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Ordinanza — n. 41848/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal due to settlement via simplified definition procedure under 2018 decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41848/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal dismissed because the parties reached a simplified settlement agreement. The taxpayer had previously challenged a municipal tax assessment regarding land value and urban planning changes, but the tax authority accepted a simplified definition request. Consequently, the court extinguished the proceedings as the subject matter of the dispute ceased to exist following the settlement.

Regesto Legislator

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Art. 3 d.l. n. 119 del 2018; The court may declare the extinction of proceedings when the subject matter of the dispute ceases due to a simplified definition agreement accepted by the tax authority and payment by the taxpayer.

Parole chiave

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simplified definition procedure tax appeal extinction cessation of subject matter simplified tax agreement procedural dismissal agglomerato rurale contributi di urbanizzazione urbanizzazione particolare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 d.l. n. 119 del 2018
Considerato che In via preliminare il Collegio rileva che la contribuente chiede la definizione, con cessazione della materia del contendere, della controversia e che concorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 del d.l.
Art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2021 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14833/2014 proposto da: FRATELLI DOLCE s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fara Pipia, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Iacono Quarantino in Roma, Via Vai di Lanzo n. 79; - ricorrente - Contro COMUNE di CAMPOFELICE DI ROCCELLA, in persona del Sindaco pro tempore; - intimato - a avverso la sentenza n. 556/24/14 della Commissione tributaria Regionale della Sicilia, depositata il 19/2/2014; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1/12/2021 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe; Ritenuto che 1. Con avviso di accertamento n. 17071 dell'8.4.2010 il Comune di Cannpofelice di Roccella determinava l'imposta Ici dovuta dalla Fratelli Dolce S.r.l. per l'anno 2006 relativa ad un terreno edificabile.

2. Avverso tale avviso la contribuente proponeva ricorso deducendo l'insussistenza del presupposto di imposta in ragione del fatto che la variante urbanistica che aveva modificato la destinazione urbanistica del terreno non era divenuta esecutiva rilevando, altresì, l'erroneità della determinazione del valore del terreno e del periodo di imposta.

3. La Commissione tributaria della Sicilia (CTR) con sentenza n. 558/24/14, depositata il 19.2.2014, rigettava l'appello proposto dalla contribuente e, per l'effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva rilevato che quest'ultima aveva ottenuto una concessione edilizia e comunicato l'inizio dei lavori risultando, poi, congrua la valutazione del terreno operato dall'Amministrazione.

4. La società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

5. Il Comune di Campofelice di Roccella non si è costituito.

6. In prossimità della camera di consiglio la contribuente ha depositato memoria con la quale chiedeva il rinvio a nuovo ruolo al fine di consentire all'Amministrazione di accettare la domanda di definizione agevolata, con rinuncia al ricorso pendente innanzi a questa Corte, ex art 3 d.l. n. 119 del 2018.

7. Con ordinanza interlocutoria del 17.1.2019, in accoglimento dell'istanza sopra indicata, veniva disposto il rinvio a nuovo ruolo.

8. In prossimità della camera di consiglio la contribuente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Considerato che In via preliminare il Collegio rileva che la contribuente chiede la definizione, con cessazione della materia del contendere, della controversia e che concorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, avendo l'Agente della riscossione per la Regione Sicilia accettato la relativa istanza di definizione agevolato e la contribuente provveduto al pagamento delle somme indicate dall'Amministrazione finanziaria. E', pertanto, possibile pervenire ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito.

2. Le spese vanno compensate avuto riguardo all'esito della controversia chiusasi con la definizione agevolata.

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali. Così deciso in Roma il 10 dicembre 2021 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Presidente DEMSITATO IN CANCELLERIA