Decreto — n. 40501/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAul ricorso iScritto al n. 28427/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamenté domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n: 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Banca Popolami-Di Milano Soc. Coop. R.L., rappresentata e difesa dagli Avv Iti Pasquale Russo, Francesco Padovani e Guglielmo Fransoni, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio n. 2, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la séntenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2109-43-14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 08/1T/034939/000/P002.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 40501/2021 — snciv · Corte di Cassazione: ul ricorso iScritto al n. 28427/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamenté domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n: 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Banca Popolami-Di Milano Soc. Coop. R.L., rappresentata e difesa dagli Avv Iti Pasquale Russo, Francesco Padovani e Guglielmo Fransoni, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio n. 2, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la séntenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2109-43-14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 08/1T/034939/000/P002.
Testo completo
ul ricorso iScritto al n. 28427/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamenté domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n: 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Banca Popolami-Di Milano Soc. Coop. R.L., rappresentata e difesa dagli Avv Iti Pasquale Russo, Francesco Padovani e Guglielmo Fransoni, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio n. 2, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la séntenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2109-43-14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 08/1T/034939/000/P002.
Vista la documentazione, depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ad. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, pon modificaZioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che.entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 dei citato d.I., n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenére l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di, tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processq si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiederé la fissazione dell"udienza ai seni del terzo comma dell'ad. 391 cod: proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del cbmma 13 dell'ad, 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parté che le ha anticipate. 101.\ DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma LWC, ;
IL /1.71- /1-4(7Artil- Preside te IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.