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Ordinanza — n. 40169/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40169/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40169/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24018/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale del'o Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - ricorrente - contro PERUGINI RENATO (C.F.: PRGRNT44E18F717R), nato a Morcone (BN) il 18 maggio 1944; - intimato - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE-Riscossione, in persona del Presidente pro tempore; 24018/2017-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Fabio Antezza-A.E./PERUGINI RENATO+1, — intimata — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Campania (n. 2668/08/2017), pronunciata il 15 febbraio 2017 e depositata il 22 marzo 2017; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 28 settembre 2021;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40169/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Con l'unico motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deducono violazione e/o falsa applicazione dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 per aver la CTR ritenuto illegittime le intimazioni di pagamento e la cartella, notificate al contribuente dopo R.G.N. 24018/2017-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Fabio Antezza-A.E./PERUGINI RENATO+ i.lo sgravio effettuato in ragione del parziale annullamento dei sottostanti avvisi di accertamento, in ragione della mancata iscrizione di nuovo ruolo (successivo alle sentenze tributarie non ancora divenute irrevocabili). 2.1.

Parole chiave

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amministrazione fiscale compensazione della rendita riscossione dell'imposta arretrati d'imposta rimborso dei contributi restituzione dell'imposta
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24018/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale del'o Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - ricorrente - contro PERUGINI RENATO (C.F.: PRGRNT44E18F717R), nato a Morcone (BN) il 18 maggio 1944; - intimato - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE-Riscossione, in persona del Presidente pro tempore; 24018/2017-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Fabio Antezza-A.E./PERUGINI RENATO+1, — intimata — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Campania (n. 2668/08/2017), pronunciata il 15 febbraio 2017 e depositata il 22 marzo 2017; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 28 settembre 2021;

Lette le conclusioni scritte del P.M., l'Avvocato Generale Francesco Salzano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; FATTI DI CAUSA 1. L'Agenzia delle Entrate («A.E.») ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza (n. 270/07/2016) con la quale la CTP di Benevento aveva annullato due intimazioni di pagamento e cartella di pagamento emesse nei confronti del contribuente RENATO PERUGINI con riferimento a ruolo sgravato in quanto inerente avvisi di accertamento oggetto di impugnazioni parzialmente accolte dal Giudice tributario (con sentenze all'epoca non ancora passate in giudicato).

2. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, ritenne gli atti illegittimi in quanto fondati su iscrizione a ruolo non più valida, perché inerente avvisi di accertamento parzialmente annullati, e non su una nuova iscrizione a ruolo.

3. Avverso la sentenza di secondo grado l'A.E., come premesso, propone ricorso fondato su un motivo mentre il contribuente e l'A.E.- Riscossione, correttamente intimati, non si sono costituiti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Con l'unico motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deducono violazione e/o falsa applicazione dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 per aver la CTR ritenuto illegittime le intimazioni di pagamento e la cartella, notificate al contribuente dopo R.G.N. 24018/2017-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Fabio Antezza-A.E./PERUGINI RENATO+ i.lo sgravio effettuato in ragione del parziale annullamento dei sottostanti avvisi di accertamento, in ragione della mancata iscrizione di nuovo ruolo (successivo alle sentenze tributarie non ancora divenute irrevocabili). 2.1.

Il motivo è fondato, in applicazione di principio già sancito da questa Corte per il quale, in tema di riscossione delle imposte, la mera riduzione quantitativa del credito erariale da parte del giudice tributario non comporta la necessità per l'ente di rinnovare l'iscrizione a ruolo, poiché la minor somma spettante per effetto della decisione è comunque già compresa nel ruolo formato, sicché l'Ufficio ben può adeguare sua sponte la richiesta di pagamento in conformità all'accertamento del dovuto operato in sede giurisdizionale, purché, come nell'attuale fattispecie, ciò non si risolva in un atto di nuova e/o diversa imposizione (ex plurimis:

Cass. sez. 5, 28/05/2019, n. 14547, Rv. 654125-01; Cass. sez. 5, 29/09/2006, n. 21222, Rv. 593700-01).

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvio alla Commissione tributaria regionale per la Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di