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Ordinanza — n. 39812/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal regarding procedural violations in tax fraud investigation and remands case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39812/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the tax agency's appeal against a regional commission's decision rejecting a taxpayer's appeal regarding tax fraud. The taxpayer argued for procedural violations, specifically the lack of end-procedural contradiction guarantees and failure to declare nullity of tax acts. The court found the taxpayer failed to concretely allege how these violations would have altered the outcome, thus dismissing those claims while accepting the agency's other grounds.

Regesto Legislator

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Art. 12, seventh comma, I.n. 212 of 2000; Art. 360, first comma, no. 4, c.p.c.: The right to end-procedural contradiction in tax investigations requires the taxpayer to concretely allege how the violation would have changed the result; mere absence of argumentation is insufficient for invalidity.

Parole chiave

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tax fraud investigation end-procedural contradiction tax appeal procedure procedural violation tax act nullity burden of proof remand to regional commission inchiesta per frode fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12, seventh comma, I.n. 212 of 2000
Art. 360, first comma, no. 4, c.p.c.
Immobiliare s.r.I., la quale propone ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato; - avverso tale ricorso l'Agenzia delle Entrate non spiega alcuna difesa; CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, n.
Art. 115, 116 and 132, second comma, no. 4, c.p.c.
Art. 118, disp. att., c.p.c.
Art. 36, second comma, no. 4, 53 and 61, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Immobiliare s.r.I., la quale propone ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato; - avverso tale ricorso l'Agenzia delle Entrate non spiega alcuna difesa; CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, n.
Art. 7, I. 27 luglio 2000, n. 212
Art. 96 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
Art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
artt. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823
Corte Giust., 3 luglio 2014, Kamino
Corte Giust., 3 luglio 2014, Kamino; tra la giurisprudenza domestica, da ultimo, cfr.
Cass., ord., 29 ottobre 2018, n. 27421
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1399/2017 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente, intimato in via incidentale - contro Euro.Co.M. Immobiliare s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Lucisano e Maria Sonia Vulcano, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via Crescenzio, 91 - controricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 831/5/16, depositata il 27 giugno 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 27 giugno 2016, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Euro.Com.M. Immobiliare s.r.l. per l'annullamento di plurimi avvisi di accertamento con cui erano state rettificate le dichiarazioni rese per gli anni dal 2007 al 2011 ed erano state recuperate le maggiori imposte non versate; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che gli atti impositivi traevano origine dalla contestazione di una frode fiscale, caratterizzate{ dalla reciproca emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte dei soggetti coinvolti; - il ricorso è affidato a quattro motivi; - resiste con controricorso la Euro.Co.M.

Immobiliare s.r.I., la quale propone ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato; - avverso tale ricorso l'Agenzia delle Entrate non spiega alcuna difesa; CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 115, 116 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 118, disp. att., c.p.c., e 36, secondo corna, n. 4, 53 e 61, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per carenza di supporto motivazionale della sentenza impugnata; - il motivo è infondato, in quanto si risolve, principalmente, nella contestazione della valutazione delle risultanze probatorie operata dalla Commissione regionale, la quale ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria non avesse offerto «alcuna prova» dell'inesistenza oggettiva delle operazioni rilevate, escludendo, in particolare, che le fatture in contestazione fossero state emesse e annotate al fine di ottenere accesso al credito bancario; - sotto altro profilo, la ricorrente contesta la argomentazione posta a fondamento della ritenuta violazione dell'art. 7, I. 27 luglio 2000, n. 212, per carenza di motivazione, ritenendola non corretta e, dunque, facendo valere non già l'assenza dell'argomentazione della sentenza, quanto la sua erroneità; - priva di pregio, da ultimo, è la doglianza anche nella parte in cui lamenta che il giudice di appello, pur ammettendo implicitamente che alcune delle operazioni erano oggettivamente inesistenti, non ha provveduto alla rideterminazione della pretesa fiscale, non venendo in rilievo la prospettazione di un deficit nell'apparato argomentativo; - con il secondo motivo l'Agenzia deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 115 e 116 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c., 39, 40 e 41-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 109, T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, 14, comma 4-bis, I. 1993, n. 537, 8, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. nella I. 26 aprile 2012, n. 44, 21, settimo comma, 38-bis e 54, quinto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 25, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 17, Dir. n. 77/388/CE e 167, Dir. n. 2006/112/CE, per aver la Commissione regionale affermato che, in una situazione quale quella in esame, era onere dell'Amministrazione finanziaria dimostrare l'insussistenza dei presupposti per la deduzione dei costi e la detrazione della relativa i.v.a.; - il motivo è fondato; - nel caso, ricorrente nella specie, in cui l'Ufficio ritenga che le fatture rilevate concernano operazioni oggettivamente inesistenti, cioè siano una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contesti l'indebita detrazione dell'IVA e/o deduzione dei costi, ha l'onere di fornire elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata e a quel punto passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (cfr.

