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Ordinanza — n. 20709/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific textual translation of the interruptive act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20709/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for lack of autosufficiency. The appellant argued that a prior claim regarding job transfer did not interrupt the statute of limitations against the former employer because it was accessory to the main claim. The court rejected this, stating that without a precise textual translation of the act in question, the lower court's finding of interruption must be upheld.

Regesto Legislator

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Art. 360 c. 1 c.p.c.; Art. 2943 c.c.: An appeal challenging the interruption of the statute of limitations is inadmissible for lack of autosufficiency if the appellant fails to provide a precise textual translation of the act alleged to be interruptive.

Parole chiave

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lack of autosufficiency interruption of prescription accessory claim statute of limitations inadmissible appeal cessione di salario indennità di buonuscita obbligo di cessione del reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c. 1 c.p.c.
in relazione all'art. 360 c. 1 c.p.c., osservando che nel richiamato precedente giudizio Lino Giovannini aveva chiesto in via principale l'accertamento del diritto al trasferimento ex art.
Art. 2943 c.c.
Art. 1219 c.c.
Cass. n. 24340 del 04/10/2018
art. 380-bis cod. proc. civ
in liquidazione sulla base di unico motivo; il lavoratore resiste con controricorso, illustrato con memoria; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
art. 2112 c.c
1 c.p.c., osservando che nel richiamato precedente giudizio Lino Giovannini aveva chiesto in via principale l'accertamento del diritto al trasferimento ex art. 2112 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24340 del 04/10/2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19113-2019 proposto da: NETURBA' SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CMA' D'EUROPA 623, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO LA RUSSA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro GIOVANNINI LINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO SETTIMO N 86, presso lo studio dell'avvocato RENATO ZELINDO COLETTA, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIANA CA R LETTA ; - controricorrente - avverso la sentenza n. 14/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 27/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LUCIA ESPOSITO. RILEVATO CHE la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso su istanza di Lino Giovannini nei confronti di Neturbà servizi ecologici s.r.l. in liquidazione, avente ad oggetto il pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo successivo alla cessione del ramo di azienda, in virtù di sentenza passata in giudicato nei confronti di Consorzio Formula Ambiente soc. coop. a r.I., cessionaria, e della stessa Neturbà s.r.I., cedente; la Corte evidenziava il valore di costituzione in mora della domanda giudiziale di pagamento delle retribuzioni svolta dal Giovannini in altro risalente giudizio (R.G.L. 1282/2005, definito con sentenza n. 564/2014, divenuta irrevocabile), osservando che, ancorché la stessa domanda fosse stata formulata tardivamente, ciò non escludeva la sua efficacia sostanziale di atto di costituzione in mora, e che nella predetta domanda il Giovannini aveva formalmente rivendicato le differenze retributive maturate nel periodo successivo alla cessione del ramo di azienda non soltanto nei confronti della cessionaria ma anche nei confronti della cedente, con ciò determinandosi la costituzione in mora del debitore e l'interruzione della prescrizione; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Neturbà s.r.l. in liquidazione sulla base di unico motivo; il lavoratore resiste con controricorso, illustrato con memoria; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

Ric. 2019 n. 19113 sez. ML - ud. 27-01-2021 -2- CONSIDERATO CHE con unico motivo la società ricorrente deduce violazione degli artt.1219 e 2943 c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 c.p.c., osservando che nel richiamato precedente giudizio Lino Giovannini aveva chiesto in via principale l'accertamento del diritto al trasferimento ex art. 2112 c.c. alle dipendenze del Consorzio Formula Ambiente e, con domanda accessoria alla prima, il pagamento in solido delle retribuzioni: ne conseguiva che solo nel caso di accoglimento della domanda principale si sarebbe prodotto l'effetto sostanziale di costituire in mora Neturbà s.r.I., interrompendo la prescrizione, e che la Corte aveva attribuito rilevanza ad argomentazioni giuridiche che difettavano totalmente dei requisiti di legge per avere efficacia interruttiva; la censura è inammissibile: in presenza di sentenza che afferma il carattere di costituzione in mora di precedente ricorso proposto dal lavoratore e in difetto di precisa trasposizione testuale da parte del ricorrente dell'atto di cui si contesta il valore di costituzione in mora, deve ritenersi inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza (Cass. n. 24340 del 04/10/2018), non essendo consentito al giudice di valutare l'idoneità dell'atto ai fini della interruzione della prescrizione che si contesta; in base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese sono liquidate secondo soccombenza; in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso;

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. dz Ric. 2019 n. 19113 sez. ML - ud. 27-01-2021 -3- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 27 gennaio 2021. IL PRESIDENTE Adri