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Ordinanza — n. 40224/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for some partners but declares case extinguished for company and one partner due to procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40224/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the legal proceedings extinguished regarding the company SO.GE.BA. and partner Giovanni Cardone while rejecting the appeal filed by the other three partners. The court found that the appellants failed to properly raise specific arguments about the signing authority and career status of the 'team leader' before the lower court, violating procedural requirements. Consequently, the judgment extinguished the case for the company and one partner but dismissed the appeal for the remaining partners who had not exhausted their procedural obligations.

Regesto Legislator

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Art. 60 d.P.R. n. 600/73; Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002: Failure to deduce specific grounds of nullity before the court of first instance renders them inadmissible at the cassation level, leading to the extinction of the proceedings for those parties.

Parole chiave

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procedural extinction cassation inadmissibility tax appeal procedure nullity of administrative acts duty of diligence tax enforcement partnership liability dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 60 d.P.R. n. 600/73
quanto all'assunta violazione dell'art. 60 del d.P.R.
Art. 5 d.P.R. n. 917/1986
di Albenga, aveva contestato, per gli anni 2007-2008, rispettivamente nei confronti della società maggiori ricavi, ai fini Irap e Iva e nei confronti dei soci un maggiore reddito di partecipazione, ai fini Iperf, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002
Art. 6 d.l. n. 119 del 2018
quanto all'assunta violazione dell'art. 60 del d.P.R.
artt. 145 c.p
in combinato con gli artt. 145 c.p.c., 140, 138 e 139 c.p.c.
art. 2700 c.c
e con l'art. 2700 c.c., per avere la CTR ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento alla società, ancorché fosse stato consegnato a persona diversa dal destinatario senza rispettare le modalità di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10211 del 2015
Cass. sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019
10211 del 2015; nello stesso senso, Cass. sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019); nella specie, come si evince dal riprodotto atto di appello, risulta essere stato contestato soltanto il profilo della "mancata indicazione del responsabile del procedimento" (pag.
Cass. n. 19560 del 2015
228, circa l'obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015; sez.
sez. 6-L n. 28311 del 2018
19560 del 2015; sez. 6-L n. 28311 del 2018);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1405 del ruolo generale dell'anno 2016, proposto Da SO.GE.BA. di Picaro Vincenzo s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, Vincenzo Picaro, Biagio Muscarà, Agostino Carossino, Stefano Bellotto, Giovanni Cardone, quali soci, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to Giovanni Sanna, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec del difensore, giovannipietro.sanna@ordineavvocatisv.it ; -ricorrenti- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -resistente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 498/01/15, depositata in data 24 aprile 2015, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2021 al Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. Rilevato che -con sentenza n. 498/01/15, depositata in data 24 aprile 2015, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava gli appelli proposti da SO.GE.BA . di Picaro Vincenzo s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, Vincenzo Picaro, Biagio Muscarà, Agostino Carossino, Stefano Bellotto, Giovanni Cardone, quali soci, nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso le sentenze n. 439/5/14 e n. 440/5/14 della Commissione tributaria provinciale di Savona che, previa riunione, avevano rigettato i ricorsi proposti dalla società e dai soci avverso gli avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F. di Albenga, aveva contestato, per gli anni 2007-2008, rispettivamente nei confronti della società maggiori ricavi, ai fini Irap e Iva e nei confronti dei soci un maggiore reddito di partecipazione, ai fini Iperf, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917/1986;- la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che:

1) quanto all'assunta violazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/73 in materia di riservatezza degli atti personali nel caso di notifica a persona diversa dai destinatari (da effettuarsi in busta chiusa, con sottoscrizione di una ricevuta da parte del consegnatario e notizia al notificatario con lettera raccomandata), nella specie, l'avviso era stato notificato nella sede della società mediante consegna a persona qualificatasi come incaricata alla ricezione, senza che tale qualifica fosse stata contestata nelle forme della querela di falso;