Cass., ord., 5 luglio 2018, n. 17619; Cass., ord., 19 ottobre 2018, n. 26453; Cass., ord., 15 maggio 2018, n. 11873);- quest'ultima prova non potrà consistere, però, nella esibizione della fattura, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia; - pertanto, il giudice di appello, nel ritenere tout court che l'onere di dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni gravasse sull'Ufficio, pur in una situazione in cui quest'ultimo aveva allegato elementi indiziari a sostegno dell'assunto dell'inesistenza oggettiva delle operazioni, quali la sostanziale reciprocità delle fatture, il contenuto delle dichiarazioni rese da una dipendente di una delle società coinvolte, la natura di cartiera di altra società partecipe alle operazioni, l'affidamento della gestione di diverse delle società coinvolte ad un unico amministratore e l'assenza di riscontri documentali in ordine all'esecuzione delle prestazioni, non ha fatto corretta applicazione del richiamato principio di diritto; - con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 13, I. 8 agosto 1990, n. 241, 7, primo comma, e 12, settimo comma, I. 27 luglio 2000, n. 212, 42, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, 25, d.lgs. n. 446 del 1997, e 56, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, per aver la sentenza impugnata ritenuto l'ente impositore fosse venuto meno all'obbligo di motivare i suoi provvedimenti nel momento in cui aveva opposto il suo diniego alla richiesta della Contribuente di accedere ai processi verbali di constatazione elevati nei confronti di altre società interessate dall'attività di indagine; - il motivo è fondato; - l'onere di motivazione di cui all'art. 7, I.n. 212 del 2000, non implica anche l'allegazione - ovvero la riproduzione del contenuto essenziale - di atti istruttori compiuti con riferimento ad altri soggetti coinvolti nella medesima indagine, in quanto tali documenti non costituiscono il presupposto della pretesa impositiva esercitata, esulando, dunque, dalla fattispecie dell'obbligazione tributaria; - infatti, un siffatto obbligo è soddisfatto quando l'atto impositivo ~pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel petitum e nella causa petendi, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria; - pertanto, la sussistenza del vizio in oggetto richiede l'accertamento da parte del giudice di merito che, a seguito della mancata conoscenza da parte della contribuente dei fatti contenuti nei processi verbali di constatazione elevati agli altri soggetti, sia stato pregiudicato il pieno esercizio del diritto di difesa della stessa; - il giudice di appello non ha provveduto ad un siffatto accertamento per cui la sentenza non si sottrae alla censura formulata; - all'accoglimento del secondo e del terzo motivo segue l'assorbimento dell'ultimo motivo del ricorso principale con cui l'Agenzia lamenta l'omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio, individuati nelle circostanze poste a fondamento delle doglianze per violazione di legge accolte; - il ricorso incidentale condizionato proposto dalla società contribuente è affidato ad un unico motivo con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, settimo comma, I.n. 212 del 2000, per aver la sentenza impugnata omesso di dichiarare la nullità degli atti impositivi per violazione del contraddittorio endoprocedimentale; - il motivo è infondato; - le garanzie previste dall'art. 12, settimo comma, I.n. 212 del 2000, operano esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente, mentre nel caso in esame non vi è evidenza di una siffatta circostanza (cfr., in tema, Cass., Sez.

Un., 9 dicembre 2015, n. 24823);- con riferimento alle riprese fiscali relative all'i.v.a., le violazioni inerenti all'esercizio del diritto al contraddittorio endoprocedimentale determinano l'invalidità dell'atto solo qualora il contribuente assolva all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e che tali ragioni avrebbero potuto comportare un risultato diverso (cfr. Corte Giust., 3 luglio 2014, Kamino; tra la giurisprudenza domestica, da ultimo, cfr. Cass., ord., 29 ottobre 2018, n. 27421); - nel caso in esame, non vi è evidenza che il contribuente abbia provveduto, nel corso del giudizio di merito, all'allegazione delle ragioni che, per effetto della compressione del suo diritto di difesa endoprocedimentale, non ha potuto illustrare adeguatamente; - va, invece, dichiarato assorbito il ricorso incidentale affidato a due motivi, in quanto vedenti su questioni (domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e alle spese processuali) la cui decisione è dipendente dall'accertamento della sussistenza del diritto per il quale è disposto il rinvio della sentenza impugnata al giudice di appello e che possono essere fatte valere in tale giudizio; - la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle questioni oggetto dei motivi del ricorso originario, riproposte in appello, non esaminate dal giudice; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dell'art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto;

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, dichiara infondato il primo e assorbito il restante; dichiara assorbito il ricorso incidentale e rigetta il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale condizionato, a norma del comma 1 -bis dello stesso ar