Italian Yachts bankruptcy case: Court rules competence belongs to Massa Tribunal over Genova due to COMI location.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation resolved a negative competence conflict by declaring jurisdiction belongs to the Tribunal of Massa. The debtor company had a legal seat in Massa, though a prior concordato preventivo was homologated in Genova, and the tax agency sought bankruptcy there. The court rejected the argument that the concordato prevented establishing Massa as the Center of Main Interests, affirming the legal seat as the primary indicator of COMI.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 Reg. 1346/2000; Art. 126 l.f.: The center of main interests is determined by the habitual exercise of management, presumed to coincide with the legal seat unless proven otherwise, and a prior concordato does not automatically preclude establishing a new COMI.
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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza richiesto d’ufficio da: TRIBUNALE DI GENOVA con ordinanza 25.11.2019 ai sensi dell’art.45 c.p.c., nel procedimento promosso da Agenzia delle Entrate – Riscossione per la dichiarazione di fallimento di Italian Yachts s.p.a. n.157/2019 R.R.C.C.; lette le conclusioni del P.G. in persona del sostituto procuratore generale dr. Giovanni Nardecchia che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Massa; RG 19686/2020 - g.est. m.ferro Pag. 1 di 7 F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 19686/2020 Numero sezionale 6128/2021 Numero di raccolta generale 20433/2021 Data pubblicazione 16/07/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 dal Consigliere relatore dott.
Massimo Ferro; FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Rilevato che:
1. il Tribunale di Genova, ricevuti gli atti di istruttoria prefallimentare promossa da Agenzia delle Entrate – Riscossione per la dichiarazione di fallimento di Italian Yachts s.p.a. avanti al Tribunale di Massa, a seguito della declinatoria della competenza dichiarata dal primo giudice adito con decreto 5.6.2019, ha a sua volta escluso la propria, così rimettendo gli atti a questa Corte per regolare un conflitto negativo;
2. il tribunale ha rilevato che:
a) la società debitrice, ammessa al concordato preventivo, ne aveva conseguito l’omologazione, con decreto dello stesso Tribunale di Genova del 21.1.2014;
b) successivamente, Agenzia delle Entrate – Riscossione, assumendo l’inadempimento del concordato e la sussistenza di crediti fiscali per circa 33 mln euro, portati anche da iscrizioni a ruolo, con avvisi di accertamento e di addebito senza esito, instava per il fallimento, chiesto davanti al Tribunale di Massa;
c) la menzionata declinatoria discendeva dal riscontro che davanti al diverso Tribunale di Genova pendeva il concordato, operando tale procedura in senso attrattivo, con ‘continenza della procedura prefallimentare’ e dalla circostanza della ineffettività della sede legale, pur trasferita in Massa il 9.8.2010, mentre in precedenza era nel circondario del Tribunale di Genova;
d) la società in concordato, al pari di commissario giudiziale e liquidatore, davano atto che la maggior parte dei crediti azionati dall’Agenzia si riferiva a ‘pronunce in sede tributaria’ per crediti accertati successivamente al concordato, dunque con inopponibilità alla società stessa; RG 19686/2020 - g.est. m.ferro Pag. 2 di 7 F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 19686/2020 Numero sezionale 6128/2021 Numero di raccolta generale 20433/2021 Data pubblicazione 16/07/2021 3. il tribunale ha così ritenuto di dover a sua volta declinare la competenza poichè:
a) la sede legale della società era in Massa, mentre le stesse indagini della Guardia di Finanza non avevano accertato alcun atto di gestione nel circondario genovese, dopo il predetto trasferimento;
b) il non reperimento della società presso la sede legale non instaurava alcuna automatica reviviscenza della sede anteriore al trasferimento in Massa, né era rilevante l’attività degli organi concorsuali, per come condotta invero ininfluente rispetto alla sede, tuttora in Massa e rispetto agli organi sociali, del tutto autonomi;
c) alla chiusura della procedura concordataria con l’omologazione non aveva fatto seguito alcuna altra procedura in Genova, né sussisteva una norma di continenza tra concordato e istruttoria prefallimentare, dunque con deroga rispetto ai comuni criteri sulla competenza, mentre era irrilevante la questione della corretta ammissione del concordato di gruppo, concentrato a suo tempo, per quattro società, in Genova, sul presupposto che alcune di esse vi avessero la sede, altro essendo l’istituto attuale della competenza inderogabile per la dichiarazione di fallimento;
