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Ordinanza — n. 39935/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39935/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39935/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9642/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro PASQUALI NATALE con domicilio eletto in Verona, c.so Milano n. 90/A S.L<qJ - intimato - avverso la sentenza n. 107/15/13 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto sez. staccata di Verona, depositata il 07/10/2013 nonché sul ricorso ex art. 6 c. 12 d.

Regesto Legislator

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art. 378 c.p, art. 137 c.p; Ordinanza — n. 39935/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Rilevato che: con la sentenza impugnata la CTR ha accolto l'appello del contribuente e in riforma della sentenza di primo grado ha accolto il ricorso originario del medesimo; avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione Finanziaria con atto affidato a due motivi; il sig. PASQUALI Natale è rimasto intimato in tale giudizio; nelle more del processo, il sig. PASQUALI ha presentato istanza di definizione agevolata ex art. 6 d. L. n. 119 del 2018, rigettata dall'Agenzia delle Entrate, d.p. di Verona, con i provvedimenti di diniego di cui sopra; - che pertanto avverso tali provvedimenti il contribuente ha presentato ricorso per cassazione ex art. 6 c. 12 d.

Parole chiave

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differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale deduzione dal reddito computabile crescita in giudicato della tassazione accoglimento parziale del contribuente assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 378 c.p
Roberto Succio - 2 illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.; in detto giudizio l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; Considerato che: - va esaminato per primo, in quanto preliminare, il ricorso del sig.
art. 137 c.p
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9642/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro PASQUALI NATALE con domicilio eletto in Verona, c.so Milano n. 90/A S.L<qJ - intimato - avverso la sentenza n. 107/15/13 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto sez. staccata di Verona, depositata il 07/10/2013 nonché sul ricorso ex art. 6 c. 12 d.

L. n. 119 del 2018 proposto da PASQUALI NATALE rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Brendolan (avvstefanobrendolan@ordineavvocativrpec.it ) e Patrizia . Perrino (avvpatriziaperrino@ordineavvocativrpec.it) con domicilio speciale presso la Cancelleria della Corte di cassazione - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - intimata - avverso i provvedimenti prot.

N. 18026/2020 e prot. N. 43.576/2020 della Direzione Provinciale di Verona dell'Agenzia delle Entrate di diniego della definizione agevolata della controversia tributaria; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 12/10/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del contribuente avverso i provvedimenti di diniego di definizione e conseguentemente insta perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;

Rilevato che: con la sentenza impugnata la CTR ha accolto l'appello del contribuente e in riforma della sentenza di primo grado ha accolto il ricorso originario del medesimo; avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione Finanziaria con atto affidato a due motivi; il sig. PASQUALI Natale è rimasto intimato in tale giudizio; nelle more del processo, il sig. PASQUALI ha presentato istanza di definizione agevolata ex art. 6 d. L. n. 119 del 2018, rigettata dall'Agenzia delle Entrate, d.p. di Verona, con i provvedimenti di diniego di cui sopra; - che pertanto avverso tali provvedimenti il contribuente ha presentato ricorso per cassazione ex art. 6 c. 12 d.

L. n. 119 del 2018 confluito nel presente giudizio, affidato a due motivi e Cons. Est. Roberto Succio - 2 illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.; in detto giudizio l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; Considerato che: - va esaminato per primo, in quanto preliminare, il ricorso del sig. Pasquali; - con il primo motivo il contribuente si duole ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. della inesistenza e nullità della notifica degli atti di diniego per esser stata la stessa perfezionata dal messo speciale dell'Agenzia delle Entrate e non nelle forme di cui all'art. 137 c.p.c.; - il motivo è infondato; - invero, il provvedimento in questione è stato tempestivamente e ritualmente impugnato dal contribuente, e pertanto qualsiasi vizio di notifica ad esso connesso è in concreto sanato dall'esercizio del diritto di impugnazione, al quale è strumentalmente diretta l'attività di notifica; - il secondo motivo di ricorso denuncia sempre ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. la nullità dei provvedimenti impugnati per avere erroneamente l'Ufficio escluso l'applicabilità della definizione agevolata alla cartella di pagamento oggetto del giudizio in quanto la stessa, avendo natura di atto di mera riscossione e non di atto impositivo, ne sarebbe esclusa; - il ridetto motivo è invece fondato; - questa Corte Suprema ha recentemente chiarito (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 18298 del 25/06/2021) come in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla I. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva;

Cons. Est. Roberto Succio - 3 - nel presente caso, sotto questo profilo assimilabile, si tratta di una cartella emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo ex art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973 per il recupero di una somma già rimborsata a seguito di un erroneo sgravio; tal sgravio derivava a sua volta dall'annullamento erroneamente operato per intero di una precedente diversa cartella emessa ex art. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e ex art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per omesso versamento di IVA; - orbene, se da un lato è vero che il contribuente era stato edotto della debenza della somma all'atto della sottoscrizione della conciliazione extragiudiziale, perfezionatasi con decreto di estinzione del giudizio da parte della CTP di Verona, d'altro canto è altrettanto vero che a tal conciliazione ha fatto regolarmente seguito in effetti proprio (ancorchè erroneamente secondo l'Erario) l'annullamento totale della cartella impugnata in origine, derivante da mancato versamento iva e poi definita con il ridetto provvedimento di estinzione del giudice di primo grado; - tanto che l'Amministrazione finanziaria certificava in data 29 ottobre 2009 l'insussistenza di debiti tributari in capo alla società conferitaria nella quale era stata conferita l'azienda agricola del contribuente originaria debitrice delle somme oggetto della precedente lite poi definita con la conciliazione; - pertanto, la cartella oggetto del presente giudizio, emessa a seguito dell'avere l'Ufficio rilevato l'erroneità dello sgravio totale operato costituisce in effetti il primo atto, rituale o irrituale che esso sia, con il quale il contribuente viene notiziato della pretesa dell'Amministrazione; pretesa che anche rispetto alla situazione pure certificata dall'Ufficio è evidentemente nuova; - conseguentemente, tal atto risulta suscettibile di definizione agevolata; i provvedimenti di diniego resi dall'Ufficio sono quindi illegittimi e vanno in quanto tali annullati; - le spese restano a carico di chi le ha anticipate; - non sussistono i requisiti processuali per il c.d. "raddoppio" del contributo unificato per atti giudiziari;

Cons. Est. Roberto Succio - 4 p.q.m. rigetta il primo motivo del ricorso di PASQUALI Natale, accoglie il secondo motivo del medesimo ricorso; dichiara l'esti