Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request simplified settlement by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline. The Regional Tax Commission had previously dismissed the taxpayer's appeal against an assessment, but the case remained unresolved until the expiration of the time limit. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if parties fail to request the simplified settlement within the prescribed term, terminating the litigation and allocating advanced costs to the prepaying party.
Parole chiave
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CRETO sul ricorso iscritto al n. 28154/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Meridiana Immobiliare Srl rappresentata e difesa dagli Avv.ti Glendi Cesare e Manzi Luigi con domicilio eletto in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5, presso lo studio di quest'ultimo; ( i v avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna sez. staccata di 33 Sassari n. 282/8/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 8963000176.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma • Q., 2Dzy 471- IL CANCELLIERE ESPER