Tax court case dismissed due to lack of new claims after tax benefit settlement deadline passed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayer failed to file a new claim for treatment by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer had submitted documentation proving a tax benefit settlement and payment of requested amounts, but no new procedural request was made. Consequently, the court applied the statutory rule that the process terminates automatically if no new instance is filed within the specified period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, quarto periodo, d.l. n. 119 del 2018; If the interested party fails to file a new claim for treatment by December 31, 2020, the proceedings are declared extinguished without further action.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22259-2013 proposto da: DE NAPOLI FERNANDO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MARIA ANTONELLI, che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato CORRADO MAGNANI giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente– F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 22259/2013 Numero sezionale 6229/2021 Numero di raccolta generale 40956/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 avverso la sentenza n. 309/4/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata in data 18/4/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Fernando De Napoli propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in sede di rinvio da Cass. n. 11162/2010, aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 773/02/1999 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRPEF 1992; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. il contribuente ha depositato documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 119/2018 e l’intervenuto pagamento delle somme richieste; 1.2. nel giudizio non è stata, dunque, presentata alcuna nuova istanza di trattazione; 1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 13, quarto periodo, d.l. n. 119 del 2018 (a norma del quale «in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto»), va dichiarata l'estinzione del giudizio; 1.4. le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.)
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 14.12.2021. Il Presidente (Giacomo Stalla) 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # :