Cassation court annuls expulsion order due to failure to verify applicant's knowledge of Italian or vehicle language.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the expulsion order against Shahzad Khuram, ruling that the lower court erred by failing to verify the applicant's knowledge of Italian or a vehicle language. The administration argued the translation into a vehicle language was sufficient, but the court held the burden of proving the applicant's language knowledge lies with the administration. Consequently, the expulsion decree was declared null and void without remand, allowing the case to be retried on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; In administrative expulsion proceedings, the administration bears the burden of proving the foreigner's knowledge of Italian or a vehicle language; failure to verify this knowledge renders the expulsion decree null and void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23881-2020 proposto da: SHAHZAD KURAM, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI MIGLIACCIO; - ricorrente - contro UTG - PREFETTURA DI NAPOLI; - intimata - avverso l'ordinanza n. R.G. 91973/2019 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI. RITENUTO CHE: Il Prefetto di Napoli, con decreto adottato in data 25/11/2019, ha ordinato l'espulsione dal territorio dello Stato italiano di SHAHZAD KHURAM, nato in Pakistan, al quale in pari data è stato notificato l'ordine di allontanamento entro sette giorni emesso dal Questore di Napoli.
Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione proposta dal cittadino extracomunitario. SHAHZAD KHURAM propone ricorso per cassazione con tre mezzi. L'Amministrazione è rimasta intimata. É stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis cod.proc.civ., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. CONSIDERATO CHE:
1. Il ricorso è articolato nei seguenti tre motivi: I) Error in iudicando in relazione all'art.360, primo comma, n.5, cod.proc.civ., per avere omesso l'esame di un fatto decisivo all'accertamento della legittimità dell'atto prefettizio impugnato, consistente nella comprensione della lingua italiana da parte dell'opponente che aveva dedotto di conoscere solo la lingua urdu, senza avere compiuto l'accertamento per verificare la effettiva conoscenza della lingua italiana e/o della lingua veicolare da parte dell'espellendo. II) Error in iudicando in relazione all'art.360, primo comma, n.5, cod.proc.civ., per avere omesso l'esame di un fatto decisivo all'accertamento della legittimità del decreto di espulsione, consistente nella condizione personale del ricorrente di richiedente asilo presso la Questura di Napoli, come documentato in atti, a seguito della presentazione di una nuova domanda.
Ric. 2020 n. 23881 sez. M1 - ud. 04-05-2021 -2- III) Error in procedendo in relazione all'art.360, primo comma, n.4, cod.proc.civ. per violazione dell'art.112 cod.proc.civ. perché il Giudice di pace aveva omesso di pronunciarsi su una questione oggetto di specifica doglianza, relativa alla violazione degli artt. 19 del TUI e 5 della dir. 115/88/CE, in relazione alla dedotta inespellibilità del ricorrente in virtù della sua provenienza dal distretto di Sialkot, sito a ridosso della frontiera indo/pakistana al confine con il Kashmir, territorio dilaniato da un conflitto decennale per la rivendicazione dell'autonomia della regione.
2. Il primo motivo, da esaminare con priorità, è fondato, alla luce del consolidato principio secondo il quale è nullo il decreto di espulsione che sia stato tradotto in lingua veicolare, pur quando sia stata addotta l'irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi (e nella specie essa non afferma) ed il giudice ritenga plausibile l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. n. 3676 del 08/03/2012;
Cass. n. 14733 del 14/07/2015; Cass. n.13323 del 28/05/2018). Nel caso di specie, nell'ordinanza impugnata si legge che il provvedimento è stato tradotto nella lingua "veicolare" e non in quella del Paese dell'espellendo, precisando che l'impossibilità a provvedervi «è stata motivata e che l'attestazione dell'impossibilità è condizione necessaria e sufficiente perché il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità, senza che il giudice possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della PA in termini di concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell'espellendo» (fol. 2 del Ric. 2020 n. 23881 sez.
M1 - ud. 04-05-2021 -3- decr. imp.), ma senza che né l'Amministrazione né il giudice abbiano fatto le necessarie annotazioni richieste dal sopra illustrato orientamento di questa Corte. Va aggiunto, a confutazione dell'argomento addotto dal Giudice di pace, che «In tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sull'amministrazione l'onere di provare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c. d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l'atto in una di dette lingue.
È compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo, tra i quali assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall'interessato nel c.d. foglio-notizie, nel quale egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto» (Cass. n. 11887 del 15/05/2018). In conclusione, il decreto di espulsione deve ritenersi nullo e tale nullità non può dirsi sanata per raggiungimento dello scopo, non applicandosi al requisito di validità del decreto espulsivo il principio di sanatoria, proprio del diritto processuale civile (Cass. n. 18878 del 2017;
Cass. n. Cass.22607 del 2015).
3. Gli altri motivi restano assorbiti.
4. In conclusione il decreto impugnato va cassato senza rinvio, potendosi decidere nel merito la causa a norma dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l'annullamento del provvedimento di espulsione emesso a carico del ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2020 n. 23881 sez. M1 - ud. 04-05-2021 -4-
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso, e per l'effetto cassa senza rinvio il provvedimento impugnato ed annulla il provvedimento di espulsione emesso a carico del ricorrente SHAHZAD KHURAM; - Condanna l'Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.100,00= per il giudizio di merito e euro 2.100,00, per il giudizio di legittimità, compresi gli esborsi, oltre spese generali liquidate forfettariamente ne