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Ordinanza — n. 39926/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39926/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39926/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 672/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - ricorrente - Contro SOVERCHIA UGO rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Renzo Molinelli con domicilio eletto in Roma alla via Cola di Rienzo n. 149 presso l'avv. Massimo Marino (PEC renzo.molinelli@pec- ordineavvocatiancona.it) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 137/07/13 depositata il 06/11/2013 non notificata;

Regesto Legislator

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art. 118 disp. att. c.p; Ordinanza — n. 39926/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 672/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - ricorrente - Contro SOVERCHIA UGO rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Renzo Molinelli con domicilio eletto in Roma alla via Cola di Rienzo n. 149 presso l'avv. Massimo Marino (PEC renzo.molinelli@pec- ordineavvocatiancona.it) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 137/07/13 depositata il 06/11/2013 non notificata;

Parole chiave

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procedura di ricupero d'imposta amministrazione fiscale sospensione della riscossione fiscale assistenza amministrativa fiscale sovranità fiscale rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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art. 118 disp. att. c.p
e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 672/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - ricorrente - Contro SOVERCHIA UGO rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Renzo Molinelli con domicilio eletto in Roma alla via Cola di Rienzo n. 149 presso l'avv. Massimo Marino (PEC renzo.molinelli@pec- ordineavvocatiancona.it) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 137/07/13 depositata il 06/11/2013 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 13/10/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR marchigiana rigettava sia l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate sia l'appello incidentale del sig. Soverchia, con ciò confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarava in parte la illegittimità dell'atto impugnato, avviso di accertamento per IRPEF, IVA ed IRAP 2005 rideterminando quanto dovuto per tributi dal contribuente; - ricorre a questa Corte l'Amministrazione Finanziaria con atto affidato a due motivi; il contribuente resiste con controricorso;

Considerato che: - con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciandone la nullità, unitamente alla nullità del procedimento, per violazione degli artt. 1 c. 2 e 36 c. 2 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992, e dell'art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR mancato di dar conto di adeguata disamina dei fatti, non consentendo al lettore di dedurre la ratio decidene - il secondo motivo si incentra sull'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR mancato di rendere comprensibile in motivazione la logica del ragionamento seguito per giungere alla decisione; - entrambi i motivi risultano inammissibili; - gli stessi costituiscono in realtà (come correttamente eccepito in controricorso) mere censure dirette a riproporre argomenti di merito della causa, la cui proposizione non è consentita in questo giudizio di Legittimità; - come è noto e confermato anche da recenti pronunce di questa Corte (Cass.Sez. 1, Ord. n. 6519 del 06/03/2019;Cass.Sez. 3, Sent. n.15276 del 01/06/2021) il giudizio di cassazione è un giudizio a critica Cons. Est.

Roberto Succio - 2 vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti; - conseguentemente il ricorso è integralmente rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 7.800,00 oltre ad euro 200 per esborsi e al 15% per spese generali, CPA ed Iva di legge che pone a carico di parte soccombente.

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