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Ordinanza — n. 39818/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal extinguished due to failure to request expedited settlement by deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39818/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because neither party requested the expedited settlement procedure before the statutory deadline of December 31, 2020. The underlying dispute involved a fiscal audit regarding unjustified bank account movements by the company and its partners, which had previously been dismissed in lower courts. The court ruled that without a timely request for expedited resolution, the proceedings automatically terminate, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 391 c.p.c.: The tax proceeding is declared extinguished if no party requests the expedited settlement procedure before the deadline, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment expedited settlement procedure deadline compliance fiscal audit dispute cost allocation rules titolari di conti bancari sorveglianza delle relazioni bancarie blocco del conto bancario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 of D.L. n. 119/2018
Con successiva memoria datata 22 ottobre 2021 la parte contribuente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata della controversia presentata ai sensi dell'art. 6 del d.l.
Art. 391 of the Civil Procedure Code
119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate e visto altresì l'art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate e visto altresì l'art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., V, n. 7638/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14039/2012 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro Monterosso Gas s.n.c. di Tomarchio Maria & C, in persona del legale rappresentante p.t., e in proprio la socia Tomarchio Maria e, in qualità di eredi del defunto marito ed ex socio Nicotra Giovanni, i figli Rosario, Alfina Rosaria e Chiara Nicotra, con il prof. avv.

Salvatore La Rosa e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Claudia Zhara Buda, in Roma, alla via Orti della Farnesina n. 155 -controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sez. staccata di Catania, n. 210/34/11, pronunciata il 14 marzo 2011 e depositata I'll aprile 2011, non notificata; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1. La contribuente era oggetto di una verifica fiscale condotta dalla GDF in relazione agli anni d'imposta 1999, 2000 e 2001, estesa anche al conto corrente della società e a quello parallelo, intestato ai due soci e coniugi Nicotra Giovanni e Tomarchio Maria.

In particolare, l'indagine bancaria metteva in evidenza dei movimenti non giustificati nei conti correnti dei soci, che la contribuente giustificava con il fido bancario concesso solo a questi ultimi non anche alla società. La verifica fiscale si concludeva con la notifica di un avviso di accertamento emesso ai fini IRAP e IVA in relazione all'anno d'imposta 2001, seguito da un successivo atto di contestazione di violazioni tributarie.

2. La contribuente adiva il giudice di prossimità ivi censurando i due atti impositivi in relazione al periodo infrannuale preso in considerazione dall'accertamento (in ragione del periodo in cui era iniziata la verifica) ritenuto non significativo. Parimenti respingeva gli assunti dell'Ufficio secondo cui i soci era tenuti a dare prova della complessiva movimentazione annuale del conto privato dovendo, a tutto voler concedere, motivare alcuni singoli movimenti.

3. Le difese dell'Ufficio venivano respinte in entrambi i gradi di giudizio, esitati entrambi in senso favorevole alla società e soci.

4. Ricorre per la cassazione della sentenza l'Avvocatura generale dello Stato, che svolge un unico ma articolato motivo, cui resistono i contribuenti con puntuale controricorso.

5. In prossimità dell'udienza il patrono dei contribuenti ha depositato memoria. 14- 14039-2012 - 24/11/2021 MMF CONSIDERATO 1. In data 30.01.2019 la parte contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio ex d.l. n. 119/2018, cui è seguito il rinvio a nuovo ruolo.

2. Con successiva memoria datata 22 ottobre 2021 la parte contribuente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata della controversia presentata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, comprovando di avere provveduto al pagamento di tutte le rate.

3. Va altresì rammentato che, a norma dei commi 12 e 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, «l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine [comma 12].

In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [comma 13]» (Cfr. Cass., V, n. 7638/2021).

4. Entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione, né risulta intervenuto diniego alla definizione, sicché il processo va dichiarato estinto a norma delle disposizioni appena citate. 14- 14039-2012 - 24/11/2021 MMF 5. Ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate e visto altresì l'art. 391 cod. proc. civ. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Le spese rimangono a cari