Cassation court dismisses appeal when taxpayer fully pays debt under simplified settlement scheme, ending litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation matter ceased after the taxpayers fully paid their debt under the simplified settlement scheme. Although the taxpayers initially adhered to the scheme and promised to waive the lawsuit, the court ruled that full payment automatically terminates the dispute. Consequently, the appeal was rejected, and no further court fees were imposed on the taxpayers.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 D.L. n. 193/2016; Art. 13 DPR n. 115/2002: When a taxpayer fully pays the debt while adhering to the simplified settlement scheme, the subject matter of the dispute ceases, rendering the appeal inadmissible and exempting the taxpayer from further court fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANIZA sul ricorso iscritto al n. 15246/2014 R.G. proposto da FINLET unipersonale s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed il sig. LETIZIA ALFONSO in proprio entrambi rappresentati e difesi come da deleghe in atti dall'avv. Michele Di Fiore (PEC micheledifiore@avvocatinapoli.legalmail.it ) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 582/45/14 depositata il 22/01/2014 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 13/10/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Generale Alberto Cardino che ha concluso per il rigetto del ricorso della FIN LET unipersonale s.r.l. e per l'accoglimento del nono motivo di ricorso del sig. Letizia; Rilevato e considerato che: - entrambi i ricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016 e hanno provveduto al pagamento integrale del debito, nella misura comunicatagli dall'agente della riscossione; - in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del D.L n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 2016, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, il pagamento integrale del debito (Cass.
Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 3/10/2018, conforme, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11540 del 2/5/2019); - in ordine alla pronunzia sulle spese, si rileva che «in tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., dalla I. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché, anche se l'ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese» (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 28311 del 07/11/2018; conforme a Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018); - inoltre, nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" (Cass.
Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, in tema di rinuncia Cons. Est. Roberto Succio - 2 al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata). p.q.m. dichiara cessata la materia del contendere; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, i