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Decreto — n. 40062/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax dispute dismissed as process extinguished by statutory time limit under Art. 6, para. 13 DL 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 40062/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to utilize the specific procedural mechanism provided in Article 6, paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018 to continue the litigation. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 DL 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: When the statutory deadline for requesting a hearing extension expires without such a request, the tax proceeding is extinguished by operation of law, terminating the litigation and allocating advanced costs to the requesting party.

Parole chiave

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tax proceeding extinction statutory time limit hearing extension request Legislative Decree 119/2018 procedural termination cost allocation Corte di Cassazione procedura tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 of Legislative Decree 23 October 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of the Code of Civil Procedure
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

nte Ceat CtooGi DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10077/2019 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Pennisi Cosimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 2843/01/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TDY01T300940. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma i vtlt-ba I Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 15 DIC. 2021 IL CANCELLIERE