Italian Court corrects Supreme Court order by fixing a material error regarding the direction of cost reimbursement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted a request to correct a material error in a previous order issued by the Supreme Court. The original order incorrectly stated that the plaintiff must reimburse costs in favor of the bankruptcy of the opposing party, whereas the correct legal direction was to reimburse the opposing party. The court ruled that this clerical mistake was susceptible to correction and ordered the text to be amended accordingly.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.c.; Art. 363 c.p.c.: A material error in the operative part of a judgment regarding the direction of cost reimbursement is susceptible of correction to ensure the order reflects the intended legal disposition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 21850-2020 proposto da: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA 2 GIA' AUSL ROMA C, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA BRIGHENTI, 23 ED. B, presso lo studio dell'avvocato GABRIELLA MAZZOLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA CRISTINA TANDOI; - ricorrente - contro CREDIFARMA SPA; - intimata - avverso l'ordinanza n. 9210/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAUR() DI MARZIO. RILEVATO CHE L'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma «2», già AUSL Roma C, ricorre per correzione di errore materiale, nei confronti di Credifarma S.p.a., quale mandataria delle persone elencate nell'intestazione dell'ordinanza n. 9210-2020 di questa Corte, avverso la detta ordinanza, laddove essa, in dispositivo, dichiarato inammissibile il ricorso, condanna per errore «la ricorrente al rimborso, in fà vore del fallimento controricorrente, delle spese sostenute», anziché condannare la ricorrente al rimborso in favore della controricorrente.
Non svolge difese Credifarma S.p.a. RITENUTO CHE Il ricorso è fondato. Per mero errore materiale, suscettibile di correzione a mezzo dell'apposita procedura, nel decidere il ricorso vertente tra Cradifarma S.p.a., nella indicata qualità, e l'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma «2», questa Corte, nell'ordinanza n. 9210-2020, ha così disposto: «condanna la ricorrente al rimborso, in fa. vore del Allimento controricorrente, delle spese sostenute per questo giudkio di legittimità», mentre avrebbe dovuto ovviamente disporre: «condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudkio di legittimità».
PER QUESTI MOTIVI accoglie il ricorso e dispone che, nel dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 9210-2020, laddove è scritto: «condanna la ricorrente al Ric. 2020 n. 21850 sez. M1 - ud. 20-04-2021 -2- rimborso, in favore del /,(1' llimento controticorrente„ delle spese sostenute per questo giudkio di legittimità», debba invece intendersi scritto: «condanna la ricorrente al rimborso, in fa. vore della controricorrente„ delle spese sostenute per questo giudkio di legittimità», mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito.
Roma, 20 aprile 2021. ow,