Italian tax court declares tax proceeding extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on an assessment, but the parties failed to utilize the expediated process available under the 2018 tax reform law. Consequently, the court ruled that the litigation ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: If parties fail to request the simplified settlement procedure within the statutory deadline, the proceeding extinguishes automatically, and the party who advanced costs bears the expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n423466/20151R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Trovato Enrico, rappresentato e difeso dtJTAyy.PGiovanna Fondacaro,V'con domicilio etto in Roma, via Casetta Mattei, n. 239, presso lo studio dell'Avv. Sergio Tropea; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 2781/18/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R3605T200442/2008.Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comrria dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO ,In11 Roma LUL DEPOSITATO IN CANCH..LERIA oggi, 2 7 I C 1021 Il C