4. ritiene preliminarmente il Collegio di dover dare continuità all’indirizzo – già manifestato in Cass. 6423/2016 e 16951/2016 e riepilogato in termini da Cass. 17518/2020, n.m. - per il quale la disciplina regolatrice del rilievo d’ufficio della incompetenza nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, non risultando direttamente né esaustivamente fissata nell’art.9bis l.f. (che contempla in via primaria l’ipotesi di incompetenza connessa alla dichiarazione di fallimento), sia rinvenibile «solo coordinando secondo la particolarità della materia il perimetro degli artt.38 e 45 c.p.c. con quello degli artt. 9 e s. l.f.; nello specifico, è ben possibile che il regolamento possa essere sollevato dal giudice di rinvio, dunque, anche dopo i venti giorni» che l’art.9bis l.f. pone invece – con intento acceleratorio - come limite temporale, in alternativa al disporre la RG 19686/2020 - g.est. m.ferro Pag. 3 di 7 F i r m a t o D a :
C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 19686/2020 Numero sezionale 6128/2021 Numero di raccolta generale 20433/2021 Data pubblicazione 16/07/2021 “prosecuzione della procedura fallimentare”, nell’implicito presupposto del pregresso accertamento dei suoi requisiti di apertura (evento, nella vicenda, per definizione non accaduto); ciò all’insegna dell’indirizzo per cui, a tenore dei precedenti citati, «il principio dell'unitarietà del procedimento fallimentare a far tempo dalla sentenza pronunciata dal giudice poi dichiarato incompetente, desumibile dall'art. 9 bis l.fall., non può analogicamente applicarsi, in difetto di "eadem ratio", al conflitto di competenza relativo ad una procedura fallimentare non ancora iniziata, sicché, ove il tribunale dichiari la propria incompetenza a pronunciarsi sul ricorso di fallimento e trasmetta gli atti al tribunale ritenuto competente, quest'ultimo, se, a sua volta, si ritenga incompetente, può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza anche oltre il termine di venti giorni stabilito dall'articolo predetto» (oltre a Cass. 28711/2019, 20661/2019);
5. nella stessa materia, infatti, opera l’istituto comune dettato per i conflitti di competenza, secondo i requisiti di collegamento con il primo contraddittorio introdotti nel novellato art. 38 c.p.c. che, in fatto, circoscrivono il rilievo officioso, al più, all’esaurimento dell’udienza (cioè non oltre la stessa), nella specie convocata e tenuta ex art.15 l.f.; ciò implica che il regolamento di competenza a dichiarare il fallimento può essere sollevato anche dal secondo tribunale, come accaduto nella fattispecie, cioè quello indicato come competente dal primo (a sua volta dichiaratosi incompetente), anche dopo i venti giorni dalla ricezione dei relativi atti e non oltre l’udienza, vale a dire – ove essa sia stata disposta – così assicurando, con tale incombente (da intendere in senso contenutistico, Cass. s.u. 11866/2020) e sia pur non oltre il suo compimento (o la riserva assunta a seguito del suo svolgimento), il contraddittorio fra le parti e per tale via provocando l’intervento della Corte di cassazione, secondo un innesto di compatibilità dell’art.38 c.p.c. (alla luce del RG 19686/2020 - g.est. m.ferro Pag. 4 di 7 F i r m a t o D a :
C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 19686/2020 Numero sezionale 6128/2021 Numero di raccolta generale 20433/2021 formante giurisprudenziale, cfr. Cass. 17518/2020, 14170/2019Data pubblicazione 16/07/2021, 20493/2018) con il citato art. 9bis l.f.;
6. in tal modo appare conciliata l’esigenza acceleratoria che il legislatore del 2005-2007 ha inserito nell’impianto del r.d. n. 267 del 1942 con la regolarità istruttoria all’esito della quale il tribunale designato competente, ma dissenziente con tale l’indicazione, provochi d’ufficio la regolazione della competenza; siffatta, specificata, disciplina del conflitto negativo sorto in corso d’istruttoria prefallimentare tiene così conto della necessaria urgenza con cui la sollecitata concorsualità deve operare, posto che essa assume effetti dalla dichiarazione di fallimento (e non dalla domanda, se non per la competenza, almeno fino alla vigenza del d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14); al contempo, essa evita di imporre in termini assoluti lo stesso limite dei venti giorni di cui all’art.9bis co.2 l.f., che impedirebbe al tribunale, ricevuti gli atti da quello dichiaratosi incompetente, di far decidere (su proprio dubbio) a propria volta sulla competenza senza aver eventualmente instaurato in modo efficace il contraddittorio con le parti o comunque introdotto elementi propri nel corredo istruttorio (come in effetti avvenuto nella vicenda, avendo il tribunale riconvocato le parti avanti a sé e ad esse sottoposto proprio tale profilo, con rilievo del giudice relatore ed infine sciogliendo la riserva con la ordinanza collegiale in esame), attività che sarebbero altrimenti in conflitto organizzativo con i relativi tempi; lo sbarramento dell’udienza, quale limite finale e ove tenuta (secondo un principio più generale manifestato anche in Cass. 21944/2018), costituisce pertanto un parametro che può soddisfare entrambi i requisiti di celerità e garanzia e, per esso, ciò che rileva è la tempestività con cui la questione viene sollevata tenuto conto del completamento del contraddittorio (avvenuto solo all’udienza 19 novembre 2019);
