giudizio i cui fatti essenziali sono riassumibili come segue. In data non precisata nel ricorso, né nell'ordinanza revocanda, Giuseppe Campagnuolo - di professione avvocato - convenne dinanzi al Tribunale di Noia la società Aurora Assicurazioni s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in UnipolSai s.p.a.), chiedendone la condanna al risarcimento del danno. A fondamento della pretesa dedusse, in estrema sintesi, che la suddetta società aveva, per colpa, lasciato intendere ad un cliente dell'avvocato Campagnuolo che quest'ultimo avesse trattenuto per sé parte dell'importo che la società assicuratrice gli aveva inviato a titolo di indennizzo assicurativo dovuto al cliente.

3. Mentre il Tribunale di Nola accolse la domanda, la Corte d'appello di Napoli la rigettò, condannando l'attore alle spese del doppio grado. La sentenza d'appello venne impugnata per cassazione da Giuseppe Campagnuolo. Questa Corte, con la suddetta ordinanza, ritenne che: -) i primi cinque motivi del ricorso, con i quali il ricorrente censurava l'accoglimento del gravame da parte della Corte d'appello, erano inammissibili in quanto investivano questioni di fatto e valutazioni riservate al giudice di merito; Ric. 2019 n. 10695 sez. M3 - ud. 13-04-2021 -2- -) il sesto ed il settimo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamentava che, in grado di appello, il legale rappresentante della società UnipolSai avesse depositato la procura ad negotia in forma cartacea e non con le forme prescritte dalle norme sul processo civile telematico erano infondate, in quanto quelle norme dovevano applicarsi solo ai giudizi promossi dopo il 30 giugno 2014.

4. La società UnipolSai ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato altresì memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di revocazione Giuseppe Campagnuolo deduce che l'ordinanza 4317/19 di questa Corte sarebbe incorsa in un errore materiale, per avere ritenuto che il ricorrente avesse inteso dolersi delle modalità con cui era stata depositata la procura ad negotia conferita dalla UnipolSai al proprio legale rappresentante nel giudkío di primo grado. Deduce che, invece, con quel motivo di ricorso era stata censurata la sentenza d'appello per avere ritenuto valido e rituale un deposito irritualmente effettuato in grado di appello, e non in primo grado. 1.1.

Per i soli fini che qui rilevano, e cioè ai fini del giudizio di ammissibilità della fase rescindente, il ricorso è ammissibile. Il ricorrente, infatti, prospetta in buona sostanza che l'ordinanza revocanda avrebbe deciso su una questione non prospettata, trascurando di esaminare quella effettivamente prospettata. Censura che appare prima facie non manifestamente infondata, dal momento che l'ordinanza revocanda, alla p. 5, 5 6-7, non precisa se le deduzioni ivi svolte andassero riferite al primo od al secondo grado di giudizio. P.q.m. dichiara ammissibile il ricorso e rinvia la causa alla pubblica udienza.

Ric. 2019 n. 10695 sez. M3 - ud. 13-04-2021 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 13 aprile 2021. Il Presidente (Francesco Cirillo te Sin DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggi , 2 0 LUG 2021 I