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Ordinanza — n. 41948/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal regarding VAT fraud, upholding lower court's finding of subjective non-existence of invoices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41948/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against a tax authority decision regarding VAT fraud involving allegedly non-existent invoices. The taxpayer argued procedural violations and false application of laws, claiming the lower court relied on mere presumptions without sufficient evidence. The court dismissed these claims, ruling that the lower court correctly evaluated the evidence and that the burden of proof remained on the taxpayer to demonstrate the existence of the transactions.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 42 D.P.R. n. 600/1973: The court of first instance may rely on presumptions to establish facts in tax fraud cases, and the taxpayer bears the burden of proving the existence of transactions when the administration provides a complete set of presumptive evidence.

Parole chiave

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VAT fraud subjective non-existence burden of proof presumptions carousel fraud tax appeal Cassation review indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
21 septies della legger 241\90 , ex art. 360 comma i n.
Art. 42 D.P.R. n. 600/1973
Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 commi i e 3 dpr n.
Art. 21 septies della legge 241/90
600\1973 ; dell'art. 21 septies della legger 241\90 , ex art.
Art. 53 comma 1 dlgs 546/92
Art. 18 comma 3 dlgs 546/92
53 comma i e art. 18 comma 3 dlgs 546\ 92 e dell'art.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
360 comma i n.3 cpc, 3) Nullità della sentenza per violazione della legge processuale ex art. 132 n.
Art. 19, 21, 23, 28, 54 DPR n. 633/1972
633 del 1972 art. 19,21,23,28, 54 ,ed art.
Art. 2697 c.c.
18 comma 3 dlgs 546\ 92 e dell'art. 2697 CC , ex art.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002
360 comma i n.3 cpc, 3) Nullità della sentenza per violazione della legge processuale ex art. 132 n.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4153-2016 proposto da: GLOBAL TRADING SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO IMBARDELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI MONTELLA; 2021 - ricorrente- 606 rnonchel contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCILAE Il NAPOLI - AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 6695/2015 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE D'AURIA; Fatti di Causa La vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate nei confronti della società Global trading srl, con cui individuava una maggiore pretesa fiscale per l'anno 2010, recuperando l'iva illegittimamente detratta per le fatture considerate soggettivamente inesistenti . A seguito di ricorso della società intimata , la commissione provinciale di Napoli annullava l'accertamento ritenendolo fondato su mere presunzioni e senza riscontri . L'appello proposto dalla Agenzia era accolto,dalla Ctr di Napoli (sentenza n. 6695\51\15 ) ritenendo che correttamente era stato emesso atto di accertamento analitico induttivo , basato su indizi e fatture passive ritrovate nella contabilità , emesse nell'ambito di una frode carosello , qualificandole soggettivamente inesistenti.

Propone ricorso in Cassazione il contribuente deducendo, vari motivi così sintetizzabili :

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 commi i e 3 dpr n. 600\1973 ; dell'art. 21 septies della legger 241\90 , ex art. 360 comma i n. 3 cpc;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 53 comma i e art. 18 comma 3 dlgs 546\ 92 e dell'art. 2697 CC , ex art. 360 comma i n.3 cpc, 3) Nullità della sentenza per violazione della legge processuale ex art. 132 n. 4 cpc , a causa della anomalia motivazionale rappresentata dalla motivazione apparente, ex art. 360 comma 1 n4 cpc .

4) Violazione e falsa applicazione del DPR n. 633 del 1972 art. 19,21,23,28, 54 ,ed art. 2697 cc in relazione all'art. 360 n.3 cpc . Si costituiva al solo fine di partecipare alla discussione orale l'Agenzia Delle Entrate. Ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce che l'atto di accertamento emesso sia affetto da nullità in quanto sottoscritto da soggetto non dirigente come invece dispone l'art. 42 dpr n. 600\1973 . Tale motivo non supera il requisito della autosufficienza , in quanto non avendo la sentenza impugnata esaminato tale punto , era onere della parte ricorrente specificare :

a) in quale punto del ricorso in primo grado era stata sollevata la questione , e b ) in quale punto della comparsa di costituzione in appello sia stata richiamata tale doglianza ,ai sensi dell'art. 346 cpc applicabile al rito tributario, visto che la sentenza di primo grado lo vedeva vittorioso per motivi procedurali . Il non aver indicato i passaggi , in cui abbia riproposto tale doglienza nel grado di appello ,e prima nel corso del giudizio di primo grado, non può che far ritenere la novità della questione e quindi la sua inammissibilità in quanto proposta per la, prima volta in questo grado.

