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Ordinanza — n. 41847/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as litigation ended by voluntary settlement agreement and payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41847/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the underlying dispute was resolved through a simplified settlement procedure. The taxpayer had obtained a simplified definition agreement and paid the assessed amounts, leading the tax authority to accept the termination of the controversy. Consequently, the court ruled that no further judicial decision was necessary and ordered the compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 3 D.L. n. 119/2018; When a taxpayer obtains a simplified definition agreement and pays the assessed amounts, the litigation is extinguished by cessation of the subject matter of the dispute, rendering further merit decisions unnecessary.

Parole chiave

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simplified definition agreement cessation of subject matter tax appeal extinction litigation cost compensation voluntary settlement procedure impugnazione di decisioni amministrative riclassificazione di terreni stima nel raggruppamento terreni

Disposizioni normative citate

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Art. 3 D.L. n. 119/2018
Considerato che In via preliminare il Collegio rileva che la contribuente chiede la definizione, con cessazione della materia del contendere, della controversia e che concorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 del d.l.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14821/2014 proposto da: FRATELLI DOLCE s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fara Pipia, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Iacono Quarantino in Roma, Via Val di Lanzo n. 79; - ricorrente - Contro COMUNE di CAMPOFELICE DI ROCCELLA, in persona del Sindaco pro tempore; - intimato - avverso la sentenza n. 557/24/14 della Commissione tributaria Regionale della Sicilia, depositata il 19/2/2014; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1/12/2021 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe; Ritenuto che 1. Con avviso di accertamento n. 1248 dell'8.4.2010 il Comune di Campofelice di Roccella determinava l'imposta Ici dovuta dalla Fratelli Dolce S.r.l. per l'anno 2007 relativa ad un terreno edificabile.

2. Avverso tale avviso la contribuente proponeva ricorso deducendo l'insussistenza del presupposto di imposta in ragione del fatto che la variante urbanistica che aveva modificato la destinazione urbanistica del terreno non era divenuta esecutiva rilevando, altresì, l'erroneità della determinazione del valore del terreno e del periodo di imposta.

3. La Commissione tributaria della Sicilia (CTR) con sentenza n. 557/24/14, depositata il 19.2.2014, rigettava l'appello proposto dalla contribuente e, per l'effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva rilevato che quest'ultima aveva ottenuto una concessione edilizia e comunicato l'inizio dei lavori risultando, poi, congrua la valutazione del terreno operato dall'Amministrazione.

4. La società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

5. Il Comune di Campofelice di Roccella non si è costituito.

6. In prossimità della camera di consiglio la contribuente ha depositato memoria con la quale chiedeva il rinvio a nuovo ruolo al fine di consentire all'Amministrazione di accettare la domanda di definizione agevolata, con rinuncia al ricorso pendente innanzi a questa Corte, ex art 3 d.l. n. 119 del 2018.

7. Con ordinanza interlocutoria del 17.1.2019, in accoglimento dell'istanza sopra indicata, veniva disposto il rinvio a nuovo ruolo.

8. In prossimità della camera di consiglio la contribuente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Considerato che In via preliminare il Collegio rileva che la contribuente chiede la definizione, con cessazione della materia del contendere, della controversia e che concorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, avendo l'Agente della riscossione per la Regione Sicilia accettato la relativa istanza di definizione agevolato e la contribuente provveduto al pagamento delle somme indicate dall'Amministrazione finanziaria. E', pertanto, possibile pervenire ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito.

2. Le spese vanno compensate avuto riguardo all'esito della controversia chiusasi con la definizione agevolata.

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali. deciso in Roma il 10 dicembre 2021 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Presidente DEPOSITATO rl CANCELLERIA IL I 2021