Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the statutory deadline. The petitioner challenged a regional tax commission decision regarding an impositivo act, but no request for simplified treatment was filed by December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax proceeding extinguishes automatically if parties fail to request the simplified settlement procedure within the prescribed deadline, unless they subsequently request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 9265/2019 R.G. proposto da CSM Sri, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Berlingieri, con domicilio eletto in Roma, via Vittorio Emanuele II, n..18, presso lo Studio Grez e Associati, PEC: st.grez@pec.it; contro Comune di Genova, con sede in Genova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. De Paoli Luca ed elettivamente domiciliato in Genova, via Garibaldi, n. 9, presso Io studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 1203/01/2018, 1, pronunciata con riferimento All'atto impositivo n. 108495/2009.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma . 20 74, IL CANCELLIERE ESPERTO 5S(2 Elisabetta M