La censura ,quindi, è inammissibile per novità, non aven ,do il Arelativo profilo mai costituito oggetto del thema decidendum isamina richiederebbe accertamenti di fatto preclusi a questa Corte. In tema di contenzioso tributario, è difatti inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio dell'atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati, censurando, altresì, l'omesso rilievo d'ufficio della nullità, atteso che nel giudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, opera il principio generale di conversione dei motivi di nullità dell'atto tributario in motivi di gravame, sicché l'invalidità non può essere rilevata di ufficio, né può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità.(vedi in senso analogo Cass. sez. 5., 09/11/2015, n. 22810, Rv. 637348-01,).

Con il secondo motivo il ricorrente assume che l'atto di appello non era stato sottoscritto da soggetto munito del necessario requisito dirigenziale. Anche in questo caso non può che ripetersi la motivazione di cui al primo motivo, visto che ricorrente non solo non deduce di aver già sollevato la questione con la comparsa di costituzione in appello ma neppure trascrive il punto in cui sarebbe stata dedotta tale. Pertanto anche tale motivo è infondato. Con il terzo motivo il ricorrente assume che la motivazione era apparente. Tale motivo va rigettato .

Il vizio di motivazione è deducibile quale vizio di legittimità solo quando si concreti in una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; ciò accade solo qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni , circostanze che non ricorrono nel caso in esame. La censura si limita a prospettare una motivazione apparente non rendendosi conto che le argomentazioni prospettate celano il tentativo di sostituire proprie valutazioni a quelle del giudice di merito (peraltro, senza argomentazioni pregnanti), come emerge dai riferimenti circa la non corretta qualificazione dell'esistenza della fattispecie di fatture soggettivamente inesistenti o della conoscenza dell'esistenza della frode carosello , tutte valutazioni di merito che spettano al giudice di merito .

Il giudice di appello si è basato su presunzioni , in c nformità del principio che la Corte ha più volte affermato e cioè a prova per presunzioni costituisce una prova "completa", e quindi il giudice di merito nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli di individuare le fonti di prova, aveva solo l'obbligo di verificarne l'attendibilità dei fatti specificati dalla Agenzia , e se avessero i requisiti delle presunzioni , dando atto come il numero elevatissimo di rapporti economici con le società cartiere e con il modesto ricarico applicato in sede di rivendita faceva ritenere la partecipazione alla frode della Global, evidenziando come nella fase delle indagini tale soggetto non ha saputo precisare come si svolgevano in concreto le trattative delle varie e notevoli compravendite.

Nel caso il giudice del merito , come era suo potere ha non solo affermato che i fatti addotti avessero i requisiti della precisione e gravità , matiche fornito del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria, rendendo chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento. Infatti il giudicante non si è limitato ad affermare il proprio convincimento, procedendo invece sia ad una valutazione analitica che complessiva di tutti gli elementi acquisiti , escludendo che l'agenzia avesse fatto ricorso a mere congetture .

A fronte degli elementi di prova presuntiva forniti dall'amministrazione attraverso la motivazione dell'accertamento, considerati congrui dal giudice viene poi a ricadere, quindi, sul contribuente l'onere di fornire la prova piena in ordine all'esistenza effettiva, delle prestazioni documentate dalle fatture in contestazione, e nel caso il giudice del merito ha escluso che ci fosse una tale prova per il solo fatto che fossero state emesse le fatture e la contabilità appariva regolare . Con il quarto motivo deduce la estraneità alle attività asserite illecite.

Tale motivo è altresì infondato per quanto già si è detto nell'esame del terzo motivo ma anche per l'ovvia ragione che appare illogico ritenere che nell'ambito di una frode carosello , diretta ad eludere il pagamento dell'iva, l'ultimo anello della catena, essenziale per il raggiungimento dello scopo illecito fosse in perfetta buona fede alla luce proprio del numero rilevante di rapporti economici conclusi. Pertanto il ricorso va rigettato nella sua totalità, senza che occorra provvedere sulle spese non essendovi una regolare costituzione della Agenzia delle Entrate.

P. Q.M Rigetta il ricorso . Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter del Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per