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Ordinanza — n. 40014/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court appeal dismissed for insufficient fact-finding on commercial activity nature requiring new trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40014/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Regional Tax Court's decision due to a failure to provide sufficient factual reasoning regarding the commercial nature of the taxpayer's activities. The taxpayer argued that the appellate court merely asserted conclusions without detailing the specific facts and evidence proving the business character of the work. Consequently, the court held that the original judgment was legally flawed and remanded the case for a new examination by a different panel.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c. n. 5; The appellate court's decision is void if it fails to explicitly state the factual basis and evidence supporting its conclusion on a contested issue, requiring a new trial.

Parole chiave

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insufficient motivation tax appeal commercial activity fact-finding duty remand for retrial tax liability legal reasoning assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c. n. 5
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8735/2013 R.G. proposto da CONSORZIO IMPRESE RIUNITE SICILIANE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Antonino Minacapilli (PEC antonino.minacapilli@avvocatienna.lecialmail.it) con domicilio eletto presso l'avv. Sergio De Felice in Roma„ viale delle Milizie n. 34 - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Caltanissetta n. 42/21/12 depositata il 13/02/2012 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 12/10/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: con la sentenza impugnata la CTR siciliana accoglieva l'appello dell'Ufficio e in riforma quindi della sentenza di primo grado dichiarava la legittimità dell'atto impugnato, avviso di accertamento per IVA, IREPF ed IRAP 2000 e 2001; - ricorre a questa Corte il CONSORZIO IMPRESE RIUNITE SICILIANE con atto affidato a cinque motivi; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; Considerato che: - con il primo motivo la contribuente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. stante la omessa e insufficiente motivazione sui fatti controversi e decisivi per il giudizio, non avendo la CTR manifestato gli elementi specifici e concreti attraverso i quali potersi ricavare la ratio decidendi in relazione alla statuizione; - il motivo è fondato; - la CTR effettivamente non spiega in alcun modo le ragioni in forza delle quali ha ritenuto che l'attività di formazione svolta dalla contribuente fosse di carattere commerciale, limitandosi ad espressioni del tutto assertive ed apodittiche quali "ha esercitato attività economiche conseguendo ricavi ed ha sostenuto costi deducibili, nell'ambito di un fine che non può inquadrarsi solamente ed esclusivamente tra quelli di promozione sociale in quanto non presenta né gli aspetti formali né quelli sostanziali dei c.d.

ONLUS"; - da tal affermazione non emerge minimamente su quali fatti e prove il giudice dell'appello abbia rilevato l'esercizio di attività lucrativa, potendo e dovendo nel concreto ciò desumersi da molteplici possibili ragioni, relative ora alle relazioni con gli associati, ora alle relazioni con i terzi, ora alla circostanza di distribuzione di utili, e quant'altro; Cons. Est. Roberto Succio - 2 - pertanto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame; - i restanti motivi sono assorbiti; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma,