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Ordinanza — n. 40952/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40952/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40952/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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17 ORDINANZA sul ricorso 26215/2017 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Tognazzi Paolo, elettivamente domiciliato in Roma Via Giuseppe Sirtori 56 presso lo studio dell'avvocato Marinelli Vittorio Amedeo, rappresentato e difeso dall'avvocato Cortese Annalisa -controricorrente - avverso la sentenza n. 428/2017 della COMM.TRIB.REG., VENETO, depositata il 29/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40952/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 428/2017 della COMM.TRIB.REG., VENETO, depositata il 29/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2021 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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rettifica delle detrazioni revisione della tassazione fiscale deduzione di versamenti a società di pubblica utilità imposta sulle donazioni restituzione dell'imposta computo dei contributi

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 10198/2018
Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (vedi in termini: Sez. 5, n. 10198/2018; Sez.
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Testo completo

17 ORDINANZA sul ricorso 26215/2017 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Tognazzi Paolo, elettivamente domiciliato in Roma Via Giuseppe Sirtori 56 presso lo studio dell'avvocato Marinelli Vittorio Amedeo, rappresentato e difeso dall'avvocato Cortese Annalisa -controricorrente - avverso la sentenza n. 428/2017 della COMM.TRIB.REG., VENETO, depositata il 29/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2021 dal Consigliere Dott.

CIRESE MARINARitenuto che: con ricorso notificato in data 30.10.2017 articolato in tre motivi la Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR del Veneto in data 29 marzo 2017 che, rigettando l'appello dell'Ufficio ed accogliendo l'appello incidentale del contribuente, dichiarava la illegittimità dell'avviso di rettifica e di liquidazione impugnato relativo a due atti di donazione. La parte intimata resisteva con controricorso. Considerato che: il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 provvedendo altresì al pagamento previsto come da documentazione prodotta; la intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, comporta l'effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, per cui la Corte provvede alla relativa declaratoria.

Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (vedi in termini: Sez. 5, n. 10198/2018; Sez. 6 - L, n. 28311 /2018). Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 - 1, n. 23175/2015; Sez. 6-2, n. 6888 /2015 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 2 dicembre 2021 effettuata da remoto. PRESIDENTE • Domenic "n DEPOSITATO IN r CAN