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Decreto — n. 41831/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as process extinguished by statutory time limit under Article 6 of D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 41831/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. The appellant challenged a regional tax commission decision regarding a simplified tax definition procedure, but failed to file the necessary request for hearing fixation by December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018, leaving the costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, para. 13 of D.L. 23/10/2018 n. 119; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The process extinguishes by lapse of time if no request for hearing fixation is made, terminating the litigation and assigning costs to the advancing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal extinguishment statutory time limit simplified tax definition hearing fixation request procedural termination costs allocation D.L. 119/2018

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, commi 8, 9 e 10 of D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13 of D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of the Civil Procedure Code
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.

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Testo completo

l ricorso iscritto al n. 1567/2019 R.G. proposto da Bertolini Mario, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mauro Beghin, Giuseppe Piva, Giuseppe Carraro Aventi e Francesco D'Ayala Valva, con domicilio eletto in Roma, viale Parioli, n. 43, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 5358/4/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TF9011506640/2014.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Dr:7C . TATO Roma ti 5 tflC. 2021 IL IL CANCELLIERE ESPERTO Dbtt.ssa