Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41295/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41295/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41295/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18663/2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – ricorrente – contro D’AVERSA ANNA ELIGIA, elettivamente domiciliata in Roma Via G.P. da Palestrina n. 19 presso lo studio dell’avvocato Fabio Francesco Franco, rappresentata e difesa dall’avvocato Silvestro Carboni e dall’avvocato Luca Giudetti. – controricorrente – F i r m a t o D a :

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41295/2021 — snciv · Corte di Cassazione: In data 31/05/2019 la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi degli artt. 6, 7, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ed ha versato l’intero importo dovuto per la definizione; con istanza datata 04/06/2019, la stessa parte ha chiesto la sospensione del giudizio fino al 31/12/2020. È seguita poi l’istanza del 22/09/2021 con la quale la contribuente ha chiesto che il processo sia dichiarato estinto ex art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018.

Parole chiave

Generato dall'IA
contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale autorità giudiziaria fiscale revisione d'imposta responsabilità civile del consulente fiscale arretrati d'imposta
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18663/2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – ricorrente – contro D’AVERSA ANNA ELIGIA, elettivamente domiciliata in Roma Via G.P. da Palestrina n. 19 presso lo studio dell’avvocato Fabio Francesco Franco, rappresentata e difesa dall’avvocato Silvestro Carboni e dall’avvocato Luca Giudetti. – controricorrente – F i r m a t o D a :

U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 18663/2013 Numero sezionale 6261/2021 Numero di raccolta generale 41295/2021 Data pubblicazione 22/12/2021 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO (sezione staccata di LATINA), n. 220/40/13, depositata il 22/04/2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021 dal consigliere dott. Riccardo Guida. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, contro Anna Eligia D’Aversa, che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, indicata in epigrafe, la quale — nella causa avente per oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento che rettificava ai fini Irpef, per il periodo d’imposta 2004, il reddito imponibile della contribuente (da euro 26.344,00 a euro 60.496,00) in relazione alla parte degli utili pari alla quota di partecipazione di quest’ultima (pari al 33% del capitale sociale) alla De.L.Ma.

S.r.l., società a ristretta base azionaria — ha confermato la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso introduttivo.

2. In data 31/05/2019 la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi degli artt. 6, 7, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ed ha versato l’intero importo dovuto per la definizione; con istanza datata 04/06/2019, la stessa parte ha chiesto la sospensione del giudizio fino al 31/12/2020. È seguita poi l’istanza del 22/09/2021 con la quale la contribuente ha chiesto che il processo sia dichiarato estinto ex art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018.

3. L’Agenzia delle entrate, con istanza del 1°/06/2021, premesso che la Direzione Provinciale di Latina, in data 19/05/2021, le ha comunicato che la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, relativa all’atto n. RC4010401523/2007 (oggetto di r.g. n. 18663/2013 2 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a :

S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 18663/2013 Numero sezionale 6261/2021 Numero di raccolta generale 41295/2021 Data pubblicazione 22/12/2021 questo giudizio) e ha provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese ex art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.

4. Sussistono, pertanto, le condizioni per la declaratoria d’estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere, mentre le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018. Al riguardo si precisa che il principio secondo cui le spese del giudizio estinto restano a carico delle parte che le ha anticipate nasce in via generale dall’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.

5. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass.08/07/2021, n. 19419, nonché Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ex art. 11, d.l. n. 50 del 2017, conv. con mod. dalla legge n. 96 del 2017; e infine Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata ex art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225 del 2016).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e cessata la m