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Ordinanza — n. 41842/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax appeal, ruling that mortgage debt must be directly linked to the company's business object to be deductible from asset value.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41842/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision which had allowed the deduction of a mortgage debt from the taxable value of assets transferred to a new company. The tax agency argued that the debt was merely an inscription of a mortgage on the property, whereas the company contended it was a direct assumption of liability. The court held that for the deduction to be valid under the relevant decree, the debt must be inherently connected to the company's social object and actually assumed by the new entity for its business purposes, rather than just being a collateral security for the transferor's personal financing.

Regesto Legislator

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d.p.r. n. 131 del 1986, artt. 20 e 50; art. 5, par. 1, lett. a), direttiva 69/335/CEE: Deductions for liabilities assumed by the transferee company must demonstrate a direct nexus to the company's social object and be actually assumed for business purposes, excluding mere inscriptions of mortgages serving as collateral for the transferor's personal financing.

Parole chiave

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transfer of assets registration tax mortgage debt tax base calculation deductibility of liabilities social object tax evasion valore di imputazione

Disposizioni normative citate

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d.p.r. n. 131 del 1986, artt. 20 e 50
civ., l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione, e falsa applicazione di legge con riferimento al d.p.r. n. 131 del 1986, artt. 20 e 50, ed agli artt.
art. 1362 ss. cod. civ.
art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ.
- ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione, e falsa applicazione di legge con riferimento al d.p.r.
direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, art. 5, par. 1, lett. a)
131 del 1986, art. 50); 2.

Giurisprudenza citata

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Cass., 27 aprile 2021, n. 11094
Cass., 3 aprile 2019, n. 9209
Cass., 3 aprile 2019, n. 9209; Cass., 11 gennaio 2018, n.
Cass., 11 gennaio 2018, n. 475
9209; Cass., 11 gennaio 2018, n. 475; Cass., 13 novembre 2015, n.
Cass., 13 novembre 2015, n. 23234
475; Cass., 13 novembre 2015, n. 23234; Cass., 14 febbraio 2014, n.
Cass., 14 febbraio 2014, n. 3444
23234; Cass., 14 febbraio 2014, n. 3444; Cass., 30 maggio 2008, n.
Cass., 30 maggio 2008, n. 14540
3444; Cass., 30 maggio 2008, n. 14540; Cass., 27 novembre 2002, 16768; Cass., 16 gennaio 2001, n.
Cass., 27 novembre 2002, n. 16768
Cass., 16 gennaio 2001, n. 536
14540; Cass., 27 novembre 2002, 16768; Cass., 16 gennaio 2001, n. 536); 4.
CGUE, 27 giugno 1979, causa 161/78, Advokatradet
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9378/2017 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro San Clemente S.r.l., e Azienda Agricola Michelini Francesca s.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'avvocato Massimo Turchi e dall'avvocato prof. Alessandro Turchi, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2435/2/16, depositata il 3 ottobre 2016, della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2021, dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto. Rilevato che: 1. - con sentenza n. 2435/2/16, depositata il 3 ottobre 2016, la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna ha accolto l'appello proposto da San Clemente S.r.l., e da Azienda Agricola Michelini Francesca s.s., così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso dietro rideterminazione della base imponibile di un conferimento societario avente ad oggetto un appezzamento di terreno; - il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che, - venendo in considerazione un conferimento di immobili eseguito in favore della San Clemente S.r.l. a liberazione della quota di partecipazione (del 50%) sottoscritta dalla Azienda Agricola Michelini Francesca s.s., - l'imposta di registro relativa a detto conferimento era stata legittimamente calcolata sulla base imponibile costituita dal valore dei beni conferiti al netto del mutuo ipotecario accollato dalla conferitaria (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 50); 2. - l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; - la San Clemente S.r.l., e l'Azienda Agricola Michelini Francesca s.s., resistono con controricorso, illustrato con memorie.

