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Ordinanza — n. 20608/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as untimely, filed after the six-month statutory deadline expired. The court ruled the appeal was inadmissible because it was submitted past the legal time limit. Consequently, the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs. The decision reinforces strict adherence to procedural deadlines in civil litigation. This outcome highlights the importance of timely filing for legal remedies. The court emphasized that procedural bars cannot be overcome by subsequent arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20608/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to the expiration of the six-month statutory deadline for filing. The appellant filed the appeal on February 12, 2019, which was after the deadline set by the Civil Code, calculated from the judgment's publication date in July 2018. The court rejected the argument that the litigation timeline should reset the deadline, upholding the principle that procedural time limits are strict and cannot be extended.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 325 c.p.c.: The six-month period for filing an appeal commences from the publication of the contested judgment, and an appeal filed after this period expires is inadmissible regardless of when the litigation began.

Parole chiave

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Civil Procedure Law Statute of Limitations Appeal Deadline Inadmissible Appeal Procedural Bar Judgment Publication Time Limit Expiry legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con ricorso notificato il 12.02.2019, e dunque oltre la scadenza del termine semestrale ex art. 327 c.p.c., come modificato dalla legge n.
Art. 325 c.p.c.
Il Bracco resiste con controricorso deducendo inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione ai sensi dell'art. 325 e ss c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
Art. 375 c.p.c.
380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n.
Art. 155 c.p.c.
Law n. 69 of 2009
Law n. 228 of 2012
D.P.R. n. 115/02
13 comma 1-qualer D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art.
art. 281 sexies c.p
In virtù di gravame interposto dalla Cammilli e dai Buti, la Corte di appello di Firenze, con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
art. 380 bis c.p
Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19943 del 2014
va richiamato il precedente costituito da Cass. n. 19943 del 2014, che, a sua volta, ha richiamato il principio espresso da Cass.
Cass. n. 6007 del 2012
19943 del 2014, che, a sua volta, ha richiamato il principio espresso da Cass. n. 6007 del 2012, secondo il quale <<In tema di impugnazioni, la modifica dell'art.
Cass. n. 17060 del 2012
58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio.» (cfr nello stesso senso, Cass. n. 17060 del 2012;
Cass. n. 15741 del 2013
Cass. n. 15741 del 2013).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7682-2019 proposto da: BUTI MARCO, in proprio e quale erede della sig.ra Piera Gamma, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GINO FUNAIOLI 54/56, presso lo studio dell'avvocato MARCO LAMBERTI, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO BELLINI; - ricorrente - contro BRACCO LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ORLANDO SIVIERI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLA PICCI; - controricatrente - avverso la sentenza n. 1694/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.

MILENA FALASCHI. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Firenze, in accoglimento della domanda proposta dall'Av-v. Lorenzo Bracco nei confronti di Marco Buti, di Riccardo Buti e di Piera Cammilli per ottenere il pagamento di corrispettivi professionali giudiziali, condannava i convenuti, con sentenza n. 1179 del 1 0.04.2014, al pagamento in favore dell'attore di euro 20.920,45, oltre interessi ed accessori, rigettata la domanda riconvenzionale di responsabilità. In virtù di gravame interposto dalla Cammilli e dai Buti, la Corte di appello di Firenze, con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 1694 pubblicata il 10.07.2018, respingeva l'impugnazione con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese del grado.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze gli originari convenuti propongono ricorso per cassazione, fondato su tre motivi. Il Bracco resiste con controricorso deducendo inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione ai sensi dell'art. 325 e ss c.p.c. Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Atteso che: Ric. 2019 n. 07682 sez. M2 ud. 11-11-2020 -2- è pregiudiziale l'accertamento dell'ammissibilità del ricorso sotto il profilo del tempo della proposizione dell'impugnazione, come del resto eccepito dallo stesso controricorrente. Il ricorso è inammissibile perché proposto con ricorso notificato il 12.02.2019, e dunque oltre la scadenza del termine semestrale ex art. 327 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009, non essendo controverso che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 10.07.2018.

In merito al termine semestrale s'impongono le seguenti precisazioni. Quanto all'interpretazione da darsi alla modifica apportata all'art. 327 c.p.c. va richiamato il precedente costituito da Cass. n. 19943 del 2014, che, a sua volta, ha richiamato il principio espresso da Cass. n. 6007 del 2012, secondo il quale <<In tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio.» (cfr nello stesso senso, Cass. n. 17060 del 2012;

Cass. n. 15741 del 2013). L'interpretazione appena richiamata dell'art. 58 della legge n. 69 del 2009, in riferimento all'art. 327 c.p.c. va qui ribadita dal momento che il giudizio risulta iniziato dopo il 4 luglio 2009, precisamente con atto di citazione notificato in data 27.09.2012. Così stabilito che il termine da applicare è quello di sei mesi, la sua decorrenza è fissata <<dalla pubblicazione della sentenza», ai sensi dell'art. 327, comma primo, ultimo inciso, c.p.c., che sul punto non è stato modificato dall'art.46, comma 17, della legge n. 69 del 2009.

Poiché risulta dall'epigrafe della sentenza, sottoscritta con firma digitale, che il provvedimento impugnato è stato pubblicato il 10 luglio 2018, il ricorso, Ric. 2019 n. 07682 sez. M2 - ud. 11-11-2020 -3- consegnato per le notificazioni il 12 febbraio 2019, va dichiarato inammissibile, perché anche sommando al semestre il periodo di sospensione feriale - attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell'art. 1 della 1. n. 741 del 1969, nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla 1. n. 162 del 2014, immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, in forza dell'art. 16, comma 1, dello stesso di, a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio "tempus regit actum", il termine per l'impugnazione è venuto a scadere comunque il 10 febbraio 2019, che cadendo di domenica è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell'art. 155, terzo comma c.p.c., quindi all'il febbraio 2019, data coincidente col passaggio in giudicato della sentenza.

Dovendosi in definitiva dichiarare inammissibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P . Q . M . La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi euro Ric. 2019 n. 07682 sez. M2 - ud. 11-11-2020 -4- 4.200,00, di cui f, 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-qualer D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camer