Italian Supreme Court dismisses appeal as contract interpretation is a factual matter not reviewable on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the lower court failed to distinguish between a surface right and a mere contractual obligation. The court held that interpreting the concession contract to determine the nature of the legal situation constitutes a factual issue, which cannot be re-examined in a review proceeding. Consequently, the appellant's argument regarding the qualification of the legal status was deemed precluded from appellate scrutiny.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; The interpretation of a contract regarding the qualification of a legal situation is a factual matter, not reviewable in a review proceeding.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18519/2021 R.G. proposto da Falpi S.r.I., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mandarino, con domicilio eletto in Roma, via Nizza 59, presso lo studio dell'avvocato Fausto Fioravanti; - ricorrente - contro Comune di Postiglione; - intimato - avverso la sentenza n. 2163/17, depositata il 9 marzo 2017, della Commissione tributaria regionale della Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 17 novembre 2021, dal Consigliere dott.
Liberato Paolitto; Rilevato che: 1. - con sentenza n. 2163/17, depositata il 9 marzo 2017, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l'appello di Falpi S.r.l., così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal Comune di Postiglione relativamente all'ICI dovuta dalla contribuente per l'anno 2008; - il giudice del gravame ha ritenuto che l'appellante, - in forza di concessione su area demaniale della prevista durata di sessanta anni, - aveva realizzato un opificio industriale e che detta proprietà superficiaria costituiva situazione giuridica soggettiva rilevante a fini impositivi, così come previsto dal d.lgs. n. 504 del 1992, art. 3; ha soggiunto quel giudice che la realizzazione dell'opificio conseguiva dall'esercizio di un diritto di superficie concesso a tempo determinato (art. 953 cod. civ.), così che non aveva fondamento la dedotta ricorrenza, nella fattispecie, di un diritto personale di godimento in quanto tale idoneo ad escludere la soggettività passiva del concessionario; 2. - Falpi S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo complesso motivo, illustrato con memoria; - il Comune di Postiglione non ha svolto attività difensiva.
Considerato che: 1. - la ricorrente, ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 952 cod. civ. nonché contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, assumendo, in sintesi, che la gravata sentenza, - in difetto di un qualche vaglio critico dell'atto di concessione, - non aveva tenuto conto della necessità di distinguere dal diritto superficie, in senso proprio, il diritto di costruire fondato su di un contratto atipico di natura meramente obbligatoria e che, in presenza di concessione ad aedificandum, relativa a bene demaniale, assume carattere decisivo, ai fini una siffatta qualificazione in termini di diritto reale di superficie, l'espressa previsione nell'atto del passaggio in proprietà del concessionario dell'opera realizzata alla scadenza della concessione; 2. - il ricorso è inammissibile; 3. - rileva, difatti, la Corte che, - a fronte dello specifico accertamento svolto dal giudice del gravame che, come anticipato, ha dato conto dei contenuti dell'atto concessorio qualificando in termini di proprietà superficiaria la situazione giuridica soggettiva del concessionario, - la ricorrente, - nel prospettare un vizio di motivazione non più sussumibile sotto la tassativa indicazione dei mezzi di ricorso per cassazione (art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ.), - non esplicita affatto in ragione di quali (diversi) indici, afferenti al contenuto dell'atto concessorio, - che, per vero, nemmeno viene riprodotto (Cass., 8 marzo 2019, n. 6735), - la sua situazione giuridica soggettiva deve essere (diversamente) qualificata alla stregua di un diritto personale di godimento (v.
Cass., 20 novembre 2009, n. 24498; Cass., 3 dicembre 2004, n. 22757); - esclusa, dunque, la rituale deduzione di un vizio motivazionale a tal punto grave da oggi rilevare secondo la nuova formulazione dell'art. 360, c. 1, n. 5 cod. proc. civ., resta che l'interpretazione del contratto resa dal giudice del merito integra una tipica questione fattuale, di certo non rivedibile in sede di legittimità; rilievo, questo, che al contempo preclude la disamina della censura ex art. 360, c. 1, n. 3 cod. proc. civ., presupponendo quest'ultima l'adozione di una diversa e, come detto, qui preclusa, interpretazione negoziale alternativa; 4. - nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo parte intimata svolto attività difensiva, mentre ricorrono, nei confronti della ricorrente, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto il 17 novembre 2021. Il Presidente tr .1?. Domeni • h' 1 mi DEP