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Decreto — n. 41319/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 41319/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by Article 6 of Legislative Decree 119/2018. The Regional Tax Commission had issued a decision in 2014, but the parties failed to act under the new procedural rules introduced in late 2018. Consequently, the court ruled that the process ended automatically on December 31, 2020, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished if neither party requests a hearing within the prescribed term, and the costs of the extinguished process remain the responsibility of the party who advanced them.

Parole chiave

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tax proceeding extinction statutory deadline failure Legislative Decree 119/2018 procedural time limit costs of extinguished process Corte di Cassazione tax litigation procedure compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

CRETO sul ricorso iscritto al n. 704/2015 R.G. proposto da Roma Capitale, con sede in Roma, in persona del Sindaco Pro tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv.ti Rossi Domenico e Ciavarella Antonio dell'Avvocatura Capitolina, elettivamente domiciliato, in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21; contro Istituto Suore Carmelitane Teresiane, rappresentato e difeso dall'Avv. Merlini Massimo, con domicilio eletto in Roma, via Luigi Settembrini, n. 4, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2767/06/14/, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n.205296699.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 0 6 01 f. 2021 DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 23 DIC. 2021 IL F ZIONARI