Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and loss of standing after debt assignment to counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Merlo Paolo against a tax commission decision. The appellant argued that a credit assignment to his lawyer should have prevented the tax agency from raising a set-off exception, but failed to specify procedural details or prove the assignment. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant could not demonstrate the specific facts supporting the claim and had lost standing after the debt was transferred to his legal representative.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 366, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the procedural stage where facts were alleged and does not reproduce the relevant act, thereby violating the requirement of specificity, and if the alleged assignment of rights to counsel extinguishes the appellant's standing to sue.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20558/2017 R.G. proposto da Merlo Paolo, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Grolla e Valentino Antonio Sacco, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, viale delle Milizie, 96 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 422/2/17, depositata il 27 marzo 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'Il maggio 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - merlo Paolo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionalé del Veneto, depositata il 27 mairrks 2017, che ha respinto il suo ricorso per l'ottemperanza di una sentenza, passata in giudicato, con cui l'Agenzia medesima era stata condannata al pagamento delle spese di lite; - il giudice di appello ha ritenuto fondata l'eccezione proposta dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 48 bis, d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, in relazione al vanto di un maggior credito nei confronti del contribuente in virtù di altra sentenza passata in giudicato; - il ricorso è affidato ad un unico motivo; - resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; - il ricorrente deposita memoria ai sensi dell'articolo 380-bis.1 c.p.c., CONSIDERATO CHE: - con l'unico motivo proposto il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 1261 e 1264 c.c., 48 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'omessa motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di considerare che il credito in oggetto era stato ceduto in favore del difensore, al quale, pertanto, non era opponibile l'eccezione di compensazione sollevata dall'Agenzia delle Entrate; - il motivo è inammissibile; - si osserva, in primo luogo, che parte ricorrente non indica se e in quale sede processuale del giudizio di merito ha allegato le circostanze fattuali poste a fondamento della doglianza e, inoltre, non provvede alla riproduzione del dedotto atto di cessione del credito, non assolvendo all'onere di specificità del motivo di ricorso imposto dall'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., e, dunque, non offrendo gli elementi indispensabili per consentire di effettuare un giudizio positivo in ordine all'ammissibilità e alla fondatezza dei motivi prospettati; - in secondo luogo, si evidenzia che la invocata cessione del credito in favore del difensore farebbe venir meno l'interesse ad agire del ricorrente, in quanto determinerebbe,. come dal medesimo correttamente indicato nel ricorso, la perdita della titolarità di tale diritto, per cui nessuna pretesa potrebbe a tale titolo avanzare nei confronti dell'Amministrazione finanziaria; - pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell'art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'Il maggio 2021. Il Presidente B i a g iVi r9 ilio DEPOSITATO IN