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Ordinanza — n. 20601/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects a material error in a previous order regarding the correct party for expense reimbursement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20601/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted a request to correct a material error in a prior order regarding expense reimbursement. The original order mistakenly listed the opposing party's bankruptcy estate as the beneficiary of the reimbursement instead of the opposing party itself. The court ruled that this clerical mistake was susceptible to correction and ordered the text to be amended accordingly.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.c.; Art. 363, c. 1, n. 6 c.p.c.: A material error in the designation of the beneficiary of expense reimbursement in a judgment of the Court of Cassation is susceptible to correction via the specific procedure for correcting material errors.

Parole chiave

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material error correction expense reimbursement Court of Cassation clerical mistake procedural amendment correzione di errore materiale motivi di revisione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.c.
Art. 363, c. 1, n. 6 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 21854-2020 proposto da: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA 2 GIA' AUSL ROMA C, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA BRIGHENTI, 23 ED. B, presso lo studio dell'avvocato GABRIELLA MAZZOLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA CRISTINA TANDOI; - ricorrente - Contro CREDIFARMA SPA; - intimata - avverso l'ordinanza n. 9211/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. — L'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma «2», già AUSL Roma C, ricorre per correzione di errore materiale, nei confronti di Credifarma S.p.a., quale mandataria delle persone elencate nell'intestazione dell'ordinanza n. 9211-2020 di questa Corte, avverso la detta ordinanza, laddove essa, in dispositivo, dichiarato inammissibile il ricorso, condanna per errore «la ricorrente al rimborso, in favore de/fallimento controricorrente, delle spese sostenute», anziché condannare la ricorrente al rimborso in favore della controricorrente.

Non svolge difese Credifarma S.p.a. RITENUTO CHE Il ricorso è fondato. Per mero errore materiale, suscettibile di correzione a mezzo dell'apposita procedura, nel decidere il ricorso vertente tra Cradifarma S.p.a., nella indicata qualità, e l'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma «2», questa Corte, nell'ordinanza n. 9211-2020, ha così disposto: «condanna la ricorrente al rimborso, in favore de/fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo giudkio di legittimità», mentre avrebbe dovuto ovviamente disporre: «condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controticorrente, delle spese sostenute per questo giudi.zio di legittimità».

PER QUESTI MOTIVI accoglie il ricorso e dispone che, nel dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 9211-2020, laddove è scritto: «condanna la ricorrente al Ric. 2020 n. 21854 sez. M1 - ud. 20-04-2021 -2- rimborso, in ja vore de/fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità», debba invece intendersi scritto: «condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità», mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito. Roma, 20 aprile 20