Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual grounds for re-evaluating contract interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Falpi S.r.l. against the Regional Tax Commission's decision inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to distinguish between a surface right and a contractual right to build, claiming the latter should not create tax liability. The Court rejected this, noting the appellant did not specify which factual indices in the concession act required a different qualification of their legal status, leaving the contract interpretation as a matter of fact for the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual interpretation of a contract, and an appeal alleging a violation of motivation is inadmissible if the appellant fails to explicitly identify the specific factual indices necessitating a different qualification of the legal situation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24566/2017 R.G. proposto da Falpi S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mandarino, con domicilio eletto in Roma, via Nizza 59, presso lo studio dell'Avv. Fausto Fioravanti; - ricorrente - contro Comune di Postiglione; - intimato - avverso la sentenza n. 2162/17, depositata il 9 marzo 2017, della Commissione tributaria regionale della Campania; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2021, dal Consigliere dott.
Liberato Paolitto; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Umberto de Augustinis, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Rilevato che: 1. - con sentenza n. 2162/17, depositata il 9 marzo 2017, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l'appello di Falpi S.r.l., così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal Comune di Postiglione relativamente all'ICI dovuta dalla contribuente per l'anno 2007; - il giudice del gravame ha ritenuto che l'appellante, - in forza di concessione su area demaniale della prevista durata di sessanta anni, - aveva realizzato un opificio industriale e che detta proprietà superficiaria costituiva situazione giuridica soggettiva rilevante a fini impositivi, così come previsto dal d.lgs. n. 504 del 1992, art. 3; ha soggiunto quel giudice che la realizzazione dell'opificio conseguiva dall'esercizio di un diritto di superficie concesso a tempo determinato (art. 953 cod. civ.), così che non aveva fondamento la dedotta ricorrenza, nella fattispecie, di un diritto personale di godimento in quanto tale idoneo ad escludere la soggettività passiva del concessionario; 2. - Falpi S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo, illustrato con memoria; - il Comune di Postiglione non ha svolto attività difensiva.
Considerato che: 1. - la ricorrente, ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 952 cod. civ. nonché contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, assumendo, in sintesi, che la gravata sentenza, - in difetto di un qualche vaglio critico dell'atto di concessione, - non aveva tenuto conto della necessità di distinguere dal diritto superficie, in senso proprio, il diritto di costruire fondato su di un contratto atipico di natura meramente obbligatoria e che, in presenza di concessione ad aedificandum, relativa a bene demaniale, assume carattere decisivo, ai fini una siffatta qualificazione in termini di diritto reale di superficie, l'espressa previsione nell'atto del passaggio in proprietà del concessionario dell'opera realizzata alla scadenza della concessione; 2. - il ricorso è inammissibile; 3. - rileva, difatti, la Corte che, - a fronte dello specifico accertamento svolto dal giudice del gravame che, come anticipato, ha dato conto dei contenuti dell'atto concessorio qualificando in termini di proprietà superficiaria la situazione giuridica soggettiva del concessionario, - la ricorrente, - nel prospettare un vizio di motivazione non più sussumibile sotto la tassativa indicazione dei mezzi di ricorso per cassazione (art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ.), - non esplicita affatto in ragione di quali (diversi) indici, afferenti al contenuto dell'atto concessorio, - che, per vero, nemmeno viene riprodotto (Cass., 8 marzo 2019, n. 6735), - la sua situazione giuridica soggettiva deve essere (diversamente) qualificata alla stregua di un diritto personale di godimento (v.
Cass., 20 novembre 2009, n. 24498; Cass., 3 dicembre 2004, n. 22757); - esclusa, dunque, la rituale deduzione di un vizio motivazionale a tal punto grave da oggi rilevare secondo la nuova formulazione dell'art. 360, 1^ co. n. 5 cod. proc. civ., resta che l'interpretazione del contratto resa dal giudice del merito integra una tipica questione fattuale, di certo non rivedibile in sede di legittimità; rilievo, questo, che al contempo preclude la disamina della censura ex art.360, 1^ co. n. 3 cod. proc. civ., presupponendo quest'ultima l'adozione di una diversa e, come detto, qui preclusa, interpretazione negoziale alternativa; 4. - nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo parte intimata svolto attività difensiva, mentre ricorrono, nei confronti della ricorrente, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta d r moto il