2) quanto alla eccepita illegittimità degli avvisi notificati ai soci in quanto sottoscritti da un capo-team di per sé incompetente, il responsabile del procedimento era, in ogni caso, ravvisabile nel capo dell'ufficio che aveva emesso il provvedimento e la mancata indicazione dello stesso non configurava comunque un'ipotesi di nullità degli atti impositivi; -avverso la sentenza della CTR, la società e i soci propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con atto di costituzione, l'Agenzia delle entrate; -l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria contenente istanza di estinzione parziale del giudizio limitatamente a quattro avvisi notificati, per gli anni 2007-2008, a SO.GE.BA . di Picaro Vincenzo s.n.c. e al socio Cardone Giovanni, avendo questi ultimi provveduto, mediante pagamento dell'importo dovuto, al perfezionamento della procedura di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018; - il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, e dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall'art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.Considerato che -preliminarmente, in considerazione della depositata memoria da parte dell'Agenzia delle entrate contenente istanza di estinzione parziale del giudizio limitatamente a quattro avvisi notificati, per gli anni 2007-2008, a SO.GE.BA. di Picaro Vincenzo s.n.c. e al socio Cardone Giovanni- avendo questi ultimi provveduto, mediante pagamento dell'importo dovuto, al perfezionamento della procedura di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018- va dichiarata l'estinzione del giudizio quanto alla posizione di SO.GE.BA . di Picaro Vincenzo s.n.c. e di Giovanni Cardone; -con il primo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 160 c.p.c. in combinato con gli artt. 145 c.p.c., 140, 138 e 139 c.p.c. e con l'art. 2700 c.c., per avere la CTR ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento alla società, ancorché fosse stato consegnato a persona diversa dal destinatario senza rispettare le modalità di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600/73 (consegna dell'atto senza busta chiusa e sigillata a soggetto firmatario qualificatosi "incaricato") senza che potesse trovare applicazione l'art.2700 c.c. trattandosi di atti il cui contenuto era liberamente apprezzabile; - il motivo - in considerazione del sopravvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata con riferimento, tra l'altro, agli avvisi di accertamento notificati alla società - si profila inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; - con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600/73, 2697 c.c., 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento notificati ai soci sottoscritti da un "capo team", ancorché non fosse dimostrata la qualifica di quest'ultimo di funzionario della carriera direttiva o, in ogni caso, la delega alla firma da parte del direttore provinciale; - il motivo è inammissibile, non potendo essere, nel giudizio di legittimità, prospettate per la prima volta questioni nuove o temi nuovi d'indagini non compiute perché non richieste in sede di merito; poiché la questione dedotta (sotto il duplice profilo della non appartenenza del "capo team" alla carriera direttiva e del difetto di delega di firma da parte del direttore provinciale) non risulta specificamente trattata nella sentenza impugnata, i ricorrenti, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità della censura in quanto nuova, avevano l'onere, in realtà non assolto, di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, indicando, altresì, in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde consentire a questa Corte di controllare "ex actís" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare, nel merito, la questione stessa (in tal senso, Cass. n. 10211 del 2015; nello stesso senso, Cass. sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019); nella specie, come si evince dal riprodotto atto di appello, risulta essere stato contestato soltanto il profilo della "mancata indicazione del responsabile del procedimento" (pag. 21 del ricorso) e non già quello della non appartenenza del firmatario "capo team" alla carriera direttiva né quello del difetto della delega di firma che, pertanto, non possono essere considerati da questa Corte compresi nel thema decidendum avanti al giudice di secondo grado; -in conclusione, avuto riguardo alla memoria depositata dall'Agenzia, va dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente alla posizione di SO.GE.BA . di Picaro Vincenzo s.n.c. e di Giovanni Cardone; va, invece, rigettato il ricorso riguardo agli altri ricorrenti Vincenzo Picaro, Biagio Muscarà, Agostino Carossino e Stefano Bellotto; - ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo dichiarato estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; - nulla sulle spese del giudizio di legittimità con riguardo alla posizione dei soci Vincenzo Picaro, Biagio Muscarà, Agostino Carossino e Stefano Bellotto, essendo rimasta l'Agenzia intimata e non avendo svolto in merito alcuna attività difensiva; -quanto alla pronuncia di estinzione del giudizio limitatamente alla posizione della società e del socio Giovanni Cardone, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude — trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione — l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 -quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17,1. 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015; sez. 6-L n. 28311 del 2018);

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di SO.GE.BA. di Picaro Vincenzo s.n.c. e di Giovanni Cardone, e pone le spese a carico di chi le ha anticipate; rigetta il ricorso proposto da Vincenzo Picaro, Biagio Muscarà, Agostino Carossino e Stefano Bellotto;Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti Vincenzo Picaro, Biagio Muscarà, Agostino Carossino e Stefano Bellotto dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il