7. in secondo luogo, osserva il Collegio che, in materia, la sede principale dell'impresa, dalla cui collocazione l'art. 9 l.f. fa RG 19686/2020 - g.est. m.ferro Pag. 5 di 7 F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 19686/2020 Numero sezionale 6128/2021 Numero di raccolta generale 20433/2021 dipendere l'individuazione del tribunale territorialmente Data pubblicazione 16/07/2021(e funzionalmente) competente ai fini della dichiarazione di fallimento, si identifica con il luogo in cui, alla data di presentazione dell'istanza, «si svolge effettivamente l'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa e quella di coordinamento dei fattori produttivi: esso coincide normalmente con la sede legale dell'impresa, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la predetta presunzione e da far ritenere che la sede legale sia solo fittizia e quella effettiva si trovi altrove» (Cass. 19343/2016, 6423/2016, 23719/2014); tale nozione ha trovato nell’art.27 d.lgs. n. 14 del 2019 – già vigente dal 16 marzo 2019 con riguardo alla competenza concorsuale relativa alle amministrazioni straordinarie e ai procedimenti che ne derivano - un’evoluzione coerente, laddove si prevede che il tribunale competente (quello in cui ha sede la sezione specializzata nei cd. conflitti d’impresa) sia individuato con riferimento al “luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali”, che diverrà dal 1 settembre 2021 (data di entrata in vigore differita del codice della crisi) l’unico criterio per tutti i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza;
8. si tratta di nozione di derivazione eurounitaria (introdotta dapprima nel Regolamento (CE) n. 1346/2000, confermata dal successivo Regolamento (UE) sull’insolvenza transfrontaliera 2015/848) e riassunta nella formula per cui per il COMI (center of mail interest) si ha riguardo al luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi, con presunzione di coincidenza, fino a prova contraria e per quanto qui rilevante, con la sede legale (art.3);
9. nella specie, la considerazione della nuova sede legale in Massa è stata dal relativo giudice contraddetta per via di una pregressa procedura di concordato preventivo, omologato dal Tribunale di Genova (nel 2014) e in corso di dedotto inadempimento RG 19686/2020 - g.est. m.ferro Pag. 6 di 7 F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 19686/2020 Numero sezionale 6128/2021 Numero di raccolta generale 20433/2021 Data pubblicazione 16/07/2021 (ma fuori dal termine di risoluzione e dalla correlativa domanda ex art.186 l.f.), nonché il non reperimento della società alla sede in Massa; le informative della G.d.F. non hanno invero riscontrato che vi sia stato esercizio d’impresa al di fuori del circondario ove è situata la sede legale sin dal 2010, mentre i debiti tributari prospettati dall’istante (v. ricorso, pag.4), benchè riferiti – a tenore della domanda – ad obbligazioni anche anteriori al concordato (proposto nel 2012, v. nota di comm. giud. e liq., pag.9) e però accertate dopo, non precludono un’autonoma iniziativa di fallimento da parte del creditore, da declinare secondo le regole sulla competenza territoriali vigenti al momento della domanda (e salvo il trasferimento nell’anno anteriore, circostanza del tutto esclusa); né infine può dirsi sussistere, in difetto di altre circostanze attinenti al centro direttivo dell’impresa, alcun automatismo tra il concordato preventivo omologato, ove sia spirato il termine per la risoluzione e dunque la pendenza sia propria delle sole conseguenti attività adempitive e liquidatorie e l’eventuale apertura di una nuova procedura concorsuale, che a sua volta esige quanto alla competenza – accanto ad un rinnovato giudizio d’insolvenza - lo scrutinio del suo unico criterio di radicamento, dato proprio dalla sede, legale o provatamente effettiva, se diversa, comunque all’attualità riferibile al debitore; va dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Massa, mentre non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Massa, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2021 Il Presidente dott. Giacinto Bisogni RG 19686/2020 - g.est. m.ferro Pag. 7 di 7 F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4