Considerato che: 1. - ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione, e falsa applicazione di legge con riferimento al d.p.r. n. 131 del 1986, artt. 20 e 50, ed agli artt. 1362 ss. cod. civ.; deduce, in sintesi, la ricorrente che, nella fattispecie, gli atti negoziali posti in essere, - costituiti dalla contrazione di un mutuo (dell'importo di C 2.000.000,00), garantito con iscrizione di ipoteca su di un complesso immobiliare, da parte della Azienda Agricola Michelini wur Francesca s.s., e dal successivo conferimento di detto complesso 2 immobiliare nella neocostituita San Clemente S.r.l., a liberazione della quota sociale (del 50%) sottoscritta, con conseguente accollo del mutuo da parte della conferitaria, - dovevano ritenersi collegati, in chiave elusiva e, dunque, in funzione dell'abbattimento della base imponibile del conferimento che, difatti, era stata determinato deducendo dal valore del bene conferito (pari ad C 2.050.000,00) l'importo del mutuo oggetto di accollo da parte della conferitaria; 2. - il motivo è fondato e va accolto; 3. - per quanto le censure di parte ricorrente prospettino (anche) una sequenza negoziale ad effetti giuridici equivalenti ora ad una compravendita (così nel riprodotto avviso di liquidazione), ora ad una cessione di quote societarie (così nel motivo di ricorso), il fondamento della denunciata violazione di legge si correla ex se alla disciplina dei conferimenti societari di cui al d.p.r. n. 131 del 1986, art. 50; - va, del resto, rimarcato che la stessa gravata pronuncia fonda il suo decisum dando applicazione (esclusivamente) a quest'ultima disposizione, e che dallo stesso avviso di liquidazione emerge la (concorrente) prospettazione di un difetto di inerenza della passività (il mutuo ipotecario) al conferimento societario; - l'autosufficienza della disciplina posta dalle disposizioni di cui all'art. 50, cit., rende, pertanto, eccedente ogni deduzione che involge il (pur) prospettato collegamento negoziale che, così, rimane inconcludente ai fini della definizione della lite contestata; 3.1 - tanto premesso, la Corte ha ripetutamente rilevato che la disposizione di cui all'art. 50, cit., costituisce trasposizione, nell'ordinamento interno, della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, il cui art. 5, par. 1, lett. a), dispone nei seguenti termini:

«L'imposta è liquidata:

a) nel caso della costituzione di una società di capitali, .... sul valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento ...»; - si è, pertanto, rimarcato che le passività suscettibili di valutazione, ai fini della determinazione della base imponibile del tributo, - che deve essere determinata «in base a criteri obiettivi ... [e] sul valore reale dell'attivo» (CGUE, 27 giugno 1979, causa 161/78, Advokatradet), - sono (solo) quelle che trovano causa nello stesso atto di conferimento, così che non è consentita una indiscriminata deduzione delle passività e degli oneri gravanti sul bene o sul diritto conferito, essendo al contrario necessaria un'attenta verifica, onde accertare la sussistenza di un collegamento fra le passività ed i beni conferiti, anche al fine di evitare mutui ipotecari costituiti in funzione di elusione del carico tributario; 3.2 - più specificamente, si è così affermato che le passività deducibili devono avere il requisito dell'inerenza all'oggetto del conferimento, dovendosi escludere la sussistenza di un siffatto requisito in relazione alla (mera) iscrizione di un'ipoteca sull'immobile oggetto di conferimento, - che ben potrebbe correlarsi al conseguimento di un finanziamento personale del conferente, - e, ad ogni modo, laddove le passività e gli oneri che si vorrebbe dedurre a fini fiscali dal valore degli immobili conferiti in società, seppur gravanti sull'immobile conferito, non possano dirsi assunti dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale (v., ex plurimis, Cass., 27 aprile 2021, n. 11094;

Cass., 3 aprile 2019, n. 9209; Cass., 11 gennaio 2018, n. 475; Cass., 13 novembre 2015, n. 23234; Cass., 14 febbraio 2014, n. 3444; Cass., 30 maggio 2008, n. 14540; Cass., 27 novembre 2002, 16768; Cass., 16 gennaio 2001, n. 536); 4. - la gravata pronuncia, - che ha attribuito alla disposizione in esame una portata che prescinde dal requisito dell'inerenza del mutuo al conferimento societario, - va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla stessa Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto il 1° dicembre 2021. Il Presidente