Tax appeal dismissed as extinguished by law due to lack of request for expedited settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer failed to request the expedited settlement procedure within the statutory deadline. Although the tax agency submitted the required documentation for the simplified resolution, no formal request for this procedure was filed by the taxpayer before December 31, 2020. Consequently, the litigation terminated automatically under the specific provisions of the 2018 decree, leaving the procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax litigation procedure is extinguished by operation of law if the taxpayer does not request the expedited settlement within the prescribed term, even if the agency has prepared the necessary documentation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 14969/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Tricom S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Tammetta, con domicilio eletto in Roma, via Vincenzo Ugo Taby, n19, presso lo studio dell'Avv. Pietro Pernarella; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6690/03/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TKF031100101.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma blZ1, DEPOSITATO IN CANC.LER3A oggi, . 2J) 9.1 C