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Decreto — n. 41623/2021 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 41623/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 41623/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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orso iscritto al n. 12278/2016 R.G. proposto da `54zu 'bzu) Casa Generalizia7CongregazionerSuoreVAdorazionevSacro Cuore Di Gesu', rappresentata e difesa dall'Avv. Pascazi Paolo e Ugo Gretti con domicilio eletto in Roma, Largo dei Lombardi, n.4, presso lo studio di quest'ultimi; contro Roma Capitale, in persona del Commissario e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Domenico Rossi, Antonio Clavarella, con sede in Roma, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionalle del Lazio n. 5911/21/15, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. 206296690-207296690 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 41623/2021 — snciv · Corte di Cassazione: orso iscritto al n. 12278/2016 R.G. proposto da `54zu 'bzu) Casa Generalizia7CongregazionerSuoreVAdorazionevSacro Cuore Di Gesu', rappresentata e difesa dall'Avv. Pascazi Paolo e Ugo Gretti con domicilio eletto in Roma, Largo dei Lombardi, n.4, presso lo studio di quest'ultimi; contro Roma Capitale, in persona del Commissario e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Domenico Rossi, Antonio Clavarella, con sede in Roma, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionalle del Lazio n. 5911/21/15, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. 206296690-207296690 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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Testo completo

orso iscritto al n. 12278/2016 R.G. proposto da `54zu 'bzu) Casa Generalizia7CongregazionerSuoreVAdorazionevSacro Cuore Di Gesu', rappresentata e difesa dall'Avv. Pascazi Paolo e Ugo Gretti con domicilio eletto in Roma, Largo dei Lombardi, n.4, presso lo studio di quest'ultimi; contro Roma Capitale, in persona del Commissario e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Domenico Rossi, Antonio Clavarella, con sede in Roma, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionalle del Lazio n. 5911/21/15, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. 206296690-207296690 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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